sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
membri affi<strong>di</strong>no allo sportello unico la riscossione <strong>di</strong> altri oneri amministrativi come quelli<br />
<strong>degli</strong> organi <strong>di</strong> controllo.<br />
(50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un agevole accesso a taluni tipi<br />
<strong>di</strong> informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali<br />
fornire informazioni a prestatori e destinatari nell’ambito della presente <strong>di</strong>rettiva. In<br />
particolare, gli Stati membri possono ottemperare all’obbligo <strong>di</strong> garantire che le informazioni<br />
pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al pubblico<br />
l’accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere<br />
comunicate in modo chiaro e univoco.<br />
(51) L’informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare,<br />
informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni<br />
concernenti le possibilità <strong>di</strong> ricorso <strong>di</strong>sponibili e gli estremi delle associazioni e delle<br />
organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica.<br />
L’obbligo delle autorità competenti <strong>di</strong> assistere prestatori e destinatari non comprende<br />
l’assistenza giuri<strong>di</strong>ca per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni<br />
generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del<br />
pari agli Stati membri <strong>di</strong>rimere questioni quali la responsabilità in caso <strong>di</strong> comunicazione<br />
<strong>di</strong> informazioni errate o fuorvianti.<br />
(52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> procedure e <strong>di</strong><br />
formalità espletate per via elettronica costituirà la con<strong>di</strong>cio sine qua non della semplificazione<br />
amministrativa nel settore delle attività <strong>di</strong> servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari<br />
e delle autorità competenti. Per ottemperare all’obbligo vigente in relazione ai risultati, può<br />
rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili<br />
ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri<br />
strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità<br />
debbano poter essere espletate a <strong>di</strong>stanza richiede, in particolare, che gli Stati membri<br />
provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale<br />
obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a<br />
<strong>di</strong>stanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione <strong>degli</strong> Stati membri sull’uso delle<br />
lingue.<br />
(53) Ai fini del rilascio <strong>di</strong> licenze per talune attività <strong>di</strong> servizi l’autorità competente può<br />
richiedere un colloquio con il richiedente al fine <strong>di</strong> valutarne l’integrità personale e l’idoneità<br />
a svolgere l’attività in questione. In questi casi, l’espletamento delle formalità per via<br />
elettronica potrebbe non essere appropriato.<br />
(54) La possibilità <strong>di</strong> avere accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi dovrebbe essere subor<strong>di</strong>nata<br />
al rilascio <strong>di</strong> un’autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme<br />
ai principi <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione, <strong>di</strong> necessità e <strong>di</strong> proporzionalità. Ciò significa, in<br />
particolare, che l’imposizione <strong>di</strong> un’autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto<br />
nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità <strong>di</strong><br />
constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei<br />
pericoli che potrebbero risultare dall’assenza <strong>di</strong> un controllo a priori. Queste <strong>di</strong>sposizioni<br />
della <strong>di</strong>rettiva non possono tuttavia giustificare regimi <strong>di</strong> autorizzazione che sono vietati da<br />
altri atti comunitari, quali la <strong>di</strong>rettiva 1999/93/CE del 13 <strong>di</strong>cembre 1999 del Parlamento<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 475<br />
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22/06/2007, 11:39