sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
promuovono l’elaborazione <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta su determinate questioni. Questo<br />
coor<strong>di</strong>namento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d’integrazione<br />
giuri<strong>di</strong>ca comunitaria ed un livello elevato <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong> obiettivi d’interesse generale,<br />
in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca<br />
tra Stati membri. La presente <strong>di</strong>rettiva prende altresì in considerazione altri obiettivi<br />
d’interesse generale, compresa la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità<br />
pubblica nonché la necessità <strong>di</strong> rispettare il <strong>di</strong>ritto del lavoro.<br />
(8) È opportuno che le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva relative alla libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui<br />
le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati<br />
membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti<br />
pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre<br />
attività o certi servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />
(9) La presente <strong>di</strong>rettiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso<br />
all’attività <strong>di</strong> servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme<br />
del co<strong>di</strong>ce stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la pianificazione<br />
urbana e rurale, le regolamentazioni e<strong>di</strong>lizie nonché le sanzioni amministrative comminate<br />
per inosservanza <strong>di</strong> tali norme che non <strong>di</strong>sciplinano o non influenzano specificatamente<br />
l’attività <strong>di</strong> servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro<br />
attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.<br />
(10) La presente <strong>di</strong>rettiva non concerne i requisiti che <strong>di</strong>sciplinano l’accesso ai finanziamenti<br />
pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che<br />
stabiliscono le con<strong>di</strong>zioni in base alle quali i prestatori hanno <strong>di</strong>ritto a beneficiare <strong>di</strong><br />
finanziamenti pubblici, comprese specifiche con<strong>di</strong>zioni contrattuali, e in particolare le<br />
norme <strong>di</strong> qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad<br />
esempio per quanto riguarda i servizi sociali.<br />
(11) La presente <strong>di</strong>rettiva non pregiu<strong>di</strong>ca le misure adottate dagli Stati membri,<br />
conformemente al <strong>di</strong>ritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione<br />
della <strong>di</strong>versità linguistica e culturale e il pluralismo dei me<strong>di</strong>a, compresi i relativi finanziamenti.<br />
La presente <strong>di</strong>rettiva non impe<strong>di</strong>sce agli Stati membri <strong>di</strong> applicare le loro norme e i<br />
loro principi fondamentali in materia <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> stampa e <strong>di</strong> espressione. La presente<br />
<strong>di</strong>rettiva non incide sulle norme legislative <strong>degli</strong> Stati membri che vietano la <strong>di</strong>scriminazione<br />
in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all’articolo 13 del trattato.<br />
(12) La presente <strong>di</strong>rettiva è volta a creare un quadro giuri<strong>di</strong>co per assicurare la libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né<br />
incide sul <strong>di</strong>ritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà <strong>di</strong> fornire<br />
servizi applicando <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto penale che riguardano specificamente l’accesso ad<br />
un’attività <strong>di</strong> servizi o l’esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente<br />
<strong>di</strong>rettiva.<br />
(13) È altrettanto importante che la presente <strong>di</strong>rettiva rispetti pienamente le iniziative<br />
comunitarie basate sull’articolo 137 del trattato al fine <strong>di</strong> conseguire gli obiettivi previsti<br />
all’articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell’occupazione e il<br />
miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> lavoro.<br />
(14) La presente <strong>di</strong>rettiva non incide sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione,<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 467<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 467<br />
22/06/2007, 11:39