sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro <strong>di</strong> attività<br />
principale all’interno della Comunità. Il concetto <strong>di</strong> destinatario dovrebbe coprire anche i<br />
citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che beneficiano già <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti loro conferiti da atti comunitari quali il<br />
regolamento (CEE) n. 1408/71, la <strong>di</strong>rettiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre<br />
2003, relativa allo status dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che siano soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo<br />
[14], il regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che<br />
estende le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/<br />
72 ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi cui tali <strong>di</strong>sposizioni non siano già applicabili unicamente a causa<br />
della nazionalità [15] e la <strong>di</strong>rettiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />
29 aprile 2004, relativa al <strong>di</strong>ritto dei citta<strong>di</strong>ni dell’Unione e dei loro familiari <strong>di</strong> circolare e<br />
<strong>di</strong> soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri [16]. Inoltre, gli Stati membri<br />
possono estendere il concetto <strong>di</strong> destinatario ad altri citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi presenti sul loro<br />
territorio.<br />
(37) Il luogo <strong>di</strong> stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità<br />
della giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, secondo la quale la nozione <strong>di</strong> stabilimento<br />
implica l’esercizio effettivo <strong>di</strong> un’attività economica per una durata <strong>di</strong> tempo indeterminata<br />
me<strong>di</strong>ante l’inse<strong>di</strong>amento in pianta stabile. Tale requisito può essere sod<strong>di</strong>sfatto anche nel<br />
caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o<br />
un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere sod<strong>di</strong>sfatto allorché<br />
uno Stato membro rilasci autorizzazioni <strong>di</strong> durata limitata soltanto per particolari servizi.<br />
Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma <strong>di</strong> una filiale, succursale o<br />
rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una<br />
persona in<strong>di</strong>pendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell’impresa,<br />
come nel caso <strong>di</strong> una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l’esercizio<br />
effettivo <strong>di</strong> un’attività economica nel luogo <strong>di</strong> stabilimento del prestatore <strong>di</strong> servizi, una<br />
semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più<br />
luoghi <strong>di</strong> stabilimento, è importante determinare da quale luogo <strong>di</strong> stabilimento è prestato<br />
il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è <strong>di</strong>fficile determinare da quale dei vari luoghi<br />
<strong>di</strong> stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha<br />
il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.<br />
(38) La nozione <strong>di</strong> “persona giuri<strong>di</strong>ca” secondo le <strong>di</strong>sposizioni del trattato in materia <strong>di</strong><br />
stabilimento lascia agli operatori la libertà <strong>di</strong> scegliere la forma giuri<strong>di</strong>ca che ritengono<br />
opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per “persone giuri<strong>di</strong>che” ai sensi del<br />
trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uno Stato membro<br />
o da esso <strong>di</strong>sciplinate, a prescindere dalla loro forma giuri<strong>di</strong>ca.<br />
(39) La nozione <strong>di</strong> regime <strong>di</strong> autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le<br />
procedure amministrative per il rilascio <strong>di</strong> autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni,<br />
ma anche l’obbligo, per potere esercitare l’attività, <strong>di</strong> essere iscritto in un albo<br />
professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, <strong>di</strong> essere convenzionato con un<br />
organismo o <strong>di</strong> ottenere una tessera professionale. L’autorizzazione può essere concessa non<br />
solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante,<br />
ad esempio, dal silenzio dell’autorità competente o dal fatto che l’interessato debba<br />
attendere l’avviso <strong>di</strong> ricevimento <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione per iniziare l’attività o affinché<br />
quest’ultima sia legittima.<br />
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22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007