05.01.2013 Views

xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />

chiarisce la Cassazione – rappresenta il rischio connesso, in modo più o meno<br />

intenso, ad ogni tipo di intervento medico-chirurgico).<br />

Sempre sulla tematica del consenso va ricordata la decisione (Sez. IV,<br />

24.5.2001) che, andando contro un precedente indirizzo della Cassazione<br />

civile che aveva fatto molto discutere (Sez. III^, 16.5.2000), afferma l’insussistenza<br />

dell’obbligo da parte del sanitario in servizio presso un pubblico<br />

ospedale di informare i pazienti circa le carenze strutturali o di mezzi dell’ospedale<br />

stesso (aggiungendosi, inoltre,che,in via di principio, non possano<br />

addebitarsi a colpa del medesimo le insufficienze in questione).<br />

3.2In materia di colpa medica –che rimane il settore più frequentemente investito<br />

da pronunce del giudice penale- la Cassazione da un lato ha ribadito<br />

posizioni già acquisite (così sul concetto stesso di colpa di cui si è già<br />

detto),dall’altro ha puntualizzato aspetti meno frequentemente analizzati in<br />

passato (come in ordine alla responsabilità nelle prestazioni in “équipe”).<br />

Sulle valutazioni della colpa, l’orientamento della Suprema Corte, ormai<br />

abbandonati i giudizi pregiudizialmente benevoli e comprensivi, durati sino<br />

agli inizi degli anni settanta, per cui il medico avrebbe dovuto<br />

rispondere,sempre, solo in caso di colpa grave, appare attualmente ispirato al<br />

criterio più ragionevole ed equanime di distinguere tra i tipi di colpa: se si<br />

tratta di negligenza o di imprudenza (che evocano,per come già cennato, la<br />

prima, superficialità, indolenza, trascuratezza o scarsa attenzione,e, la seconda,<br />

eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta o temerarietà), occorre dare<br />

rilievo, come d’ordinario avviene quando si valuta la responsabilità penale<br />

per danni alla persona di qualsiasi cittadino, a qualsiasi grado, anche lieve, di<br />

colpa. Lo stesso deve accadere anche ove si tratti di imperizia, a meno che la<br />

prestazione richiesta al medico non risulti assai complessa e difficile, in tale<br />

caso soltanto essendo giustificato un margine valutativo più ampio, che costituisca<br />

in colpa del medico solo quando l’errore risulti grossolano e non giustificabile.<br />

In questa ultima ipotesi l’errore del sanitario deve ricevere un trattamento giuridico<br />

particolare, in forza del quale potrà parlarsi di colpa inescusabile solo<br />

quando il sanitario dimostri di non possedere le cognizioni generali e fondamentali<br />

attinenti alla professione, o di difettare di quel minimo di abilità e di<br />

perizia tecnica che qualsiasi altro medico sarebbe stato in grado di applicare<br />

nella prestazione eseguita (Sez. IV^, 30 ottobre 1998; Sez. IV^, n.57/1999).<br />

Dovendosi precisare che il parametro di riferimento va individuato in concreto<br />

ed in relazione al livello di professionalità appartenente al medico la cui<br />

condotta viene valutata, sicchè esso non potrebbe essere lo stesso per il medico<br />

generico e per lo specialista, per quest’ultimo dovendosi tenere presente lo<br />

“standard” medio di preparazione e di conoscenza esigibile dal suo livello di<br />

specializzazione professionale (Sez. IV^, 21 novembre 1996; Sez. IV^, 1°<br />

luglio 1992) .<br />

Quanto alla attività in “équipe”, la Cassazione ha sostanzialmente ribadito<br />

315

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!