sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
vicenda concreta, portata all’esame del giu<strong>di</strong>ce.<br />
Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, dunque, non è un giu<strong>di</strong>zio libero … ma vincolato al rispetto <strong>di</strong><br />
determinate regole… al rispetto delle regole <strong>di</strong> acquisizione delle prove ed al rispetto delle<br />
regole <strong>di</strong> valutazione delle stesse prove… valutazione che anche quando non limitata dalla<br />
presenza <strong>di</strong> prove legali, il cui valore è predeterminato dal legislatore, deve essere operata<br />
prudentemente, ossia secondo logica e massime <strong>di</strong> comune esperienza.<br />
Quanto sin qui chiarito consente ora <strong>di</strong> affrontare il tema della valutazione delle prove<br />
in Cassazione, con ciò intendendosi le possibilità <strong>di</strong> sindacato della Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />
riguardo alla valutazione delle prove, che sia stata data in sentenza dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />
nell’ambito dell’attività a lui riservata.<br />
Ebbene, il sindacato che alla Suprema Corte è attribuito in materia è sì sindacato <strong>di</strong><br />
legittimità, al pari <strong>degli</strong> altri configurati dall’art. 360 c.p.c., ma è sindacato per così <strong>di</strong>re<br />
in<strong>di</strong>retto, limitato –nei binari delle censure svolte in ricorso- alla verifica <strong>di</strong> idoneità astratta<br />
del proce<strong>di</strong>mento e dei criteri seguiti nell’analisi e nella prudente valutazione del materiale<br />
probatorio da parte del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, cui soltanto è attribuito il compito <strong>di</strong> valutarlo,<br />
nel rispetto delle regole previste allo scopo, che attengono anche al momento della sua<br />
acquisizione nel processo.<br />
E’ sindacato <strong>di</strong> legittimità sul giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, è appunto sindacato <strong>di</strong> controllo –nei<br />
limiti delle censure svolte in ricorso- sul rispetto delle regole innanzi considerate, che il<br />
giu<strong>di</strong>ce è tenuto ad osservare nell’attività <strong>di</strong> acquisizione e <strong>di</strong> valutazione delle prove, al fine<br />
<strong>di</strong> pervenire all’accertamento della vicenda concreta, portata al suo esame.<br />
Il mancato rispetto <strong>di</strong> tali regole <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto do luogo, ovviamente, ad una violazione <strong>di</strong><br />
legge che, in quanto tale, è sindacabile dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione, ma non è anche <strong>di</strong> per sé<br />
sufficiente, al fine dell’annullamento della pronuncia del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito.<br />
Perché la sentenza possa essere cassata, l’errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nell’acquisizione o nella<br />
valutazione della prova deve essere rilevante ed è rilevante solo ove abbia avuto effettiva<br />
incidenza sul convincimento del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, perché, altrimenti, non avendo avuto<br />
influenza sulla statuizione del giu<strong>di</strong>ce, non può invalidarla.<br />
Sotto questo profilo, l’errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nell’acquisizione o nella valutazione della prova<br />
è omologo al vizio <strong>di</strong> motivazione, <strong>di</strong> cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., che rileva soltanto se riguarda<br />
un punto (ora fatto, d. lgs. n. 40/06) decisivo per il giu<strong>di</strong>zio.<br />
Ed è omologo al vizio <strong>di</strong> motivazione anche sotto altri profili, quali quello del dovuto<br />
arresto al rescindente della sentenza della Suprema Corte, che deve <strong>di</strong>sporre la reiterazione<br />
del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto innanzi ad altro giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, non potendo essa stessa provvedervi<br />
per suoi limiti istituzionali.<br />
Resta da precisare, e mi avvio alla conclusione, la qualificazione del vizio derivante dal<br />
mancato rispetto delle regole anzidette nell’acquisizione e nella valutazione delle prove: se<br />
vizio inquadrabile nell’ambito del n. 3 o del n. 4 dell’art. 360 c.p.c..<br />
Quanto alle regole relative alla valutazione delle prove, il vizio è tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
inquadrato nell’ambito del n. 3 dell’art. 360 c.p.c..<br />
Quanto alle regole relative all’acquisizione delle prove nel processo, sorgono alcune<br />
perplessità: attesa la natura processuale, attribuita a tali regole, così da ricondurne la<br />
violazione nell’ambito del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e, <strong>di</strong> contro, attesa la peculiarità dei motivi,<br />
<strong>di</strong> cui allo stesso n. 4 dell’art. 360 c.p.c., che tra<strong>di</strong>zionalmente si riferiscono a vizi ra<strong>di</strong>cali<br />
del rapporto processuale e/o della sentenza.<br />
Nella giurisprudenza della Suprema Corte la questione non risulta essere stata specificamente<br />
affrontata, forse per lo scarso valore finora attribuitole, atteso che normalmente i<br />
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22/06/2007, 11:18<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007