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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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366<br />

IL NOSTRO MONDO<br />

Convenzione volle, infatti, riconoscere a tale <strong>di</strong>ritto pari valore e <strong>di</strong>gnità del <strong>di</strong>ritto alla<br />

vita, alla libertà, alla sicurezza etc., enumerandolo tra i <strong>di</strong>ritti fondamentali della<br />

persona.<br />

Quale “strumento” <strong>di</strong> garanzia venne istituita la Corte Europea dei Diritti<br />

dell’Uomo (C.E.D.U.) a cui sia gli stati contraenti, sia le persone e i gruppi <strong>di</strong> privati<br />

possono fare ricorso tutte le volte in cui ritengano violati i <strong>di</strong>ritti sanciti nella<br />

convenzione o nei suoi protocolli.<br />

Ai sensi dell’art.41 della convenzione infatti “in caso <strong>di</strong> accertata violazione della<br />

convenzione e dei suoi protocolli, e se il <strong>di</strong>ritto interno dell’alta parte contraente non<br />

permette se non in modo imperfetto <strong>di</strong> rimuovere le conseguenze <strong>di</strong> tale violazione,<br />

la corte accorda, se dal caso, un’equa sod<strong>di</strong>sfazione alla parte lesa.”<br />

Sono stati proprio i citta<strong>di</strong>ni italiani ad avere a<strong>di</strong>to in numero sempre maggiore la<br />

Corte Europea per i <strong>di</strong>ritti dell’uomo con sede a Strasburgo, lamentando la violazione<br />

al <strong>di</strong>ritto ad una durata ragionevole del processo. Tanto che in seno al Comitato dei<br />

Ministri del Consiglio d’Europa si è parlato proprio del c.d.: problema italiano.<br />

Finalmente – grazie anche a vigorose pressioni del Consiglio d’Europa - il<br />

Parlamento italiano, con la promulgazione della legge n.89 del 24.3.01 c.d. Legge<br />

Pinto, ha introdotto la possibilità <strong>di</strong> ricorrere al giu<strong>di</strong>ce italiano (nella specie la corte<br />

<strong>di</strong> appello) per ottenere un equa riparazione dei danni derivanti da processi civili,<br />

penali e amministrativi <strong>di</strong> durata eccessiva.<br />

In verità un primo passo verso il pieno riconoscimento del <strong>di</strong>ritto ad un processo<br />

<strong>di</strong> durata ragionevole era stato fatto due anni prima con la legge costituzionale n.2 del<br />

23.11.1999, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dell’art. 111 Cost. che – nella nuova formulazione –<br />

recependo il contenuto dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei<br />

<strong>di</strong>ritti dell’uomo ha sancito: “ ogni processo si svolge nel contrad<strong>di</strong>ttorio tra le parti,<br />

in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> parità davanti ad un giu<strong>di</strong>ce terzo ed imparziale, la legge ne assicura<br />

la ragionevole durata”<br />

Il <strong>di</strong>ritto ad avere un processo equo e <strong>di</strong> durata ragionevole costituisce un vero e<br />

proprio <strong>di</strong>ritto soggettivo a copertura costituzionale, fondamentale della persona,<br />

garantito sia a livello nazionale che europeo e già riconosciuto dalla nostra Costituzione<br />

implicitamente dagli artt. 24, 10 e 2, nonché espressamente dall’art. 111 (come<br />

mo<strong>di</strong>ficato con legge del 1999) che integra l’art. 6 della Convenzione Europea.<br />

Prima della Legge Pinto l’equa riparazione per non ragionevole durata del<br />

processo era un istituto pressoché sconosciuto per il nostro or<strong>di</strong>namento, mentre<br />

sussiste una ricca e copiosa giurisprudenza della Corte Europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo<br />

che ha definito nel corso <strong>degli</strong> anni il significato <strong>di</strong> “equo processo” ed i criteri in base<br />

ai quali è possibile stabilire se un processo abbia avuto o meno “durata ragionevole”.<br />

Il libro dell’Avv. Recchia ha il merito <strong>di</strong> ripercorrere sistematicamente l’evoluzione<br />

della legge Pinto, dalla sua entrata in vigore ad oggi, attraverso l’analisi della<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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