09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

494<br />

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

garanzie <strong>di</strong> imparzialità e <strong>di</strong> trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità<br />

dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata<br />

adeguata e non può prevedere la procedura <strong>di</strong> rinnovo automatico né accordare altri vantaggi<br />

al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.<br />

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello<br />

stabilire le regole della procedura <strong>di</strong> selezione, <strong>di</strong> considerazioni <strong>di</strong> salute pubblica, <strong>di</strong><br />

obiettivi <strong>di</strong> politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti ed<br />

autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio culturale e <strong>di</strong><br />

altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />

Articolo 13<br />

Procedure <strong>di</strong> autorizzazione<br />

1. Le procedure e le formalità <strong>di</strong> autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche<br />

preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con<br />

obiettività e imparzialità.<br />

2. Le procedure e le formalità <strong>di</strong> autorizzazione non sono <strong>di</strong>ssuasive e non complicano<br />

o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente<br />

accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e<br />

commisurati ai costi delle procedure <strong>di</strong> autorizzazione e non essere superiori ai costi delle<br />

procedure.<br />

3. Le procedure e le formalità <strong>di</strong> autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che<br />

la loro domanda sia trattata con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne e, in ogni modo, entro un termine<br />

<strong>di</strong> risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo<br />

dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla<br />

complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall’autorità competente<br />

per un periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata<br />

e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.<br />

4. In mancanza <strong>di</strong> risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al<br />

paragrafo 3 l’autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime<br />

<strong>di</strong>verso se giustificato da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale, incluso un interesse<br />

legittimo <strong>di</strong> terzi.<br />

5. Ogni domanda <strong>di</strong> autorizzazione è oggetto <strong>di</strong> una ricevuta inviata con la massima<br />

sollecitu<strong>di</strong>ne. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:<br />

a) il termine <strong>di</strong> cui al paragrafo 3;<br />

b) i mezzi <strong>di</strong> ricorso previsti;<br />

c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza <strong>di</strong> risposta entro il termine<br />

previsto, l’autorizzazione è considerata come concessa.<br />

6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della<br />

necessità <strong>di</strong> presentare ulteriori documenti, nonché <strong>degli</strong> eventuali effetti sul termine <strong>di</strong><br />

risposta <strong>di</strong> cui al paragrafo 3.<br />

7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità<br />

necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 494<br />

22/06/2007, 11:39<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!