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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

prese misure nei confronti <strong>di</strong> un prestatore in taluni casi specifici e a determinate con<strong>di</strong>zioni<br />

sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi<br />

dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai <strong>di</strong>ritti fondamentali<br />

che, fanno parte integrante dei principi generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sanciti nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co<br />

della Comunità.<br />

(84) La deroga alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi relativa ai servizi postali<br />

dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri<br />

servizi postali.<br />

(85) La deroga alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi relativa al recupero<br />

giu<strong>di</strong>ziario dei cre<strong>di</strong>ti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento <strong>di</strong> armonizzazione<br />

riguardano soltanto l’accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere<br />

<strong>di</strong>nanzi ad un giu<strong>di</strong>ce azioni connesse al recupero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, nonché il loro esercizio.<br />

(86) La presente <strong>di</strong>rettiva non concerne le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione che, in<br />

conformità della <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16<br />

<strong>di</strong>cembre 1996 relativa al <strong>di</strong>stacco dei lavoratori nell’ambito <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> servizi<br />

[19], si applicano ai lavoratori <strong>di</strong>staccati per prestare un servizio nel territorio <strong>di</strong> un altro<br />

Stato membro. In tali casi, la <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano<br />

conformarsi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione applicabili, in alcuni settori elencati,<br />

nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali con<strong>di</strong>zioni sono: perio<strong>di</strong> massimi<br />

<strong>di</strong> lavoro e perio<strong>di</strong> minimi <strong>di</strong> riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe<br />

minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straor<strong>di</strong>nario, con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cessione<br />

temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese <strong>di</strong> lavoro<br />

interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> tutela riguardo alle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità <strong>di</strong><br />

trattamento tra uomo e donna nonché altre <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione.<br />

Ciò riguarda non solo le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche<br />

quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente <strong>di</strong>chiarati<br />

o siano <strong>di</strong> fatto universalmente applicabili ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE. La presente<br />

<strong>di</strong>rettiva, inoltre, non dovrebbe impe<strong>di</strong>re agli Stati membri <strong>di</strong> applicare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro<br />

e <strong>di</strong> occupazione a materie <strong>di</strong>verse da quelle elencate nell’articolo 3, paragrafo 1, della<br />

<strong>di</strong>rettiva 96/71/CE per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico.<br />

(87) La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda inoltre le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione<br />

qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro<br />

in cui è fornita la prestazione. La presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe incidere neppure sul <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>degli</strong> Stati membri in cui viene prestato il servizio <strong>di</strong> determinare l’esistenza <strong>di</strong> un rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro e la <strong>di</strong>stinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subor<strong>di</strong>nati, compresi i “falsi<br />

lavoratori autonomi”. A tale proposito, la caratteristica essenziale <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

ai sensi dell’articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo<br />

<strong>di</strong> tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un’altra persona in<br />

cambio <strong>di</strong> una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> un<br />

rapporto subor<strong>di</strong>nato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi<br />

<strong>degli</strong> articoli 43 e 49 del trattato.<br />

(88) La <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi non dovrebbe applicarsi nei casi<br />

in cui, in conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario, un’attività sia riservata in uno Stato membro<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 481<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 481<br />

22/06/2007, 11:39

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