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xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

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G. Iadecola<br />

i medici dirigenti nuovi e marcati spazi di autonomia sul piano delle scelte<br />

terapeutiche, le quali sembrano ormai rese indenni dal rischio di interventi di<br />

avocazione come quelli consentiti al “primario” dal DPR n.761/1979; riservando<br />

alle figure apicali piuttosto funzioni di carattere gestionale ed organizzativo.<br />

Tali valutazioni risultano, a nostro giudizio, tendenzialmente corrette, ma esse<br />

non esauriscono certo la valenza ed i contenuti del dettato normativo in esame.<br />

Ed invero non sembra infondato sostenere che la puntuale e specifica attribuzione,<br />

tra l’altro, del potere-dovere di adottare decisioni necessarie “per realizzare<br />

l’appropriatezza degli interventi” con finalità tra l’altro diagnostiche e<br />

terapeutiche, significhi sostanzialmente continuare ad assegnare ai cd.<br />

Dirigenti di struttura complessa anche competenze – con relative responsabilità-<br />

quanto alla organizzazione, al coordinamento ed alla direzione dell’attività<br />

del personale operante nella struttura: e cioè prerogative in gran<br />

parte analoghe a quelle che, secondo la giurisprudenza della Cassazione,<br />

costituivano in capo al soggetto apicale,alla luce della vecchia disciplina, la<br />

cd. Posizione di garanzia circa il risultato finale, sempre costituito dalla<br />

migliore tutela del bene della salute del malato.<br />

Non parrebbe insomma che le nuove norme possano autorizzare l’assunto<br />

secondo cui condotte inadeguate e lesive, poste in essere all’interno della<br />

struttura, siano, allo stato, diventate riferibili alla esclusiva responsabilità di<br />

chi materialmente le realizzò, anche quando, ad esempio, esse consistano<br />

nella violazione delle leggi dell’arte medica o delle stesse prescrizioni impartite<br />

dal soggetto apicale, (violazione) da questi conosciuta (anche se fondatamente,<br />

atteso il tenore della legge, non in forza di una vigilanza direttamente<br />

esercitata, che non sembra più prevista, ma per segnalazione di terzi o anche<br />

per, occasionale,diretta, percezione) e, ciò nonostante, non interrotta né<br />

opportunamente contrastata e corretta.<br />

Se, infatti, “il corretto espletamento del servizio” e “l’appropriatezza” degli<br />

interventi e delle varie prestazioni costituiscono gli obbiettivi che il soggetto<br />

apicale deve garantire, ed in vista dei quali è chiamato ad adottare le opportune<br />

e necessarie sue determinazioni, risulterebbe per la verità del tutto illogico<br />

ipotizzare che egli possa essere esentato da veri e propri, cogenti, obblighi<br />

di attivazione allorché percepisca che, nella struttura cui è preposto, vengano<br />

osservati comportamenti che l’attingimento di quegli obbiettivi mettono<br />

a repentaglio.<br />

Ma, al di là di queste rapide considerazioni, non resta che fiduciosamente<br />

attendere le valutazioni dei supremi giudici di legittimità in merito (che ormai<br />

non possono ulteriormente tardare……).<br />

3.3 E’ riguardo al profilo dell’accertamento del nesso causale tra la omissione<br />

della prestazione medica dovuta e l’esito lesivo ai danni del malato, che può<br />

dirsi siano intervenute le novità più significative della giurisprudenza di legittimità.<br />

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