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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

<strong>degli</strong> altri titoli esecutivi previsti ex lege, ma in virtù della significativa, e già rammentata,<br />

esenzione dall’imposta <strong>di</strong> registro prevista dall’art. 696-bis, co. IV, c.p.c..<br />

2.d) Aspetti procedurali<br />

In via generale, non sembrerebbero configurabili particolari problemi sotto tale profilo:<br />

<strong>di</strong>fatti, in analogia con quanto previsto per l’art. 696 c.p.c. (anche ante novellam), l’istanza<br />

<strong>di</strong> c.t.u. preventiva va formalizzata con ricorso, in calce al quale il Giu<strong>di</strong>ce provvede con<br />

decreto alla fissazione dell’u<strong>di</strong>enza per il giuramento del c.t.u. (nominato con lo stesso<br />

ricorso) e la formulazione dei quesiti; ai fini della fondamentale instaurazione del contrad<strong>di</strong>ttorio,<br />

anche in questa fase (e tanto più in considerazione della funzione conciliativa<br />

sottesa a questo mezzo processuale), il ricorso, completo del decreto del Giu<strong>di</strong>ce, andrà<br />

notificato alla “controparte”.<br />

In astratto potrebbe apparire problematica l’eventuale proponibilità in corso <strong>di</strong> causa del<br />

ricorso ex art. 696 bis c.p.c..<br />

Difatti, almeno formalmente è prevista l’esperibilità solo in via preventiva (la portata<br />

testuale della norma e la sua collocazione non lascerebbero apparentemente dubbi al<br />

riguardo); indubbiamente, anche in considerazione delle notorie e spesso inaccettabili<br />

tempistiche del processo or<strong>di</strong>nario (anche in seguito alla recente novella, soprattutto nel caso<br />

del <strong>di</strong>fferimento d’ufficio della prima u<strong>di</strong>enza), la presentazione <strong>di</strong> un’istanza <strong>di</strong> consulenza<br />

preventiva in corso <strong>di</strong> causa (ad esempio, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa),<br />

se pur forse in contrasto con la ratio della norma (almeno <strong>di</strong> quella preminente, finalizzata<br />

all’evitare il contenzioso e non ad abbreviarne la durata), indubbiamente fornirebbe un<br />

contatto molto più veloce con il Giu<strong>di</strong>ce e la controparte, se pur solo ai fini conciliativi.<br />

In ogni caso, concludendo sul punto, e mutuando una esemplificativa e chiara espressione<br />

della dottrina, mentre l’a.t.p. ex art. 696 c.p.c. è strumento che mira a costituire una<br />

prova “prima del processo” ed “in vista dell’inevitabile processo”, l’istituto <strong>di</strong>sciplinato dall’art.<br />

696-bis c.p.c. pare configurare una prova “in luogo del processo”.<br />

2.e) Casistica<br />

Come già segnalato, la recente emanazione della norma non ha consentito <strong>di</strong> rinvenire<br />

precedenti giurisprudenziali con le fonti or<strong>di</strong>narie; tuttavia, l’ambito <strong>di</strong> applicazione della<br />

<strong>di</strong>sposizione sembra potersi inquadrare tra quelle controversie in cui appaiono necessari<br />

accertamenti me<strong>di</strong>co legali (cause <strong>di</strong> responsabilità professionale, casi <strong>di</strong> c.d. “mobbing”,<br />

infortunistica stradale e comunque da fatto illecito) ovvero, ed ovviamente, accertamenti<br />

peritali in genere (infiltrazioni ed altri tipi <strong>di</strong> danni tra proprietà limitrofe, accertamento <strong>di</strong><br />

confini, ecc.), ma anche fattispecie in cui è in contestazione la quantificazione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to<br />

derivante da un titolo contrattuale, dunque non solo aquiliano (applicazione indebita <strong>di</strong><br />

interessi bancari, danno emergente e lucro cessante da inadempimento <strong>di</strong> un contratto<br />

preliminare o definitivo, ovvero anche ex art. 1337 c.c.).<br />

Francesco Silvestri<br />

LE PROVE COME STRUMENTO DI RICERCA<br />

1) Il tema della prova da sempre appassiona i logici, i matematici, i filosofi, gli scienziati<br />

e i giuristi <strong>di</strong> ogni branca (civilisti, penalisti, amministrativisti, tributaristi, avvocati rotali,<br />

operatori del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni paese, epoca e tendenza).<br />

Prima <strong>di</strong> parlare della prova giuri<strong>di</strong>ca, é opportuno riflettere un momento sul concetto<br />

<strong>di</strong> prova in assoluto che – come vedremo – ha non poche conseguenze sul come il legislatore<br />

<strong>di</strong> ogni epoca “organizza” quel particolare momento del processo costituito dall’assunzione<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 328<br />

22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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