sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
416<br />
EXTRAVAGANTES<br />
<strong>di</strong> Savoia, re <strong>di</strong> Sardegna (1831-1848), sapeva che, una volta terminati i lavori per la redazione<br />
dello Statuto ad opera dei suoi Ministri riunitisi sotto la sua presidenza, sarebbe iniziato per il<br />
Piemonte un nuovo corso istituzionale <strong>di</strong> stampo liberale, con l’abbandono definitivo del ruolo<br />
della Corona quale autorità accentratrice dei tre poteri costituzionali, come notoriamente<br />
teorizzati da Montesquieu.<br />
La concessione in data 4 Marzo 1848 dello Statuto Albertino, entrato in vigore l’8 Maggio<br />
dello stesso anno, a far tempo dal giorno della prima riunione delle Camere subalpine,<br />
rappresenta un punto <strong>di</strong> netta cesura con l’or<strong>di</strong>namento politico dell’antico regime sabaudo <strong>di</strong><br />
stampo assolutista, come restaurato con un forte senso anacronistico durante i lavori del<br />
Congresso <strong>di</strong> Vienna (1814-1815) dalle potenze europee, che avevano sconfitto la Francia<br />
napoleonica, la quale aveva tra<strong>di</strong>to le conquiste della Rivoluzione.<br />
Lo Statuto 3 , costituzione ottriata emanata da Carlo Alberto, basata su un solido pactum<br />
unionis tra la Corona e la emergente classe borghese, vivrà gli iniziali momenti <strong>di</strong> gloria<br />
piemontesi durante la Prima Guerra <strong>di</strong> In<strong>di</strong>pendenza e resterà in vigore all’indomani della<br />
sconfitta sabauda ad opera dell’Impero <strong>degli</strong> Asburgo.<br />
In seguito, con la proclamazione dell’Unità <strong>di</strong> Italia, lo Statuto sarà elevato al rango <strong>di</strong> legge<br />
fondamentale per i territori <strong>degli</strong> stati regionali annessi per via plebiscitaria.<br />
L’auctoritas metagiuri<strong>di</strong>ca e il significato delle conquiste liberali dello Statuto, ben <strong>di</strong> più del<br />
posto dallo stesso occupato nella gerarchia delle fonti 4 , contribuiranno alla nascita <strong>di</strong> una sistema<br />
coeso dal punto <strong>di</strong> vista politico e sociale, in un’Italia ancora profondamente malata <strong>di</strong> un<br />
campanilismo dalle profonde ra<strong>di</strong>ci basso-me<strong>di</strong>evali, nella quale, all’indomani del 1861,<br />
continuavano a circolare le valute <strong>degli</strong> stati preunitari nelle transazioni commerciali più<br />
comuni.<br />
La scelta <strong>di</strong> denominare la legge fondamentale del regno statuto e non costituzione<br />
allontanava sicuramente l’eco rivoluzionario francese, ancora vivo in un Piemonte da sempre<br />
vicino alle vicende politiche interne transalpine e si presentava parimenti per forma juris più<br />
vicina a una tra<strong>di</strong>zionale fonte giuri<strong>di</strong>ca italiana del Basso Me<strong>di</strong>oevo, lo statuto comunale 5 , il più<br />
delle volte espressione politica <strong>di</strong> una conjuratio.<br />
Lo Statuto presentava un tessuto normativo basato su una <strong>di</strong>stribuzione dei tre poteri<br />
costituzionali, anche se tra quest’ultimi solo grazie a constitutional conventions <strong>di</strong> natura<br />
extragiuri<strong>di</strong>ca si affermerà quel sistema <strong>di</strong> bilanciamenti proprio della forma parlamentare.<br />
Da principio, infatti, “al re sono attribuiti poteri forti” 6 ; egli detiene in toto il potere esecutivo<br />
(art.5) e rappresenta uno dei tre rami del potere legislativo, che <strong>di</strong>vide con la Camera dei Deputati<br />
e il Senato del Regno (art.3), in ossequio al principio anglosassone the King in Parliament.<br />
Inoltre “la Giustizia emana dal Re”, quasi si trattasse <strong>di</strong> un fascio <strong>di</strong> raggi <strong>di</strong> luce, che si<br />
<strong>di</strong>spiegano dalla sua persona; donde il potere giuris<strong>di</strong>zionale non godeva, secondo la lettera dello<br />
Statuto, <strong>di</strong> guarentigie apprezzabili, anzi con l’andare del tempo <strong>di</strong>verrà un apparato alle strette<br />
<strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> quello esecutivo.<br />
Quest’ultimo non conosce inizialmente al suo vertice politico la natura collegiale del<br />
Governo, in quanto “il Re nomina e revoca i suoi Ministri”, uti singuli secondo il laconico dettato<br />
dell’ art. 65, né la persona del Presidente del Consiglio, figura che solo de facto entrerà nel<br />
panorama costituzionale statutario.<br />
Infine va inoltre ricordata la <strong>di</strong>ffusa opinione per cui lo Statuto si presentava come un<br />
documento flessibile (seppur in origine rigido), in quanto non prevedeva procedure aggravate<br />
per la sua revisione 7 .<br />
2) La flessibilità:ecco l’atavica colpa dello Statuto, a volte spora<strong>di</strong>camente ricordata nel corso<br />
<strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> universitari istituzionali, per esaltare, in sede <strong>di</strong> confronto con la nostra costituzione<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007