sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
E in quest’ottica, allora, perché non fondare il convincimento in fatto sulla lettura <strong>di</strong> uno<br />
scritto <strong>di</strong> un prestigioso terzo (che so, <strong>di</strong> Indro Montanelli)?<br />
D’altronde, chiari sintomi <strong>di</strong> apertura verso il “nuovo” sono costituiti dall’art. 816 ter,<br />
II comma, c.p.c., entrato in vigore con il D.l.vo 2 febbraio 2006 n. 40, in materia <strong>di</strong><br />
proce<strong>di</strong>mento arbitrale, ove è data la possibilità agli arbitri <strong>di</strong> “assumere <strong>di</strong>rettamente presso<br />
<strong>di</strong> sé la testimonianza, ovvero deliberare <strong>di</strong> assumere la deposizione del testimone, ove questi<br />
vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare <strong>di</strong> assumere la<br />
deposizione richiedendo al testimone <strong>di</strong> fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che<br />
essi stessi stabiliscono”.<br />
O, ancora, il nuovo <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge “Mastella”, approvato dal Consiglio dei Ministri<br />
del 16 marzo 2007, in base al quale, in funzione <strong>di</strong> pura accelerazione e semplificazione del<br />
processo, si prevede che, in alternativa alla prova delegata, si assuma la deposizione per<br />
iscritto del testimone, se le parti lo richiedono e la lite riguarda <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />
1) L’articolo 2712 c.c. e contestazione della parte<br />
2) La rivoluzionaria c.t.u. preventiva ex art. 696 bis c.p.c.<br />
Avv. Michele Pecorella<br />
Ringrazio anzitutto gli organizzatori, ed in particolare Carlo SILVETTI, della fiducia,<br />
spero ben riposta.<br />
Nel tema oggetto dell’incontro, “prove nuove e prove vecchie”, gli argomenti affidatimi<br />
presentano indubbiamente motivi riflessione, essendo caratterizzati entrambi, se pur sotto<br />
profili <strong>di</strong>versi, dall’attributo della “innovatività”: <strong>di</strong>fatti, ed in particolare, mentre l’art. 2712<br />
c.c. relativo alle “riproduzioni meccaniche” da acquisire in giu<strong>di</strong>zio rappresenta una norma, per<br />
così <strong>di</strong>re, “vecchia”, ma incontestabilmente sottoposta alla “novità” dei repentini ed incessanti<br />
mutamenti tecnologici, l’art. 696 bis c.p.c. rappresenta non solo una norma formalmente<br />
“nuova” (invero introdotta dal c.d. “decreto sulla competitività” convertito nella l. n. 80/2005),<br />
ma importa nel nostro or<strong>di</strong>namento un concetto indubbiamente “innovativo” <strong>di</strong> perizia, se<br />
pur –come spesso avviene e come vedremo- recepito dall’orientamento, per l’appunto più<br />
“innovativo”, della giurisprudenza.<br />
1) L’articolo 2712 c.c. e contestazione della parte<br />
1.a) Il contenuto testuale della norma<br />
E’ utile rammentare la testuale portata della norma (titolata “Le riproduzioni meccaniche”),<br />
che sembrerebbe (solo in apparenza) non comportare problemi interpretativi <strong>di</strong> rilevante<br />
entità:<br />
“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in<br />
genere, ogni altra rappresentazione meccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose formano piena prova dei fatti e delle cose<br />
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne <strong>di</strong>sconosce la conformità ai fatti o alle cose<br />
medesime”.<br />
1.b) La “ratio” della norma<br />
La <strong>di</strong>sposizione in esame, sin dalla sua origine, come esplicitamente anticipato anche<br />
nella Relazione al Co<strong>di</strong>ce Civile (che riporto nella mia relazione scritta a Vostra <strong>di</strong>sposizione),<br />
se pur con l’eccezione della locuzione “riproduzioni informatiche” recentemente e<br />
formalmente inserita dall’art. 23, co. I, D. L.vo n. 82/2005, a decorrere dal 1.1.2006 (pur se<br />
la giurisprudenza già riteneva integrata in tal senso la norma), con il significativo richiamo<br />
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22/06/2007, 11:18<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007