sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
questioni metafisiche (la verità che si raggiunge con l’intelligenza), fisiche (la verità che<br />
colpisce i sensi), o storiche (la verità che altri ci narrano), possiamo <strong>di</strong>re che oggi é opinione<br />
comune che quell’aspirazione fosse troppo ambiziosa.<br />
2.1) Però, anche attualmente si contrappone uno schema <strong>di</strong> processo teso alla ricerca<br />
della verità materiale e un altro che si accontenta <strong>di</strong> una verità convenzionale; e si aggiunge<br />
che il primo modello é tipico <strong>di</strong> un’ideologia del processo per la quale lo Stato assume su<br />
<strong>di</strong> sé il compito <strong>di</strong> rendere giustizia sostanziale, mentre il secondo é uno schema cui fa ricorso<br />
lo Stato che, tramite il processo, mira ad assicurare la pace sociale.<br />
Rientrano nel primo modello i processi sovietici, tedeschi (Hitler), italiani dell’epoca<br />
fascista, e molto alla lontana, ed inteso cum grano salis, il processo del lavoro del 1973.<br />
2.2) Quanto al secondo modello <strong>di</strong> processo, lo stesso risponde alle concezioni<br />
prevalenti nel mondo occidentale: Ciò non vuol <strong>di</strong>re che non esista l’aspirazione a processi<br />
prospettandosi un ampio ventaglio <strong>di</strong> soluzioni che danno vita a <strong>di</strong>versi modelli<br />
<strong>di</strong> processi caratterizzati dalla <strong>di</strong>versa maniera <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare le modalità <strong>di</strong> accertamento dei<br />
fatti.<br />
Proprio dalla matematica (il c.d. teorema <strong>di</strong> Bayes, sul calcolo matematico al fine del<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> probabilità) é venuto l’ammonimento <strong>di</strong> chi ha ricordato come il processo deve<br />
essere comprensibile alla collettività per la quale deve servire.<br />
2.3) La necessità <strong>di</strong> rinunciare alla ricerca della verità emerge dalla semplice considerazione<br />
<strong>di</strong> alcune circostanze che sono connaturate con il processo civile (ricordate la <strong>di</strong>versità<br />
dell’indagine tra lo storico e il giu<strong>di</strong>ce? accennata al precedente cap. n. 1.6).<br />
(deduzione)<br />
¯<br />
a) i fatti non affermati almeno da una delle parti non esistono per il giu<strong>di</strong>ce, il quale non<br />
può andare alla ricerca <strong>degli</strong> stessi;<br />
(principio <strong>di</strong> non contestazione)<br />
¯<br />
b) i fatti affermati da entrambe le parti o affermati da una e ammessi dall’altra esistono<br />
per il giu<strong>di</strong>ce, il quale non può <strong>di</strong>sconoscerli nella sentenza;<br />
c) rispetto i fatti controversi occorre ricordare che l’attività probatoria non é investigativa,<br />
ma semplicemente <strong>di</strong> verifica; ne consegue che:<br />
2.3.1) in senso stretto, investigazione significa andare alla ricerca o alla scoperta <strong>di</strong> alcuni<br />
fatti sconosciuti ed é evidente che questo non é il presupposto del processo civile; in esso<br />
le parti hanno la facoltà esclusiva <strong>di</strong> affermare alcuni fatti e il giu<strong>di</strong>ce si limita a verificare<br />
l’esattezza <strong>di</strong> queste affermazioni, solo nel caso in cui esse siano state negate o contraddette.<br />
Soltanto rispetto ai fatti controversi occorre produrre la verifica o riprova.<br />
2.3.2) Gli elementi oggetto <strong>di</strong> verifica non sono stabiliti <strong>di</strong>screzionalmente dal giu<strong>di</strong>ce,<br />
ma sono in<strong>di</strong>cati dalle parti (che hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> scegliere il mezzo <strong>di</strong> prova). In altri<br />
or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci, quelli basati su una concezione autoritaria del giu<strong>di</strong>ce, quest’ultimo<br />
può decidere senza istanza <strong>di</strong> parte l’adozione dei mezzi <strong>di</strong> prova.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce può non ammettere un mezzo <strong>di</strong> prova proposto dalle parti, ma non può<br />
ammettere un mezzo <strong>di</strong> prova da esse non richiesto (v. però, artt. 421, 117, 118, 210, 257,<br />
II c., c.p.c.).<br />
2.3.3) L’attività <strong>di</strong> verifica si deve realizzare in conformità con il proce<strong>di</strong>mento previsto<br />
dalla legge, e non in altra forma.<br />
2.3.4) Nella verifica non si può utilizzare tutto, ossia non si possono sacrificare <strong>di</strong>ritti che<br />
si considerano superiori alla stessa verità, come appare chiaro nella illiceità della prova, che<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007