sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
ad “ogni altra rappresentazione meccanica” ha co<strong>di</strong>cizzato una “illuminata” apertura verso il<br />
progresso tecnologico, la quale consente, in tal modo, <strong>di</strong> ricondurvi agevolmente tutte le<br />
possibili riproduzioni magnetofoniche, videocinematografiche, <strong>di</strong>gitali, informatiche (si è<br />
detto, introdotte anche formalmente con decorrenza 1.1.2006) o telematiche, <strong>di</strong> cui si<br />
conoscano attualmente le tecniche più sofisticate e collaudate (non senza un’ulteriore<br />
potenziale apertura verso futuribili modalità <strong>di</strong> rappresentazione <strong>di</strong> fatti o <strong>di</strong> cose, sempre<br />
più progre<strong>di</strong>te, raffinate e complesse).<br />
Siamo in ambito <strong>di</strong> prove documentali (inserite infatti nel capo II, Titolo II, del libro IV<br />
del c.c., titolato testualmente “della prova documentale”), dunque precostituite al processo, ma<br />
<strong>di</strong> natura c.d. “rappresentativa” (VERDE), o meglio in tal caso “riproduttiva”, e dunque<br />
<strong>di</strong>fferenti dalle prove documentali per antonomasia, ossia dalle scritture private, <strong>di</strong> natura<br />
c.d. “<strong>di</strong>chiarativa”.<br />
1.b.1) In particolare, sulle <strong>di</strong>fferenze tra prova documentale “rappresentativa” e “<strong>di</strong>chiarativa”<br />
Come esemplarmente chiarito da VERDE, “non sempre il documento rappresenta una<br />
<strong>di</strong>chiarazione: può riprodurre immagini (fotografie), anche in movimento (riprese cinematografiche)<br />
o suoni (o altri dati sensibili). Anche in questo caso, il dato probante non è il documento ma il fatto<br />
rappresentato, il quale, proprio ai sensi dell’art. 2712 c.c. in esame, sarà utilizzabile ai fini della prova<br />
se la parte contro cui è stato prodotto non lo <strong>di</strong>sconosce”.<br />
Non può che conseguirne, allora, che il problema probatorio della scrittura è <strong>di</strong>verso da<br />
quello che pongono le riproduzioni: nel primo caso, senza la sottoscrizione, la scrittura non<br />
è formata, nel secondo caso la riproduzione, in caso <strong>di</strong> contestazione, continua ad esistere<br />
come tale, anche se ne è messa in dubbio la sua capacità rappresentativa. Ne consegue che<br />
l’utilizzabilità del dato probante, in questo caso, ha bisogno <strong>di</strong> conferme aliunde e che a tal<br />
fine sono utilizzabili tutte le prove che l’or<strong>di</strong>namento pone a <strong>di</strong>sposizione del giu<strong>di</strong>ce per<br />
accertare un fatto (nel nostro caso, l’autenticità della riproduzione e la sua capacità<br />
rappresentativa).<br />
1.b.2) Differenze con le riproduzioni e gli esperimenti endoprocessuali ex art. 261 c.p.c.<br />
Le riproduzioni previste dall’art. 2712 c.c. sono anche logicamente <strong>di</strong>stinte dalle<br />
“riproduzioni, copie ed esperimenti” <strong>di</strong> cui all’art. 261 c.p.c., non precostituite al processo come<br />
le prime, ed anzi “costituende” per antonomasia, venendo in essere per or<strong>di</strong>ne del Giu<strong>di</strong>ce.<br />
1.c) In particolare, sull’onere <strong>di</strong> contestazione: termini, modalità ed effetti<br />
L’efficacia probatoria (piena) delle riproduzioni meccaniche <strong>di</strong> cui all’art. 2712 c.c. è<br />
subor<strong>di</strong>nata, in ragione della loro formazione al <strong>di</strong> fuori del processo e senza le garanzie dello<br />
stesso, all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giu<strong>di</strong>zio,<br />
concretatesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare,<br />
siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.<br />
Il relativo “<strong>di</strong>sconoscimento”, pur non essendo, anche per unanime giurisprudenza,<br />
soggetto ai limiti ed alle modalità <strong>di</strong> cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere “chiaro,<br />
circostanziato ed esplicito”, dovendosi concretizzare nell’”allegazione <strong>di</strong> elementi attestanti la non<br />
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (v. Cass. 4.2.2000, n. 1247): non è dunque<br />
sufficiente la mera affermazione <strong>di</strong> non riconducibilità della riproduzione alla realtà, come<br />
in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento ex art. 214 c.p.c., ma v’é un onere <strong>di</strong> allegazione, in sintonia con<br />
quanto previsto in via generale dall’art. 2697, II comma, cod. civ.; anche se l’onere della<br />
prova primario grava sulla parte che si vuole avvalere della riproduzione.<br />
Riteniamo che la <strong>di</strong>fferenza con il <strong>di</strong>sconoscimento delle scritture private non possa che<br />
derivare dalla <strong>di</strong>versa e rammentata natura della potenziale prova documentale che si<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 323<br />
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22/06/2007, 11:18