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Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro

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stabilissero <strong>in</strong> danaro e non <strong>in</strong> natura, salvi i casi <strong>in</strong> cui delle giuste ragioni esigessero il<br />

contrario; potevano, <strong>in</strong>oltre, nei casi <strong>in</strong> cui lo ritenevano opportuno, proporre<br />

all’Intendente <strong>di</strong> tenere la subasta <strong>in</strong> altro comune o nel capoluogo del <strong>di</strong>stretto o della<br />

prov<strong>in</strong>cia. I contratti <strong>di</strong> locazione non potevano superare il biennio per i terreni<br />

sem<strong>in</strong>ativi, solo quelli condotti a pascoli, vigneti, oliveti, selve cedue potevano essere<br />

dati <strong>in</strong> fitto secondo le consuetud<strong>in</strong>i locali. Era espressamente vietata, comunque, la<br />

locazione a tempo lungo “sotto qualunque figura o colore”. Questa regola doveva valere<br />

anche per le masserie armentizie. Nel caso <strong>in</strong> cui le subaste, dopo l’emanazione dei<br />

ban<strong>di</strong>, non avessero consentito <strong>di</strong> fittare i beni, questi dovevano essere gestiti dai<br />

Consigli, assicurando “la conservazione ed il maggior prodotto”. La stessa norma<br />

doveva essere applicata negli appalti e nella fornitura dei prodotti: i Consigli dovevano<br />

adottare le misure convenienti aff<strong>in</strong>ché i lavori o le forniture fossero eseguiti <strong>in</strong><br />

economia nei “mo<strong>di</strong> più avveduti e più sicuri per gl’<strong>in</strong>teressi degli Stabilimenti”. In<br />

considerazione dei danni arrecati ai luoghi <strong>pii</strong> dagli amm<strong>in</strong>istratori precedenti,<br />

specialmente per i censi enfiteutici e bollari, e per i mutui, tanto attivi quanto passivi, i<br />

Consigli generali avrebbero dovuto fare un accurato esame <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> tali contratti,<br />

per conoscere se erano state rispettate tutte le “solennità” richieste dalle leggi vigenti <strong>in</strong><br />

quel momento, quella specialmente dell’autorizzazione suprema, per poter dar luogo a<br />

quelle misure, ritenute opportune, e re<strong>in</strong>tegrare gli Stabilimenti ne’ loro dritti, se si<br />

trovassero lesi.<br />

La gestione della <strong>pubblica</strong> beneficenza doveva essere improntata a procurare i maggiori<br />

vantaggi possibili ai poveri e agli <strong>in</strong>fermi; i Consigli generali dovevano, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, ridurre<br />

al m<strong>in</strong>imo le spese <strong>di</strong> amm<strong>in</strong>istrazione e <strong>di</strong> servizio e dest<strong>in</strong>are i red<strong>di</strong>ti alle opere <strong>di</strong><br />

vero sollievo dei poveri. L’alienazione dei beni poteva essere <strong>di</strong>sposta solo dal re, su<br />

proposta motivata dei Consigli tesa a <strong>di</strong>mostrare la necessità e l’utilità della ven<strong>di</strong>ta. I<br />

capitali, che sarebbero stati restituiti per qualsiasi ragione ai luoghi <strong>pii</strong>, non potevano<br />

essere reimpiegati senza l’autorizzazione del m<strong>in</strong>istro. Le azioni giu<strong>di</strong>ziarie per<br />

riven<strong>di</strong>care o sostenere <strong>di</strong>ritti delle fondazioni <strong>di</strong> beneficenza potevano essere <strong>in</strong>tentate<br />

solo su autorizzazione dei Consigli generali, che dovevano valutare la soli<strong>di</strong>tà delle<br />

ragioni <strong>di</strong> lite. Era prerogativa del presidente assegnare ai tre membri del Consiglio i<br />

carichi <strong>di</strong> lavoro, <strong>in</strong><strong>di</strong>cativamente il M<strong>in</strong>istro consigliava <strong>di</strong> affidare a uno la<br />

sorveglianza degli ospedali, a un altro quella degli orfanotrofi e degli ospizi, al terzo<br />

quella dei monti frumentari, dei pegni, delle elemos<strong>in</strong>e e dei maritaggi. In occasione<br />

delle loro visite perio<strong>di</strong>che o straord<strong>in</strong>arie nelle prov<strong>in</strong>ce <strong>di</strong> loro competenza gli<br />

Intendenti dovevano rendersi conto della gestione della <strong>pubblica</strong> beneficenza e potevano<br />

dare tutte le <strong>di</strong>sposizioni provvisorie che avrebbero ritenuto opportuno. Al loro rientro<br />

<strong>in</strong> sede dovevano darne comunicazione ai Consigli rispettivi.<br />

Allo scopo <strong>di</strong> creare un unico coord<strong>in</strong>amento della sanità <strong>pubblica</strong>, nel 1813 97 , si stabilì<br />

che tutti i luoghi <strong>pii</strong> laicali, alcuni dei quali nelle gran<strong>di</strong> città gestivano ospedali e<br />

ospizi, non <strong>di</strong>pendevano più dal Tribunale misto ma dal m<strong>in</strong>istero dell’Interno.<br />

Col decreto dell’11 marzo 1813 n. 1655 fu stabilito che il reparto dell’ospedale degli<br />

Incurabili, che ospitava i matti, sarebbe stato trasferito ad Aversa nel convento dei<br />

francescani della Maddalena, con una ren<strong>di</strong>ta annua <strong>di</strong> 44.000 lire 98 da prelevare<br />

ratealmente dai Consigli degli Ospizi del Regno. A giugno dello stesso anno, con<br />

97 Decreto del 13 <strong>di</strong>cembre.<br />

98 Ogni ducato era pari a lire 4,40

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