sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [17] o<br />
la <strong>di</strong>rettiva 2000/31/CE dell’ 8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa<br />
a taluni aspetti giuri<strong>di</strong>ci dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio<br />
elettronico, nel mercato interno (“<strong>di</strong>rettiva sul commercio elettronico”) [18]. I risultati<br />
del processo <strong>di</strong> valutazione reciproca consentiranno <strong>di</strong> determinare a livello comunitario i<br />
tipi <strong>di</strong> attività per le quali i regimi <strong>di</strong> autorizzazione dovrebbero essere soppressi.<br />
(55) La presente <strong>di</strong>rettiva dovrebbe lasciare impregiu<strong>di</strong>cata la facoltà <strong>degli</strong> Stati membri<br />
<strong>di</strong> revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le con<strong>di</strong>zioni per<br />
il loro rilascio.<br />
(56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, la sanità pubblica, la<br />
tutela dei consumatori, la salute <strong>degli</strong> animali e la protezione dell’ambiente urbano<br />
costituiscono motivi imperativi <strong>di</strong> interesse generale. Tali motivi imperativi possono<br />
giustificare l’applicazione <strong>di</strong> regimi <strong>di</strong> autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi<br />
<strong>di</strong> autorizzazione o restrizioni non dovrebbero <strong>di</strong>scriminare in base alla nazionalità. Inoltre,<br />
dovrebbero essere sempre rispettati i principi <strong>di</strong> necessità e proporzionalità.<br />
(57) Le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva relative ai regimi <strong>di</strong> autorizzazione dovrebbero<br />
riguardare i casi in cui l’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizio o il suo esercizio da parte <strong>di</strong><br />
operatori richieda la decisione <strong>di</strong> un’autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni<br />
delle autorità competenti relative all’istituzione <strong>di</strong> un ente pubblico o privato per la<br />
prestazione <strong>di</strong> un servizio particolare, né la conclusione <strong>di</strong> contratti da parte delle autorità<br />
competenti per la prestazione <strong>di</strong> un servizio particolare, che è <strong>di</strong>sciplinata dalle norme sugli<br />
appalti pubblici, poiché la presente <strong>di</strong>rettiva non si occupa <strong>di</strong> tali norme.<br />
(58) Per agevolare l’accesso alle attività <strong>di</strong> servizi e il loro esercizio è importante valutare<br />
i regimi <strong>di</strong> autorizzazione e la relativa motivazione e re<strong>di</strong>gere una relazione al riguardo.<br />
Quest’obbligo <strong>di</strong> relazione riguarda solo l’esistenza dei regimi <strong>di</strong> autorizzazione e non i<br />
criteri e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rilascio dell’autorizzazione stessa.<br />
(59) L’autorizzazione dovrebbe <strong>di</strong> regola consentire al prestatore <strong>di</strong> avere accesso<br />
all’attività <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong> esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che<br />
un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale. Ad<br />
esempio, la protezione dell’ambiente può giustificare la necessità <strong>di</strong> ottenere una singola<br />
autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale <strong>di</strong>sposizione non<br />
dovrebbe pregiu<strong>di</strong>care le competenze regionali o locali per la concessione <strong>di</strong> autorizzazioni<br />
all’interno <strong>degli</strong> Stati membri.<br />
(60) La presente <strong>di</strong>rettiva, e in particolare le <strong>di</strong>sposizioni concernenti i regimi <strong>di</strong> autorizzazione<br />
e la portata territoriale <strong>di</strong> un’autorizzazione, non pregiu<strong>di</strong>ca la ripartizione delle<br />
competenze regionali o locali all’interno <strong>di</strong> uno Stato membro, compresa l’autonomia<br />
regionale e locale e l’impiego <strong>di</strong> lingue ufficiali.<br />
(61) La <strong>di</strong>sposizione relativa al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> duplicazione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rilascio<br />
dell’autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie<br />
con<strong>di</strong>zioni specificate nel regime <strong>di</strong> autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le<br />
autorità competenti, nell’esaminare se le con<strong>di</strong>zioni siano sod<strong>di</strong>sfatte dal richiedente, prendano<br />
in considerazione le con<strong>di</strong>zioni equivalenti già sod<strong>di</strong>sfatte dal richiedente in un altro Stato<br />
membro. Questa <strong>di</strong>sposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
rilascio dell’autorizzazione previste dal regime <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> un altro Stato membro.<br />
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22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007