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xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

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La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />

consenso: è evidente che il ricorso al modulo o all’atto scritto è corretto<br />

solo quando essi riproducano, sia pure in sintesi, i termini del colloquio<br />

informativo che effettivamente il sanitario abbia avuto con il<br />

paziente, non potendo pensarsi di assimilarlo ad una sorta di “lasciapassare”<br />

o di “nulla-osta”, fatto siglare al paziente frettolosamente e<br />

magari da personale infermieristico delegato;<br />

10) il consenso, da ultimo, ma come appena anticipato, deve essere conseguente<br />

ad una adeguata informazione,secondo linguaggio chiaro e<br />

piano, adeguato al livello culturale del malato sì da essere comprensibile,<br />

la quale informazione ponga il paziente in grado di conoscere diagnosi<br />

e prognosi, e valutare i rischi (non però quelli eccezionali ed anomali)<br />

e le prospettive della prestazione, nonché l’esistenza di eventuali<br />

alternative terapeutiche (si parla in effetti, nel linguaggio comune, di<br />

consenso “informato”).<br />

b) La colpa professionale medica<br />

Perché possa essere affermata la responsabilità penale del medico per il danno<br />

arrecato al paziente, occorre verificare, da parte del giudice,che al sanitario<br />

possa essere mosso un rimprovero di colpa. Non è infatti, ogni errore commesso,<br />

fonte automatica di responsabilità e causa di condanna, ma solo quello<br />

determinato da colpa. L’esperienza, infatti, insegna che, nonostante il<br />

rispetto delle leggi dell’arte e l’applicazione del massimo dell’impegno e<br />

delle cautele, possano verificarsi esiti infausti, dovuti al sopraggiungere di<br />

complicanze che il sanitario non è in grado di prevenire e di fronteggiare per<br />

l’incompletezza e l’imperfezione delle stesse conoscenze della medicina.<br />

La colpa medica può essere di tipo “generico”, ossia connessa ad imprudenza,<br />

negligenza o imperizia, ovvero di tipo “specifico”, ossia conseguente a<br />

violazione di leggi, regolamenti, ordini o disciplina. Quest’ultima (la colpa<br />

cd. specifica), di scarsa ricorrenza, si configura ad esempio quando un medico<br />

ospedaliero non rispetti le prescrizioni cautelari impartite dalla figura apicale<br />

(ossia quelle disposizioni volte a disciplinare il comportamento da osservare<br />

perché venga garantito nel modo migliore il bene della salute del malato)<br />

ed in conseguenza di questo si verifichi la lesione personale o la morte<br />

della persona ricoverata.<br />

Assai più frequentemente riconosciuta in sede penale è la colpa “generica” (si<br />

direbbe la figura “normale” di colpa).<br />

Essa può configurarsi come segue:<br />

1) negligenza: che ricorre quando il sanitario, per disattenzione, dimenticanza,<br />

trascuratezza, svogliatezza, leggerezza o superficialità, carenza di sollecitudine,<br />

non rispetti le norma comuni di diligenza che è legittimo attendersi<br />

vengano rispettate da qualsiasi medico;<br />

2) imprudenza: che significa agire con avventatezza, eccessiva precipitazio-<br />

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