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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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502<br />

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

e l’in<strong>di</strong>rizzo dell’assicuratore o del garante e la copertura geografica.<br />

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, a scelta<br />

del prestatore:<br />

a) siano comunicate dal prestatore <strong>di</strong> propria iniziativa;<br />

b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o <strong>di</strong><br />

stipula del contratto;<br />

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un in<strong>di</strong>rizzo<br />

comunicato dal prestatore;<br />

d) figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per<br />

presentare dettagliatamente il servizio offerto.<br />

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario,<br />

comunichino le seguenti informazioni supplementari:<br />

a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo <strong>di</strong> servizio,<br />

il costo del servizio o, se non è possibile in<strong>di</strong>care un prezzo esatto, il metodo <strong>di</strong> calcolo del<br />

prezzo per permettere al destinatario <strong>di</strong> verificarlo, o un preventivo sufficientemente<br />

dettagliato;<br />

b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali<br />

in vigore nello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;<br />

c) informazioni sulle loro attività multi<strong>di</strong>sciplinari e sulle associazioni che sono<br />

<strong>di</strong>rettamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare<br />

conflitti <strong>di</strong> interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel<br />

quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;<br />

d) gli eventuali co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l’in<strong>di</strong>rizzo<br />

al quale tali co<strong>di</strong>ci possono essere consultati per via elettronica, con un’in<strong>di</strong>cazione delle<br />

versioni linguistiche <strong>di</strong>sponibili;<br />

e) se un prestatore è assoggettato a un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta o è membro <strong>di</strong> un’associazione<br />

commerciale o <strong>di</strong> un organismo o or<strong>di</strong>ne professionale che prevede il ricorso ad un<br />

meccanismo extragiu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo.<br />

Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle<br />

caratteristiche e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ricorso a meccanismi extragiu<strong>di</strong>ziali <strong>di</strong> risoluzione delle<br />

controversie.<br />

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a<br />

fornire in conformità del presente capo siano rese <strong>di</strong>sponibili o comunicate in modo chiaro<br />

e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza <strong>di</strong><br />

contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.<br />

5. I requisiti in materia <strong>di</strong> informazione <strong>di</strong> cui al presente capo si aggiungono ai requisiti<br />

già previsti dal <strong>di</strong>ritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti<br />

supplementari in materia <strong>di</strong> informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.<br />

6. La Commissione può, conformemente alla procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo<br />

2, precisare il contenuto delle informazioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in<br />

funzione della specificità <strong>di</strong> talune attività e può precisare le modalità pratiche <strong>di</strong> applicazione<br />

del paragrafo 2 del presente articolo.<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 502<br />

22/06/2007, 11:39<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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