09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

500<br />

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

SEZIONE 2<br />

Diritti dei destinatari <strong>di</strong> servizi<br />

Articolo 19<br />

Restrizioni vietate<br />

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione<br />

<strong>di</strong> un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare<br />

i requisiti seguenti:<br />

a) l’obbligo <strong>di</strong> ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello <strong>di</strong><br />

presentare una <strong>di</strong>chiarazione presso <strong>di</strong> esse;<br />

b) limiti <strong>di</strong>scriminatori alla concessione <strong>di</strong> aiuti finanziari a causa del fatto che il<br />

prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è<br />

prestato.<br />

Articolo 20<br />

Non <strong>di</strong>scriminazione<br />

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti<br />

<strong>di</strong>scriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo <strong>di</strong> residenza.<br />

2. Gli Stati membri provvedono affinché le con<strong>di</strong>zioni generali <strong>di</strong> accesso a un servizio<br />

che il prestatore mette a <strong>di</strong>sposizione del grande pubblico non contengano con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong>scriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo <strong>di</strong> residenza del destinatario, ferma<br />

restando la possibilità <strong>di</strong> prevedere con<strong>di</strong>zioni d’accesso <strong>di</strong>fferenti allorché queste sono<br />

<strong>di</strong>rettamente giustificate da criteri oggettivi.<br />

Articolo 21<br />

Assistenza ai destinatari<br />

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato<br />

membro in cui risiedono le seguenti informazioni:<br />

a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia <strong>di</strong><br />

accesso alle attività <strong>di</strong> servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela<br />

dei consumatori;<br />

b) informazioni generali sui mezzi <strong>di</strong> ricorso esperibili in caso <strong>di</strong> controversia tra un<br />

prestatore e un destinatario;<br />

c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri<br />

europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere<br />

assistenza pratica.<br />

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida<br />

esplicativa. Le informazioni e l’assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono<br />

facilmente accessibili a <strong>di</strong>stanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.<br />

2. Gli Stati membri possono affidare il compito <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 agli sportelli unici<br />

o ad altri organismi quali i punti <strong>di</strong> contatto della rete dei centri europei dei consumatori,<br />

le associazioni <strong>di</strong> consumatori o i centri Euro Info.<br />

Gli Stati membri comunicano i nomi e gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>degli</strong> organismi designati alla<br />

Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 500<br />

22/06/2007, 11:39<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!