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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

pesantemente nell’andamento processuale, considerando che la scienza è prova fino a<br />

equivalente prova contraria.<br />

(I capitoli nn. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4, sono del dr. Davide Collini).<br />

1.5.5) PROVA FARMACEUTICA<br />

Possiamo definire come prova farmaceutica tutto l’insieme della documentazione sulla<br />

sperimentazione farmacologica che si deve presentare alle autorità sanitarie per convincerle<br />

a concedere l’autorizzazione alla registrazione, e quin<strong>di</strong> alla commercializzazione, <strong>di</strong> un<br />

nuovo farmaco.<br />

La sperimentazione <strong>degli</strong> effetti farmacologici <strong>di</strong> un farmaco si sviluppa attraverso<br />

<strong>di</strong>verse fasi finalizzate alla progressiva acquisizione <strong>degli</strong> elementi <strong>di</strong> valutazione concernenti<br />

l’efficacia e la tollerabilità del farmaco. Si <strong>di</strong>stinguono per lo meno due fasi principali:<br />

sperimentazione preclinica e sperimentazione clinica.<br />

SPERIMENTAZIONE PRECLINICA<br />

Il primo obiettivo della sperimentazione preclinica è quello <strong>di</strong> verificare che la<br />

molecola identificata possieda effettivamente le proprietà terapeutiche che le sono state<br />

attribuite sulla base <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> preliminari puramente teorici. A questo scopo vengono<br />

utilizzati i cosiddetti modelli sperimentali della malattia. Si tratta <strong>di</strong> sistemi biologici in cui<br />

vengono ricreate sperimentalmente le stesse caratteristiche della patologia: si possono usare<br />

colture <strong>di</strong> cellule fatte crescere in laboratorio, i cosiddetti modelli in vitro, oppure si può<br />

ricorrere agli animali da laboratorio - in questo caso si parla <strong>di</strong> modelli in vivo.<br />

Il secondo obiettivo della preclinica è quello <strong>di</strong> verificare la potenzialità del nuovo<br />

farmaco <strong>di</strong> indurre effetti tossici negli animali come per esempio provocare mutazioni<br />

genetiche, nuocere alla capacità riproduttiva dell’animale, oppure provocare danni ai vari<br />

organi esaminati. Queste prove effettuate su animali sono regolate da specifiche norme e<br />

linee guida che servono a tutelare sia gli animali utilizzati, sia la riproducibilità ed<br />

atten<strong>di</strong>bilità delle prove stesse.<br />

In pratica, la sperimentazione preclinica è il banco <strong>di</strong> prova del farmaco, superato il<br />

quale esso potrà procedere alla sperimentazione sull’uomo.<br />

SPERIMENTAZIONE CLINICA<br />

L’obiettivo <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> clinici è quello <strong>di</strong> verificare se e in che misura un nuovo farmaco<br />

sia efficace. Il più delle volte gli stu<strong>di</strong> clinici confrontano un nuovo approccio terapeutico<br />

con lo standard <strong>di</strong> cura già in uso. Perché la risposta sia sod<strong>di</strong>sfacente dal punto <strong>di</strong> vista<br />

scientifico, si procede a un confronto <strong>di</strong>retto, condotto in base a regole precise, su un gruppo<br />

omogeneo <strong>di</strong> pazienti, che vengono sottoposti in maniera del tutto casuale ad una o all’altra<br />

terapia.<br />

Giacché anche la suggestione <strong>di</strong> coloro che partecipano allo stu<strong>di</strong>o (pazienti e me<strong>di</strong>ci)<br />

rischia <strong>di</strong> avere un effetto sull’efficacia della cura e sull’interpretazione dei risultati, nella<br />

sperimentazione clinica si ricorre, ogni volta che è possibile, agli stu<strong>di</strong> detti “in cieco”. Ne<br />

esistono <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi: è “cieco” lo stu<strong>di</strong>o in cui i pazienti non sanno se stanno assumendo<br />

la sostanza in stu<strong>di</strong>o o quella <strong>di</strong> confronto; è in “doppio cieco” lo stu<strong>di</strong>o nel quale non solo<br />

i pazienti ma anche i me<strong>di</strong>ci che somministrano il farmaco non sanno a quali pazienti è stata<br />

somministrata la molecola in sperimentazione.<br />

A tutela dei <strong>di</strong>ritti dei malati che prendono parte alla sperimentazione, la legge impone<br />

che ogni stu<strong>di</strong>o clinico sia prima approvato da un Comitato Etico, composto da persone <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>versa professionalità (me<strong>di</strong>ci, ricercatori, giuristi, filosofi, religiosi, ecc.). Il loro compito<br />

consiste nel verificare in via preliminare che le ricerche siano realizzate nel modo migliore<br />

e nell’interesse del malato. Nessuna sperimentazione può essere avviata senza il parere<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 334<br />

22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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