09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

290<br />

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

Questa penso sia una norma abbastanza importante che ancora, perché in altri paesi<br />

invece questo non avviene, lo menziono per questo motivo. Quin<strong>di</strong> da questo punto <strong>di</strong> vista<br />

c’è ancora questo assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzare i propri clienti per farsi pubblicità, in sostanza<br />

questo poi sarebbe.<br />

Quanto alla forma, modalità l’informazione deve rispettare <strong>di</strong>gnità e decoro delle professioni. In<br />

ogni caso l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole elogiativo e<br />

comparativo, quin<strong>di</strong> c’è questo limite in ogni caso questa informazione non può essere mai pubblicità<br />

ingannevole elogiativa o anche comparativa. Quin<strong>di</strong> io non posso <strong>di</strong>re io ho vinto <strong>di</strong>eci cause,<br />

Giulio ne ha vinte nove, Giulio Prosperetti, non posso fare questo confronto, non sarebbe<br />

vero naturalmente però lo potrei anche <strong>di</strong>re, non lo posso <strong>di</strong>re.<br />

Poi continua:<br />

Sono consentite (e quin<strong>di</strong> queste sono le due specifiche che sono rimaste, poi ve<strong>di</strong>amo<br />

quelle che hanno tolto) a fini non lucrativi l’organizzazione e la sponsorizzazione <strong>di</strong> seminari <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>, <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> formazione professionale e <strong>di</strong> convegni in <strong>di</strong>scipline attinenti alla professione forense<br />

da parte <strong>di</strong> avvocati o <strong>di</strong> società o <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> avvocati. Quin<strong>di</strong> organizzazione, convegni,<br />

seminari, sono esplicitamente consentite queste attività.<br />

E poi ancora esplicitamente consentita è l’in<strong>di</strong>cazione del nome <strong>di</strong> un avvocato defunto,<br />

cosiddetto fondatore dello stu<strong>di</strong>o, comunque qualcuno che è stato molto importante nello<br />

stu<strong>di</strong>o che quin<strong>di</strong> può avere ancora un grosso peso da un punto <strong>di</strong> vista dell’avviamento<br />

professionale, purché il professionista lo abbia espressamente previsto. Questo è l’articolo<br />

17. Prima <strong>di</strong> passare al 17 bis, da questo articolo 17 rispetto al precedente testo <strong>di</strong> un anno<br />

prima, circa, sono scomparsi due commi che sono molto importanti anche perché sono stati<br />

<strong>di</strong>scussi dal CNF, e tra cui alcuni colleghi tra cui l’avvocato Martuccelli era contrario tra<br />

l’altro. Per esempio è scomparso questo secondo comma del vecchio articolo 17 bis che <strong>di</strong>ce<br />

che è vietato offrire sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona le proprie prestazioni<br />

professionali al domicilio <strong>degli</strong> utenti, quin<strong>di</strong> mandare una lettera. Diciamo che è<br />

scomparso il comma poi ve<strong>di</strong>amo le conseguenze.<br />

E’ vietato offrire sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona le proprie prestazioni<br />

professionali al domicilio <strong>degli</strong> utenti, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo, <strong>di</strong> svago, in generale<br />

i luoghi pubblici. E poi il secondo che è scomparso <strong>di</strong>ce: è altresì vietato all’avvocato offrire<br />

senza essere richiesto una prestazione personalizzata, e cioè rivolta a una persona determinata per uno<br />

specifico affare. Quin<strong>di</strong> questa qui è proprio una pubblicità <strong>di</strong>retta a uno specifico soggetto,<br />

una società che fa una certa attività, io sono uno specialista <strong>di</strong> quella tua attività e quin<strong>di</strong><br />

fammi lavorare per ché io sono ...<br />

Quin<strong>di</strong> questo qui è il nuovo articolo 17. Poi c’è appunto il 17 bis che <strong>di</strong>ce l’avvocato<br />

che intende dare informazione, quin<strong>di</strong> se tu vuoi dare informazioni come minimo devi<br />

in<strong>di</strong>care, quin<strong>di</strong> c’è una serie <strong>di</strong> requisiti che sono io requisiti minimi che se tu dai<br />

informazioni devi utilizzare, quin<strong>di</strong> qui non è una facoltà è un onore, se tu dai informazioni<br />

devi utilizzare. Denominazione dello stu<strong>di</strong>o, in<strong>di</strong>cazione nominativi professionisti che lo<br />

compongono, consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> presso quale è iscritto, la sede principale, i fax, numeri<br />

telefonici, se<strong>di</strong> secondarie, recapiti, breve parentesi, alcune <strong>di</strong> queste in<strong>di</strong>cazioni sono anche<br />

poi collegate con una <strong>di</strong>rettiva comunitaria della fine del 2006 che proprio per tutti i servizi<br />

impone una serie <strong>di</strong> informazioni. Il titolo professionale che consente all’avvocato straniero<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 290<br />

22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!