sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> richiedere una <strong>di</strong>mostrazione<br />
della capacità economica come con<strong>di</strong>zione per la concessione <strong>di</strong> un’autorizzazione riguarda<br />
le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi<br />
imperativi <strong>di</strong> interesse generale, come la tutela dell’ambiente urbano, la politica sociale e gli<br />
obiettivi in materia <strong>di</strong> sanità pubblica. Tale <strong>di</strong>vieto dovrebbe lasciare impregiu<strong>di</strong>cato l’esercizio<br />
delle competenze delle autorità preposte all’applicazione del <strong>di</strong>ritto della concorrenza.<br />
(67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> prevedere<br />
requisiti dovrebbe riguardare solo l’obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie<br />
prescritte provengano da un’istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.<br />
(68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> imporre<br />
requisiti dovrebbe riguardare solo l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> essere stato iscritto per un<br />
determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.<br />
(69) Al fine <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali<br />
in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti<br />
nazionali non <strong>di</strong>scriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente<br />
limitare, se non ad<strong>di</strong>rittura impe<strong>di</strong>re, l’accesso a un’attività o il suo esercizio nell’ambito della<br />
libertà <strong>di</strong> stabilimento. Tale processo <strong>di</strong> valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità<br />
<strong>di</strong> detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte <strong>di</strong> giustizia in materia <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento. Esso non riguarda l’applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario della concorrenza.<br />
Detti requisiti, qualora siano <strong>di</strong>scriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi<br />
imperativi <strong>di</strong> interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o mo<strong>di</strong>ficati. L’esito<br />
<strong>di</strong> tale valutazione sarà <strong>di</strong>verso a seconda della natura delle attività e dell’interesse generale<br />
considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, tali<br />
requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi <strong>di</strong> politica<br />
sociale.<br />
(70) Ai fini della presente <strong>di</strong>rettiva e fatto salvo l’articolo 16 del trattato, possono essere<br />
considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca<br />
adempimento <strong>di</strong> una specifica missione d’interesse pubblico affidata al prestatore dallo<br />
Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato me<strong>di</strong>ante uno o più<br />
atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura <strong>di</strong> tale specifica<br />
missione.<br />
(71) La procedura <strong>di</strong> valutazione reciproca prevista dalla presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe<br />
pregiu<strong>di</strong>care la libertà <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> stabilire nei rispettivi or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci un<br />
elevato livello <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong> interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi<br />
<strong>di</strong> politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo <strong>di</strong> valutazione reciproca tenga<br />
pienamente conto delle specificità dei servizi <strong>di</strong> interesse economico generale e delle<br />
funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni<br />
alla libertà <strong>di</strong> stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della<br />
sanità pubblica e ad obiettivi <strong>di</strong> politica sociale e qualora sod<strong>di</strong>sfino le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l’obbligo <strong>di</strong><br />
assumere una specifica forma giuri<strong>di</strong>ca al fine <strong>di</strong> prestare determinati servizi in campo<br />
sociale, la Corte <strong>di</strong> giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al<br />
prestatore il requisito <strong>di</strong> non avere scopo <strong>di</strong> lucro.<br />
(72) I servizi d’interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007