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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

ottenere la previa autorizzazione dell’or<strong>di</strong>ne per le proprie iniziative pubblicitarie (ad<br />

esempio, il co<strong>di</strong>ce dei farmacisti), altri co<strong>di</strong>ci prevedono invece la preventiva comunicazione<br />

(quello <strong>degli</strong> avvocati e dei commercialisti). Invero, il decreto Bersani postula un’attività<br />

<strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> verifica ex post della trasparenza e veri<strong>di</strong>cità dei messaggi <strong>di</strong>ffusi dai<br />

professionisti, ma non <strong>di</strong> autorizzarne la <strong>di</strong>ffusione ex ante.<br />

Alla luce <strong>di</strong> tali evidenze, allora la proposta <strong>di</strong> intervento legislativo volto a <strong>di</strong>chiarare<br />

incontrovertibilmente la generale liceità della pubblicità, nei limiti <strong>di</strong> quanto consentito<br />

dalle vigenti normative comunitarie e nazionali a tutela del consumatore, può costituire uno<br />

strumento utile per superare tali resistenze.<br />

Società tra professionisti<br />

E’ uno strumento idoneo a potenziare l’attività dei professionisti, nell’attuale contesto<br />

<strong>di</strong> globalizzazione specie nella fornitura <strong>di</strong> particolari servizi, quali la consulenza legale,<br />

societaria, contabile, fiscale, progettuale, solo per fare qualche esempio, senza con ciò far<br />

venire meno le garanzie connesse alla precisa imputabilità personale <strong>degli</strong> atti necessari alla<br />

prestazione del relativo servizio.<br />

In materia <strong>di</strong> organizzazione dell’attività professionale, il decreto Bersani consente le<br />

società multi<strong>di</strong>sciplinari. Si tratta <strong>di</strong> un’importante presa d’atto delle evoluzioni che negli<br />

ultimi anni stanno interessando il settore dei servizi professionali. E’ un fatto l’aumento<br />

crescente della domanda <strong>di</strong> servizi professionali proveniente dalle imprese, le quali necessitano<br />

non solo <strong>di</strong> servizi specializzati ma spesso anche <strong>di</strong> approcci <strong>di</strong> tipo inter<strong>di</strong>sciplinare.<br />

Rispetto ad una domanda così articolata anche l’offerta <strong>di</strong> servizi professionali è <strong>di</strong>venuta<br />

più articolata: accanto ai soggetti che esercitano la professione in forma in<strong>di</strong>viduale<br />

(rivolgendosi a una clientela consolidata), ve ne sono altri che investono su conoscenze<br />

specialistiche (e, quin<strong>di</strong>, si collocano in particolari nicchie <strong>di</strong> mercato) ed altri ancora che si<br />

orientano verso servizi più elaborati (così necessitando <strong>di</strong> un’organizzazione più complessa<br />

e <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più ampie).<br />

In un siffatto scenario definire a priori gli assetti organizzativi e <strong>di</strong>mensionali nell’erogazione<br />

dei servizi professionali rischia <strong>di</strong> ostacolare i professionisti che intendono rispondere<br />

alla domanda nel modo più adeguato. Basti pensare, nel campo dei servizi legali, che stu<strong>di</strong><br />

e società estere hanno potuto espandersi in altri Paesi proprio in ragione <strong>di</strong> regolamentazioni<br />

meno restrittive. Il che, peraltro, <strong>di</strong>mostra che i professionisti sempre meno possono<br />

prescindere dalla concorrenza estera.<br />

Il decreto Bersani appare far salvi i principi della personalità della prestazione e della<br />

responsabilità <strong>di</strong>retta ed in<strong>di</strong>viduale del professionista.<br />

Sul punto, si può valutare la possibilità <strong>di</strong> interpretate tali principi alla luce dell’evoluzione<br />

del settore, al fine <strong>di</strong> ricondurli non tanto all’obbligo del professionista <strong>di</strong> eseguire<br />

<strong>di</strong>rettamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l’obbligo per il professionista<br />

medesimo <strong>di</strong> assumere la <strong>di</strong>rezione e la responsabilità dell’erogazione del servizio. In tal<br />

modo, potrebbe essere consentita la partecipazione alle società <strong>di</strong> professionisti anche a<br />

soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza<br />

dell’or<strong>di</strong>ne sul professionista che opera all’interno della società, nella misura in cui si<br />

consentisse la partecipazione <strong>di</strong> soci <strong>di</strong> capitale in misura limitata, prevedendo che la<br />

maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 437<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 437<br />

22/06/2007, 11:39

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