sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione <strong>di</strong> tali compiti non dovrebbe essere<br />
ostacolata dal processo <strong>di</strong> valutazione previsto dalla presente <strong>di</strong>rettiva. Tale processo non<br />
dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre<br />
occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento.<br />
(73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi <strong>di</strong>versi<br />
da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l’accesso a<br />
talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore <strong>di</strong> avere<br />
un determinato status giuri<strong>di</strong>co, in particolare <strong>di</strong> essere una persona giuri<strong>di</strong>ca, una società<br />
<strong>di</strong> persone, un’organizzazione senza scopo <strong>di</strong> lucro o una società <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> sole persone<br />
fisiche, e gli obblighi in materia <strong>di</strong> partecipazione azionaria in una società, in particolare<br />
l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un capitale minimo per determinate attività <strong>di</strong> servizi oppure <strong>di</strong> avere<br />
una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La<br />
valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà<br />
<strong>di</strong> stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti<br />
per la prestazione <strong>di</strong> determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia <strong>di</strong><br />
determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione <strong>di</strong> immobili.<br />
(74) Il processo <strong>di</strong> valutazione reciproca implica che nel periodo <strong>di</strong> recepimento gli Stati<br />
membri debbano procedere ad un esame (“screening”) della loro legislazione per determinare<br />
l’eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co e,<br />
prima dello scadere del periodo <strong>di</strong> recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati<br />
<strong>di</strong> tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti<br />
interessate. Gli Stati membri <strong>di</strong>sporranno allora <strong>di</strong> sei mesi per trasmettere le loro osservazioni<br />
in materia. Entro l’anno successivo alla data <strong>di</strong> recepimento della presente <strong>di</strong>rettiva,<br />
la Commissione elaborerà una relazione <strong>di</strong> sintesi corredandola, se del caso, <strong>di</strong> proposte<br />
riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella<br />
definizione <strong>di</strong> una metodologia comune, con la loro collaborazione.<br />
(75) Il fatto che la presente <strong>di</strong>rettiva specifichi un certo numero <strong>di</strong> requisiti che gli Stati<br />
membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo <strong>di</strong> recepimento lascia<br />
impregiu<strong>di</strong>cate le procedure <strong>di</strong> infrazione che possono essere avviate nei confronti <strong>di</strong> uno<br />
Stato membro che ha mancato <strong>di</strong> ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49<br />
del trattato.<br />
(76) La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda l’applicazione <strong>degli</strong> articoli 28, 29 e 30 del trattato<br />
relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della <strong>di</strong>sposizione<br />
sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività <strong>di</strong><br />
servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.<br />
(77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività<br />
<strong>di</strong> servizi occorre <strong>di</strong>stinguere le situazioni che rientrano nella libertà <strong>di</strong> stabilimento da quelle<br />
coperte, a motivo del carattere temporaneo dell’attività considerata, dalla libera circolazione<br />
dei servizi. Per quanto concerne la <strong>di</strong>stinzione tra la libertà <strong>di</strong> stabilimento e la libera<br />
circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia l’elemento chiave<br />
è lo stabilimento o meno dell’operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in<br />
questione. Se l’operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra<br />
nel campo <strong>di</strong> applicazione della libertà <strong>di</strong> stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 479<br />
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22/06/2007, 11:39