xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />
Cassazione continui ad impiegare, come canone valutativo, la disciplina della<br />
cd. Gerarchia ospedaliera (fondata sulle figure del primario, dell’aiuto e dell’assistente)<br />
di cui al DPR n.761/1979, senza –per ora- aver preso mai in considerazione<br />
la nuova fisionomia delle figure mediche quale introdotta, dapprima,<br />
dal d. lgs. n.502/1992 (con la distinzione tra dirigente di primo e di<br />
secondo livello) e,quindi, e da ultimo, modificata dal d. lgs. n. 229/1999 (che,<br />
per come è noto, colloca la cd. Dirigenza sanitaria “in un unico ruolo, distinto<br />
per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle<br />
diverse responsabilità professionali e gestionali”).<br />
Il fatto può essere spiegato anche in relazione all’epoca della vicenda dei<br />
quali i giudici di legittimità sono chiamati ad occuparsi, normalmente assai<br />
risalenti nel tempo, ed ai quali, dunque, sarebbe applicabile la regolamentazione<br />
della materia allora vigente; non senza notare che, evidentemente, neppure<br />
i difensori ricorrenti innanzi alla Suprema Corte hanno mai ritenuto di<br />
dover rappresentare, per le eventuali implicazioni applicative, la circostanza<br />
delle sopravvenute modifiche normative.<br />
Essendo indubbio che ai fatti accaduti in epoca successiva al d. lgs. n.<br />
229/1999 (che ha subito, a sua volta, integrazioni e modifiche dai d. lgs.<br />
n.49/2000, n.168/2000 e n.254/2000), debba applicarsi la disciplina da esso<br />
introdotta, può evidenziarsi come quest’ultima risulti diversamente formulata,<br />
ed affidata a catalogazioni diverse, rispetto alla precedente (del D.P.R.<br />
n.761/1979).<br />
Per come s’è anticipato, il ruolo dei dirigente è ora unico, anche se distinti<br />
sono i profili professionali e le stesse responsabilità “professionali e gestionali”.<br />
Tutti i medici dirigente posseggono “autonomia tecnico-professionale”, da<br />
esercitarsi, “con le connesse responsabilità….., nel rispetto della collaborazione<br />
multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di<br />
attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale,<br />
finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse ed all’erogazione di prestazioni<br />
appropriate e di qualità; ad essi compete la responsabilità dell’attingimento<br />
del risultato.<br />
Permane, quale cd. Figura apicale, la posizione del dirigente con incarico di<br />
struttura complessa, o direttore, cui sono attribuite, “oltre alle funzioni derivanti<br />
da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione<br />
della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi gestionali<br />
ed operativi del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto<br />
il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie<br />
per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza<br />
degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative,<br />
attuati nella struttura a loro affidata”. Il dirigente essendo poi<br />
“responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite”.<br />
E’ stato sottolineato nei primi –assai rari, per il vero- commenti alle nuove<br />
norme, come esse manifestino la volontà del legislatore di riconoscere a tutti<br />
317