09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

368<br />

IL NOSTRO MONDO<br />

Corte Territoriale è censurabile davanti alla Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione per<br />

violazione <strong>di</strong> legge e, in particolare, violazione dell’art. 2 L. Pinto e dell’art. 6 della<br />

Convenzione.<br />

A seguito delle sentenze poco sopra richiamate (1338,1339,1340 e 1341 del 2004)<br />

si può affermare che oggi i criteri elaborati dalla C.E.D.U., per la definizione e per<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione del processo irragionevolmente lungo e, quin<strong>di</strong>, meritevole <strong>di</strong><br />

riparazione del danno, sono ormai consolidati e, in particolare possono essere<br />

sinteticamente enumerati nel seguente modo: La durata del processo (elemento<br />

temporale): ovvero il tempo occorso per definire la vicenda processuale. La Corte<br />

Europea ha definito <strong>degli</strong> standard (3 anni- 2 anni e 7 mesi). In realtà la stessa Corte<br />

<strong>di</strong> Cassazione <strong>di</strong> recente ha stabilito che il termine può variare a seconda dei casi. Il<br />

computo della durata del tempo del processo per quanto riguarda l’inizio della<br />

decorrenza del termine se, trattasi <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento civile, si fa riferimento all’atto <strong>di</strong><br />

citazione o al ricorso, mentre il termine finale può essere qualsivoglia provve<strong>di</strong>mento<br />

che definisce il giu<strong>di</strong>zio, non solo quin<strong>di</strong> la sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato, ma anche<br />

– ad esempio – una transazione stragiu<strong>di</strong>ziale. In materia penale l’inizio del giu<strong>di</strong>zio<br />

non corrisponde alla nozione tecnica ovvero al rinvio a giu<strong>di</strong>zio, ma con il primo atto<br />

che ha “ripercussioni importanti nella vita del privato” e, quin<strong>di</strong>, anche un interrogatorio<br />

per acquisire informazioni. Il termine finale può essere, invece, solo la<br />

sentenza.<br />

Il calcolo del tempo prevede che una volta in<strong>di</strong>viduato l’intero arco temporale del<br />

processo, il giu<strong>di</strong>ce dell’equa riparazione deve fare una selezione tra i segmenti<br />

temporali riferibili alle parti e quelli riferibili al giu<strong>di</strong>ce, sottraendo i primi dalla durata<br />

complessiva del processo.<br />

Ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al<br />

giu<strong>di</strong>ce o, più in generale, alla macchina giustizia. Il comportamento processuale<br />

(elemento comportamentale) La Corte ha stabilito che non è sufficiente che un<br />

processo si sia protratto oltre un termine ragionevole per ottenere sic et simpliciter la<br />

riparazione del danno. Occorre infatti che le parti non abbiano contribuito con il loro<br />

comportamento ad allungare il processo, non deve, in sostanza, sussistere il concorso<br />

nel fatto del danneggiato. La Corte chiede cioè che le parti si siano comportate<br />

<strong>di</strong>ligentemente. Naturalmente l’attività <strong>di</strong>fensiva che si esplica attraverso comportamenti<br />

– ovviamente processuali – <strong>di</strong>latatori non può essere riferita alla parte la quale<br />

deve – in ogni caso – potere esperire tutti i mezzi <strong>di</strong>fensivi che gli sono consentiti (es.<br />

chiede legittimi rinvii per conseguire prescrizione del reato). La complessità del caso<br />

Questo terzo parametro costituisce un esimente solo per il giu<strong>di</strong>ce (rectius: per<br />

l’apparato giu<strong>di</strong>ziario) e ricorre tutte le volte in cui il caso trattato si presenta<br />

particolarmente ed eccezionalmente complesso sia, ad esempio, per il numero <strong>degli</strong><br />

imputati ad esempio, ovvero per il la copiosità e varietà del materiale probatorio da<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!