09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARERI DEONTOLOGICI<br />

già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Co<strong>di</strong>ce Deontologico -artt. 17<br />

e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense. La<br />

riforma in questione, infatti, già consentiva <strong>di</strong> dare informazione sui titoli conseguiti e sui<br />

<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione.<br />

La norma legislativa ha invece effettivamente innovato, ammettendo la pubblicità<br />

informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur<br />

prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale.<br />

Le mo<strong>di</strong>fiche apportate al Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio<br />

2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra<br />

l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano<br />

essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano<br />

rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà<br />

assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />

Quanto ai mezzi <strong>di</strong> informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella<br />

nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti<br />

utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della<br />

professione.<br />

I doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro costituiscono infatti il car<strong>di</strong>ne su cui poggia la<br />

professione forense e non hanno costituito oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica alcuna.<br />

Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso<br />

non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività<br />

professionale offerta quanto alla possibilità <strong>di</strong> acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova<br />

clientela.<br />

A tale proposito va osservato che il Co<strong>di</strong>ce Deontologico, così come riformato, ha<br />

spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

offrire, sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al<br />

domicilio <strong>degli</strong> utenti, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo, <strong>di</strong> svago e, in generale, in luoghi<br />

pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento<br />

della clientela.<br />

Non va dunque confusa la possibilità <strong>di</strong> fornire informazioni sulla propria attività<br />

professionale con quella <strong>di</strong> offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi e/o ad una<br />

moltitu<strong>di</strong>ne in<strong>di</strong>scriminata <strong>di</strong> soggetti.<br />

Quanto alle modalità e alla forma dell’informazione, va osservato che il recapito <strong>di</strong><br />

corrispondenza a soggetti indeterminati attraverso l’inserimento <strong>di</strong> lettere nella cassetta della<br />

posta, appare strumento proprio della pubblicità commerciale e come tale non conforme ai<br />

principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità e decoro della professione forense.<br />

* * *<br />

- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 9 marzo 2007 dall’Avv.<br />

(omissis) relativa alla possibilità <strong>di</strong> informare il pubblico circa la propria attività professionale<br />

attraverso il recapito <strong>di</strong> lettere nelle cassette della posta <strong>di</strong> privati e/o aziende;<br />

Il Consiglio<br />

U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 405

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!