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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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PARERI DEONTOLOGICI<br />

Nazionale Forense.<br />

Il testo riformato ha soppresso il IV canone complementare della citata norma, che<br />

consentiva <strong>di</strong> concordare onorari forfettari purchè non derogassero dai minimi <strong>di</strong> tariffa, ed<br />

ha sancito, al II canone complementare, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> richiedere compensi manifestamente<br />

sproporzionati all’attività svolta.<br />

Tale ultima <strong>di</strong>sposizione era già prevista nel testo previgente con riferimento, peraltro,<br />

ai soli compensi manifestamente eccessivi.<br />

L’abrogazione <strong>di</strong> tale esplicito riferimento, comporta l’estensione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> richiesta<br />

<strong>di</strong> compensi sproporzionati anche a quelli troppo contenuti rispetto all’attività svolta.<br />

Ciò in quanto, seppur non più vincolato a minimi tariffari inderogabili alla luce della<br />

recente riforma legislativa, l’avvocato è pur sempre tenuto al rispetto dei doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità<br />

e decoro che sottendono all’esercizio della professione forense.<br />

In assenza <strong>di</strong> un criterio oggettivo, sarà dunque il professionista stesso che, caso per caso,<br />

dovrà concordare con il cliente compensi che -seppur inferiori agli abrogati minimi tariffaridovranno<br />

essere, rispetto all’attività svolta, <strong>di</strong> entità tale da garantire il rispetto dei succitati<br />

principi.<br />

* * *<br />

- L’Avv. (omissis) ha chiesto un parere circa la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere la moglie <strong>di</strong> un suo<br />

ex-cliente (marito) nel proce<strong>di</strong>mento per separazione giu<strong>di</strong>ziale, attesa la natura riguardante<br />

la vertenza precedente, relativa a risarcimento <strong>di</strong> danni derivati da incidente stradale<br />

verificatosi nell’anno 2006 e conclusasi in via stragiu<strong>di</strong>ziale nel corso dello stesso anno.<br />

Il Consiglio<br />

U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

premesso<br />

che l’art. 51 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense prevede che si possa assumere l’incarico<br />

professionale nei confronti <strong>di</strong> un ex cliente solo quando sia trascorso almeno un biennio<br />

dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a<br />

quello espletato in precedenza;<br />

che le due dette con<strong>di</strong>zioni devono dunque sussistere congiuntamente e non alternativamente;<br />

che nella fattispecie <strong>di</strong> cui al quesito <strong>di</strong>fetta il requisito del lasso temporale trascorso<br />

esprime parere<br />

nel senso che non sia ammissibile, allo stato, l’assunzione dell’incarico professionale contro<br />

l’ex cliente.<br />

* * *<br />

- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 20 febbraio 2007 dall’Avv.<br />

(omissis) in or<strong>di</strong>ne alla possibilità <strong>di</strong> pubblicizzare il proprio stu<strong>di</strong>o figurando tra gli sponsors<br />

<strong>di</strong> un teatro <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong> Roma;<br />

Il Consiglio<br />

U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

osserva<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 401

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