sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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406<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
osserva<br />
l’art. 2 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha rimosso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio<br />
offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni precisando, peraltro, che il messaggio<br />
deve rispettare criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità il cui controllo è affidato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
professionale.<br />
Va osservato che la nuova <strong>di</strong>sciplina ha rimosso un <strong>di</strong>vieto, quanto ai contenuti, che era<br />
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Co<strong>di</strong>ce Deontologico -artt. 17<br />
e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense. La<br />
riforma in questione, infatti, già consentiva <strong>di</strong> dare informazione sui titoli conseguiti e sui<br />
<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione.<br />
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato, ammettendo la pubblicità<br />
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur<br />
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale.<br />
Le mo<strong>di</strong>fiche apportate al Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio<br />
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra<br />
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano<br />
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano<br />
rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà<br />
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
Quanto ai mezzi <strong>di</strong> informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella<br />
nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti<br />
utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della<br />
professione.<br />
I doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro costituiscono infatti il car<strong>di</strong>ne su cui poggia la<br />
professione forense e non hanno costituito oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica alcuna.<br />
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso<br />
non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività<br />
professionale offerta quanto alla possibilità <strong>di</strong> acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova<br />
clientela.<br />
A tale proposito va osservato che il Co<strong>di</strong>ce Deontologico, così come riformato, ha<br />
spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
offrire, sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al<br />
domicilio <strong>degli</strong> utenti, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo, <strong>di</strong> svago e, in generale, in luoghi<br />
pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento<br />
della clientela.<br />
Non va dunque confusa la possibilità <strong>di</strong> fornire informazioni sulla propria attività<br />
professionale con quella <strong>di</strong> offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi e/o ad una<br />
moltitu<strong>di</strong>ne in<strong>di</strong>scriminata <strong>di</strong> soggetti.<br />
Quanto alle modalità e alla forma dell’informazione, va osservato che il recapito <strong>di</strong><br />
corrispondenza a soggetti indeterminati attraverso l’inserimento <strong>di</strong> lettere nella cassetta della<br />
posta, appare strumento proprio della pubblicità commerciale e come tale non conforme ai<br />
principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità e decoro della professione forense.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007