09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

440<br />

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

atto <strong>di</strong> natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi<br />

dell’articolo 154, comma 1, lettera g);<br />

- l’articolo 20, comma 4, del Co<strong>di</strong>ce, prevede che l’identificazione <strong>di</strong> cui sopra venga<br />

aggiornata e integrata perio<strong>di</strong>camente;<br />

VISTE le restanti <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>ce;<br />

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato<br />

le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente me<strong>di</strong>ante siti web, o volte a<br />

definire in forma completamente automatizzata profili o personalità <strong>di</strong> interessati, le<br />

interconnessioni e i raffronti tra banche <strong>di</strong> dati gestite da <strong>di</strong>versi titolari, oppure con altre<br />

informazioni sensibili e giu<strong>di</strong>ziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché<br />

la comunicazione e la <strong>di</strong>ffusione;<br />

RITENUTO necessario in<strong>di</strong>care analiticamente nelle schede allegate, con riferimento<br />

alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato,<br />

quelle effettuate da ciascun Consiglio/Collegio ed in particolare le operazioni <strong>di</strong><br />

comunicazione a terzi e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione;<br />

RITENUTO altresì <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care sinteticamente anche le operazioni or<strong>di</strong>narie che ciascun<br />

Consiglio/Collegio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità <strong>di</strong> rilevante<br />

interesse pubblico in<strong>di</strong>viduate per legge (operazioni <strong>di</strong> raccolta, registrazione, organizzazione,<br />

conservazione, consultazione, elaborazione, mo<strong>di</strong>ficazione, selezione, estrazione, utilizzo,<br />

blocco, cancellazione e <strong>di</strong>struzione);<br />

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti <strong>di</strong> cui al presente<br />

regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22<br />

del Co<strong>di</strong>ce, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e in<strong>di</strong>spensabilità dei<br />

dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all’in<strong>di</strong>spensabilità delle<br />

predette operazioni per il perseguimento delle finalità <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico<br />

in<strong>di</strong>viduate per legge, nonché all’esistenza <strong>di</strong> fonti normative idonee a rendere lecite le<br />

medesime operazioni o, ove richiesta, all’in<strong>di</strong>cazione scritta dei motivi;<br />

VISTO il provve<strong>di</strong>mento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30<br />

giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);<br />

VISTA l’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/<br />

05 relativa al trattamento dei dati a carattere giu<strong>di</strong>ziario;<br />

ACQUISITO in data …………….. il parere del Garante per la protezione dei dati<br />

personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno<br />

2003, n. 196;<br />

CONSIDERATA la necessità <strong>di</strong> dare a detto regolamento la più ampia <strong>di</strong>ffusione<br />

nell’ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet <strong>di</strong> ciascun<br />

Consiglio/Collegio;<br />

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno <strong>di</strong> spesa e pertanto non ha<br />

rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per<br />

la sua <strong>di</strong>ffusione.<br />

DELIBERA <strong>di</strong> adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e<br />

giu<strong>di</strong>ziari ai sensi del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali:<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 440<br />

22/06/2007, 11:39<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!