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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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398<br />

PARERI DEONTOLOGICI<br />

E’ appena il caso <strong>di</strong> soggiungere, da ultimo, che non si verte neppure in una possibile<br />

assunzione <strong>di</strong>vietata <strong>di</strong> incarico contro un ex-cliente (art.51 del co<strong>di</strong>ce cit.), innanzitutto<br />

perchè, all’evidenza, l’eventuale futura assistenza <strong>di</strong> B non significa ricevere un mandato da<br />

espletare contro A, allo stato semplice testimone e non già parte, e poi perchè, come già<br />

osservato, non si è in presenza dell’utilizzazione <strong>di</strong> notizie acquisite in ragione del rapporto<br />

professionale esauritosi.<br />

Il Consiglio<br />

- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

esprime parere<br />

nel senso che non sussistano, allo stato, ragioni ostative all’eventuale assunzione della <strong>di</strong>fesa<br />

<strong>di</strong> B nel proce<strong>di</strong>mento penale che dovesse instaurarsi a seguito dei fatti come sopra narrati.<br />

* * *<br />

- L’Avv. (omissis) del Foro <strong>di</strong> Roma chiede per scrupolo professionale se può depositare<br />

-in un giu<strong>di</strong>zio civile la proposta transattiva- inoltratagli via fax il 2 maggio 2006 dal Collega<br />

Avv. (omissis) per conto dei suoi assistiti e già perfezionata con la sua accettazione e quella<br />

<strong>di</strong> questi ultimi.<br />

Il Consiglio<br />

- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

- ritenuto che il quesito attiene ad una fattispecie concreta per la quale vi è in corso un<br />

giu<strong>di</strong>zio;<br />

- rilevato che non è possibile un opinamento relativo a questioni in or<strong>di</strong>ne alla cui<br />

valutazione il Consiglio potrebbe essere investito in altra sede;<br />

<strong>di</strong>chiara<br />

inammissibile la domanda.<br />

* * *<br />

- Letta la richiesta dell’Avv. (omissis) e dei Dott.ri (omissis) del 24 febbraio 2007,<br />

finalizzata ad ottenere parere deontologico in or<strong>di</strong>ne alla possibilità o meno <strong>di</strong> poter<br />

collaborare a titolo gratuito, con la Soc. (omissis) a r.l. che lo avevano contattato al fine <strong>di</strong><br />

commissionargli la redazione e/o commento <strong>di</strong> articoli <strong>di</strong> natura legale che verranno<br />

pubblicati sul perio<strong>di</strong>co “(omissis)”;<br />

Il Consiglio<br />

- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

- rilevato che l’attività <strong>di</strong> consulenza così come rappresentata nel quesito formulato non<br />

appare in contrasto con le norme del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense così come recentemente<br />

mo<strong>di</strong>ficato<br />

esprime parere<br />

nel senso <strong>di</strong> non ritenere sussistenti elementi ostativi all’assunzione dell’incarico.<br />

* * *<br />

Il Consiglio<br />

- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 2 febbraio 2007 dall’Avvocato<br />

(omissis) circa la possibilità per tre professionisti che con<strong>di</strong>vidono la locazione e<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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