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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

Articolo 23<br />

Assicurazioni e garanzie in caso <strong>di</strong> responsabilità professionale<br />

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un<br />

rischio <strong>di</strong>retto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o <strong>di</strong> un terzo o per<br />

la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità<br />

professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o<br />

prevedano altre <strong>di</strong>sposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a<br />

finalità.<br />

2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono<br />

imporgli un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da<br />

una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita<br />

in termini <strong>di</strong> rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali<br />

esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora<br />

l’equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare<br />

per gli aspetti non ancora coperti.<br />

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori <strong>di</strong> servizi stabiliti sul suo territorio <strong>di</strong><br />

sottoscrivere un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato<br />

membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell’esistenza <strong>di</strong> tale assicurazione<br />

rilasciato da istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.<br />

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità dei regimi <strong>di</strong> assicurazione o <strong>di</strong> garanzia<br />

professionale previsti in altri strumenti comunitari.<br />

4. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco<br />

dei servizi che presentano le caratteristiche <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo<br />

la procedura <strong>di</strong> regolamentazione <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può<br />

inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente <strong>di</strong>rettiva<br />

integrandola con la fissazione <strong>di</strong> criteri comuni per definire il carattere appropriato, in<br />

funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate<br />

al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 3.<br />

5. Ai fini del presente articolo, per<br />

- “rischio <strong>di</strong>retto e particolare” s’intende un rischio derivante <strong>di</strong>rettamente dalla<br />

prestazione del servizio;<br />

- “salute e sicurezza” s’intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del<br />

decesso o <strong>di</strong> gravi danni corporali;<br />

- “sicurezza finanziaria” s’intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione <strong>di</strong><br />

per<strong>di</strong>te significative <strong>di</strong> denaro o del valore <strong>di</strong> un bene;<br />

- “assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale” s’intende l’assicurazione sottoscritta da<br />

un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del<br />

caso, <strong>di</strong> terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.<br />

Articolo 24<br />

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate<br />

1. Gli Stati membri sopprimono tutti i <strong>di</strong>vieti totali in materia <strong>di</strong> comunicazioni<br />

commerciali per le professioni regolamentate.<br />

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 503<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 503<br />

22/06/2007, 11:39

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