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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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EXTRAVAGANTES<br />

<strong>di</strong> Savoia, re <strong>di</strong> Sardegna (1831-1848), sapeva che, una volta terminati i lavori per la redazione<br />

dello Statuto ad opera dei suoi Ministri riunitisi sotto la sua presidenza, sarebbe iniziato per il<br />

Piemonte un nuovo corso istituzionale <strong>di</strong> stampo liberale, con l’abbandono definitivo del ruolo<br />

della Corona quale autorità accentratrice dei tre poteri costituzionali, come notoriamente<br />

teorizzati da Montesquieu.<br />

La concessione in data 4 Marzo 1848 dello Statuto Albertino, entrato in vigore l’8 Maggio<br />

dello stesso anno, a far tempo dal giorno della prima riunione delle Camere subalpine,<br />

rappresenta un punto <strong>di</strong> netta cesura con l’or<strong>di</strong>namento politico dell’antico regime sabaudo <strong>di</strong><br />

stampo assolutista, come restaurato con un forte senso anacronistico durante i lavori del<br />

Congresso <strong>di</strong> Vienna (1814-1815) dalle potenze europee, che avevano sconfitto la Francia<br />

napoleonica, la quale aveva tra<strong>di</strong>to le conquiste della Rivoluzione.<br />

Lo Statuto 3 , costituzione ottriata emanata da Carlo Alberto, basata su un solido pactum<br />

unionis tra la Corona e la emergente classe borghese, vivrà gli iniziali momenti <strong>di</strong> gloria<br />

piemontesi durante la Prima Guerra <strong>di</strong> In<strong>di</strong>pendenza e resterà in vigore all’indomani della<br />

sconfitta sabauda ad opera dell’Impero <strong>degli</strong> Asburgo.<br />

In seguito, con la proclamazione dell’Unità <strong>di</strong> Italia, lo Statuto sarà elevato al rango <strong>di</strong> legge<br />

fondamentale per i territori <strong>degli</strong> stati regionali annessi per via plebiscitaria.<br />

L’auctoritas metagiuri<strong>di</strong>ca e il significato delle conquiste liberali dello Statuto, ben <strong>di</strong> più del<br />

posto dallo stesso occupato nella gerarchia delle fonti 4 , contribuiranno alla nascita <strong>di</strong> una sistema<br />

coeso dal punto <strong>di</strong> vista politico e sociale, in un’Italia ancora profondamente malata <strong>di</strong> un<br />

campanilismo dalle profonde ra<strong>di</strong>ci basso-me<strong>di</strong>evali, nella quale, all’indomani del 1861,<br />

continuavano a circolare le valute <strong>degli</strong> stati preunitari nelle transazioni commerciali più<br />

comuni.<br />

La scelta <strong>di</strong> denominare la legge fondamentale del regno statuto e non costituzione<br />

allontanava sicuramente l’eco rivoluzionario francese, ancora vivo in un Piemonte da sempre<br />

vicino alle vicende politiche interne transalpine e si presentava parimenti per forma juris più<br />

vicina a una tra<strong>di</strong>zionale fonte giuri<strong>di</strong>ca italiana del Basso Me<strong>di</strong>oevo, lo statuto comunale 5 , il più<br />

delle volte espressione politica <strong>di</strong> una conjuratio.<br />

Lo Statuto presentava un tessuto normativo basato su una <strong>di</strong>stribuzione dei tre poteri<br />

costituzionali, anche se tra quest’ultimi solo grazie a constitutional conventions <strong>di</strong> natura<br />

extragiuri<strong>di</strong>ca si affermerà quel sistema <strong>di</strong> bilanciamenti proprio della forma parlamentare.<br />

Da principio, infatti, “al re sono attribuiti poteri forti” 6 ; egli detiene in toto il potere esecutivo<br />

(art.5) e rappresenta uno dei tre rami del potere legislativo, che <strong>di</strong>vide con la Camera dei Deputati<br />

e il Senato del Regno (art.3), in ossequio al principio anglosassone the King in Parliament.<br />

Inoltre “la Giustizia emana dal Re”, quasi si trattasse <strong>di</strong> un fascio <strong>di</strong> raggi <strong>di</strong> luce, che si<br />

<strong>di</strong>spiegano dalla sua persona; donde il potere giuris<strong>di</strong>zionale non godeva, secondo la lettera dello<br />

Statuto, <strong>di</strong> guarentigie apprezzabili, anzi con l’andare del tempo <strong>di</strong>verrà un apparato alle strette<br />

<strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> quello esecutivo.<br />

Quest’ultimo non conosce inizialmente al suo vertice politico la natura collegiale del<br />

Governo, in quanto “il Re nomina e revoca i suoi Ministri”, uti singuli secondo il laconico dettato<br />

dell’ art. 65, né la persona del Presidente del Consiglio, figura che solo de facto entrerà nel<br />

panorama costituzionale statutario.<br />

Infine va inoltre ricordata la <strong>di</strong>ffusa opinione per cui lo Statuto si presentava come un<br />

documento flessibile (seppur in origine rigido), in quanto non prevedeva procedure aggravate<br />

per la sua revisione 7 .<br />

2) La flessibilità:ecco l’atavica colpa dello Statuto, a volte spora<strong>di</strong>camente ricordata nel corso<br />

<strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> universitari istituzionali, per esaltare, in sede <strong>di</strong> confronto con la nostra costituzione<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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