xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
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La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />
chiarisce la Cassazione – rappresenta il rischio connesso, in modo più o meno<br />
intenso, ad ogni tipo di intervento medico-chirurgico).<br />
Sempre sulla tematica del consenso va ricordata la decisione (Sez. IV,<br />
24.5.2001) che, andando contro un precedente indirizzo della Cassazione<br />
civile che aveva fatto molto discutere (Sez. III^, 16.5.2000), afferma l’insussistenza<br />
dell’obbligo da parte del sanitario in servizio presso un pubblico<br />
ospedale di informare i pazienti circa le carenze strutturali o di mezzi dell’ospedale<br />
stesso (aggiungendosi, inoltre,che,in via di principio, non possano<br />
addebitarsi a colpa del medesimo le insufficienze in questione).<br />
3.2In materia di colpa medica –che rimane il settore più frequentemente investito<br />
da pronunce del giudice penale- la Cassazione da un lato ha ribadito<br />
posizioni già acquisite (così sul concetto stesso di colpa di cui si è già<br />
detto),dall’altro ha puntualizzato aspetti meno frequentemente analizzati in<br />
passato (come in ordine alla responsabilità nelle prestazioni in “équipe”).<br />
Sulle valutazioni della colpa, l’orientamento della Suprema Corte, ormai<br />
abbandonati i giudizi pregiudizialmente benevoli e comprensivi, durati sino<br />
agli inizi degli anni settanta, per cui il medico avrebbe dovuto<br />
rispondere,sempre, solo in caso di colpa grave, appare attualmente ispirato al<br />
criterio più ragionevole ed equanime di distinguere tra i tipi di colpa: se si<br />
tratta di negligenza o di imprudenza (che evocano,per come già cennato, la<br />
prima, superficialità, indolenza, trascuratezza o scarsa attenzione,e, la seconda,<br />
eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta o temerarietà), occorre dare<br />
rilievo, come d’ordinario avviene quando si valuta la responsabilità penale<br />
per danni alla persona di qualsiasi cittadino, a qualsiasi grado, anche lieve, di<br />
colpa. Lo stesso deve accadere anche ove si tratti di imperizia, a meno che la<br />
prestazione richiesta al medico non risulti assai complessa e difficile, in tale<br />
caso soltanto essendo giustificato un margine valutativo più ampio, che costituisca<br />
in colpa del medico solo quando l’errore risulti grossolano e non giustificabile.<br />
In questa ultima ipotesi l’errore del sanitario deve ricevere un trattamento giuridico<br />
particolare, in forza del quale potrà parlarsi di colpa inescusabile solo<br />
quando il sanitario dimostri di non possedere le cognizioni generali e fondamentali<br />
attinenti alla professione, o di difettare di quel minimo di abilità e di<br />
perizia tecnica che qualsiasi altro medico sarebbe stato in grado di applicare<br />
nella prestazione eseguita (Sez. IV^, 30 ottobre 1998; Sez. IV^, n.57/1999).<br />
Dovendosi precisare che il parametro di riferimento va individuato in concreto<br />
ed in relazione al livello di professionalità appartenente al medico la cui<br />
condotta viene valutata, sicchè esso non potrebbe essere lo stesso per il medico<br />
generico e per lo specialista, per quest’ultimo dovendosi tenere presente lo<br />
“standard” medio di preparazione e di conoscenza esigibile dal suo livello di<br />
specializzazione professionale (Sez. IV^, 21 novembre 1996; Sez. IV^, 1°<br />
luglio 1992) .<br />
Quanto alla attività in “équipe”, la Cassazione ha sostanzialmente ribadito<br />
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