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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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322<br />

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

E in quest’ottica, allora, perché non fondare il convincimento in fatto sulla lettura <strong>di</strong> uno<br />

scritto <strong>di</strong> un prestigioso terzo (che so, <strong>di</strong> Indro Montanelli)?<br />

D’altronde, chiari sintomi <strong>di</strong> apertura verso il “nuovo” sono costituiti dall’art. 816 ter,<br />

II comma, c.p.c., entrato in vigore con il D.l.vo 2 febbraio 2006 n. 40, in materia <strong>di</strong><br />

proce<strong>di</strong>mento arbitrale, ove è data la possibilità agli arbitri <strong>di</strong> “assumere <strong>di</strong>rettamente presso<br />

<strong>di</strong> sé la testimonianza, ovvero deliberare <strong>di</strong> assumere la deposizione del testimone, ove questi<br />

vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare <strong>di</strong> assumere la<br />

deposizione richiedendo al testimone <strong>di</strong> fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che<br />

essi stessi stabiliscono”.<br />

O, ancora, il nuovo <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge “Mastella”, approvato dal Consiglio dei Ministri<br />

del 16 marzo 2007, in base al quale, in funzione <strong>di</strong> pura accelerazione e semplificazione del<br />

processo, si prevede che, in alternativa alla prova delegata, si assuma la deposizione per<br />

iscritto del testimone, se le parti lo richiedono e la lite riguarda <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />

1) L’articolo 2712 c.c. e contestazione della parte<br />

2) La rivoluzionaria c.t.u. preventiva ex art. 696 bis c.p.c.<br />

Avv. Michele Pecorella<br />

Ringrazio anzitutto gli organizzatori, ed in particolare Carlo SILVETTI, della fiducia,<br />

spero ben riposta.<br />

Nel tema oggetto dell’incontro, “prove nuove e prove vecchie”, gli argomenti affidatimi<br />

presentano indubbiamente motivi riflessione, essendo caratterizzati entrambi, se pur sotto<br />

profili <strong>di</strong>versi, dall’attributo della “innovatività”: <strong>di</strong>fatti, ed in particolare, mentre l’art. 2712<br />

c.c. relativo alle “riproduzioni meccaniche” da acquisire in giu<strong>di</strong>zio rappresenta una norma, per<br />

così <strong>di</strong>re, “vecchia”, ma incontestabilmente sottoposta alla “novità” dei repentini ed incessanti<br />

mutamenti tecnologici, l’art. 696 bis c.p.c. rappresenta non solo una norma formalmente<br />

“nuova” (invero introdotta dal c.d. “decreto sulla competitività” convertito nella l. n. 80/2005),<br />

ma importa nel nostro or<strong>di</strong>namento un concetto indubbiamente “innovativo” <strong>di</strong> perizia, se<br />

pur –come spesso avviene e come vedremo- recepito dall’orientamento, per l’appunto più<br />

“innovativo”, della giurisprudenza.<br />

1) L’articolo 2712 c.c. e contestazione della parte<br />

1.a) Il contenuto testuale della norma<br />

E’ utile rammentare la testuale portata della norma (titolata “Le riproduzioni meccaniche”),<br />

che sembrerebbe (solo in apparenza) non comportare problemi interpretativi <strong>di</strong> rilevante<br />

entità:<br />

“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in<br />

genere, ogni altra rappresentazione meccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose formano piena prova dei fatti e delle cose<br />

rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne <strong>di</strong>sconosce la conformità ai fatti o alle cose<br />

medesime”.<br />

1.b) La “ratio” della norma<br />

La <strong>di</strong>sposizione in esame, sin dalla sua origine, come esplicitamente anticipato anche<br />

nella Relazione al Co<strong>di</strong>ce Civile (che riporto nella mia relazione scritta a Vostra <strong>di</strong>sposizione),<br />

se pur con l’eccezione della locuzione “riproduzioni informatiche” recentemente e<br />

formalmente inserita dall’art. 23, co. I, D. L.vo n. 82/2005, a decorrere dal 1.1.2006 (pur se<br />

la giurisprudenza già riteneva integrata in tal senso la norma), con il significativo richiamo<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 322<br />

22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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