09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ADUNANZA DEL 29 MARZO 2007<br />

390<br />

COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />

Approvazione mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento in attuazione della legge 241/90<br />

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta il 27 marzo 2007 dall’Avv. Paolo<br />

Berruti con la quale, a seguito dell’incarico ricevuto dal Consiglio il 15 febbraio 2007 <strong>di</strong><br />

revisione del Regolamento <strong>di</strong> attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 nella parte relativa<br />

all’accesso <strong>degli</strong> interessati agli atti del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, propone alcune mo<strong>di</strong>fiche<br />

ad integrazione del suddetto Regolamento sul “Diritto <strong>di</strong> accesso” e sulla “Entrata in vigore”:<br />

“- pag. 6, sub “Diritto <strong>di</strong> accesso” (rigo sesto) “...(per i quali l’accesso è consentito solo<br />

all’incolpato, al Pubblico Ministero ed alla parte esponente)...”;<br />

- pag. 6, sub “Diritto <strong>di</strong> accesso” (rigo quarto) va eliminato il riferimento all’abrogato art.<br />

8 del D.P.R. n. 352/1992, sostituendolo con “e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184”;<br />

- pag. 7 dopo il terzo rigo va aggiunto: “Nei proce<strong>di</strong>menti attinenti alle materie suin<strong>di</strong>cate<br />

è, comunque, escluso l’accesso informale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 184/2006 ed è ammesso<br />

il solo accesso formale, come <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 6 dell’anzidetto D.P.R. n. 184/2006.<br />

Copia dell’istanza <strong>di</strong> accesso è inviata, me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento,<br />

dal funzionario responsabile del proce<strong>di</strong>mento al soggetto controinteressato, il quale può<br />

presentare -entro <strong>di</strong>eci giorni dalla ricezione <strong>di</strong> detta comunicazione- motivata opposizione alla<br />

richiesta <strong>di</strong> accesso; decorso tale termine l’ufficio competente provvede sulla richiesta <strong>di</strong><br />

accesso, accertata la ricezione della comunicazione predetta”;<br />

- pag. 7 sub “Entrata in vigore” il primo periodo va sostituito con “Il presente<br />

Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato dal Consiglio il 7 aprile 2005 ed<br />

entrerà in vigore il 30 marzo 2007”.<br />

Il Consiglio approva le mo<strong>di</strong>fiche così come proposte dall’Avv. Paolo Berruti al regolamento<br />

approvato dal Consiglio nell’adunanza del 17 settembre 1992 e mo<strong>di</strong>ficato nella successiva<br />

adunanza del 7 aprile 2005, che <strong>di</strong> seguito si riporta integralmente nella versione aggiornata.<br />

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241<br />

Procedure <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong>sciplinare<br />

1.- Le questioni <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong>sciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza <strong>di</strong>retta o tramite<br />

atti trasmessi al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, formano oggetto <strong>di</strong> procedura preliminare <strong>di</strong>retta ad<br />

accertare i fatti fondamentali ai fin della loro valutazione da parte del Consiglio.<br />

2.- L’esame e gli accertamenti relativi alle questioni <strong>di</strong> cui al punto 1 sono delegati ai singoli<br />

Consiglieri con esclusione del Presidente e del Segretario secondo criteri assolutamente<br />

oggettivi; in particolare ai Consiglieri verranno assegnate secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> anzianità le<br />

pratiche seguendo l’or<strong>di</strong>ne della loro numerazione. Tale criterio può essere derogato solo in<br />

base a determinazione motivata del Presidente e ratificata dal Consiglio ove si ritenga che una<br />

determinata pratica debba essere assegnata ad un determinato Consigliere per ragioni attinenti<br />

all’oggetto della pratica o alla specifica competenza professionale del Consigliere; in questo<br />

caso la pratica e il Consigliere al quale viene assegnata vengono “saltati” ai fin della progressiva<br />

assegnazione delle pratiche secondo il criterio generale.<br />

3.- Il Consigliere delegato comunica l’oggetto della pratica al professionista interessato, al<br />

quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari per la delibazione della<br />

pratica; il Consigliere delegato assume la posizione <strong>di</strong> “responsabile del proce<strong>di</strong>mento” ai sensi<br />

dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni <strong>di</strong> cui all’art. 6 della<br />

05_comunicazioni e notizie.pmd 390<br />

22/06/2007, 11:30<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!