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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

(62) Nel caso in cui il numero <strong>di</strong> autorizzazioni <strong>di</strong>sponibili per una determinata attività sia<br />

limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno<br />

prevedere una procedura <strong>di</strong> selezione tra <strong>di</strong>versi can<strong>di</strong>dati potenziali, al fine <strong>di</strong> sviluppare,<br />

tramite la libera concorrenza, la qualità e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> offerta <strong>di</strong> servizi a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />

utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie <strong>di</strong> trasparenza e <strong>di</strong> imparzialità e l’autorizzazione<br />

così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere<br />

rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata<br />

dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la<br />

libera concorrenza al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto è necessario per garantire l’ammortamento <strong>degli</strong><br />

investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente <strong>di</strong>sposizione non<br />

dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero <strong>di</strong> autorizzazioni per ragioni <strong>di</strong>verse<br />

dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione<br />

dovrebbero comunque ottemperare alle altre <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva relative ai<br />

regimi <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

(63) Qualora non siano previsti regimi <strong>di</strong>versi, in mancanza <strong>di</strong> risposta entro un determinato<br />

termine, l’autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività<br />

possono tuttavia essere previsti regimi <strong>di</strong>versi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi<br />

imperativi <strong>di</strong> interesse generale, ivi compresi interessi legittimi <strong>di</strong> terzi. Tali regimi potrebbero<br />

comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza <strong>di</strong> risposta da parte dell’autorità<br />

competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile <strong>di</strong> fronte alle<br />

giuris<strong>di</strong>zioni competenti.<br />

(64) Al fine della creazione <strong>di</strong> un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere<br />

le restrizioni alla libertà <strong>di</strong> stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella<br />

legislazione <strong>di</strong> taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del<br />

trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi<br />

e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.<br />

(65) La libertà <strong>di</strong> stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità <strong>di</strong><br />

trattamento che non soltanto comporta il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sulla citta<strong>di</strong>nanza, ma anche qualsiasi forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta basata su criteri<br />

<strong>di</strong>versi ma tali da portare <strong>di</strong> fatto allo stesso risultato. L’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi o il suo<br />

esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero<br />

quin<strong>di</strong> essere subor<strong>di</strong>nati a criteri quali il luogo <strong>di</strong> stabilimento, <strong>di</strong> residenza, <strong>di</strong> domicilio o<br />

<strong>di</strong> prestazione principale dell’attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i<br />

requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza <strong>di</strong> un prestatore o <strong>di</strong> un suo <strong>di</strong>pendente o<br />

rappresentante nell’esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi <strong>di</strong><br />

interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuri<strong>di</strong>ca e<br />

la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione <strong>di</strong> un altro Stato<br />

membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro<br />

non dovrebbe poter prevedere forme <strong>di</strong> vantaggio per prestatori che abbiano un legame<br />

particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del<br />

luogo <strong>di</strong> stabilimento del prestatore la facoltà <strong>di</strong> quest’ultimo <strong>di</strong> acquisire, usare o alienare<br />

<strong>di</strong>ritti e beni o <strong>di</strong> accedere alle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> alloggio, nella misura in cui queste<br />

facoltà sono utili all’accesso alla sua attività o all’esercizio effettivo della stessa.<br />

(66) L’accesso a, o l’esercizio <strong>di</strong>, un’attività <strong>di</strong> servizi sul territorio <strong>di</strong> uno Stato membro non<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 477<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 477<br />

22/06/2007, 11:39

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