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Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro

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230<br />

Se la norma non era correttamente applicata l’<strong>in</strong>tendente doveva imme<strong>di</strong>atamente far sì<br />

che “questo <strong>in</strong>segnamento si <strong>di</strong>a nella maggior parte della giornata, aff<strong>in</strong>ché si<br />

avvezz<strong>in</strong>o a <strong>di</strong>venir utili per mezzo del travaglio alle loro famiglie e allo Stato. A tal<br />

effetto <strong>in</strong>viterà, dove il bisogno lo esiga, i proprietari del comune a somm<strong>in</strong>istrar alle<br />

scuole le materie prime consistenti <strong>in</strong> canapa, l<strong>in</strong>o, cotone, lana o seta, per esser loro<br />

restituite operate; e subito che le fanciulle saranno istruite faccia sì che ricevano una<br />

mercede del loro lavoro” 107 .<br />

I locali e gli stipen<strong>di</strong> ai maestri 108 (sei ducati al mese ai maestri dei comuni <strong>di</strong> terza<br />

classe e 10 agli altri) dovevano essere forniti dai comuni; <strong>in</strong> quelli maggiori spesso<br />

erano <strong>di</strong>sponibili i conventi degli ord<strong>in</strong>i soppressi, dove trovarono posto sia le scuole<br />

che gli ospedali, nei piccoli comuni la situazione era più precaria. Un problema simile si<br />

poneva per il personale docente, che o mancava o non aveva la formazione idonea<br />

all’<strong>in</strong>segnamento. Gli stessi ord<strong>in</strong>i religiosi e i preti secolari, come vedremo meglio <strong>in</strong><br />

seguito, se avevano scuole private, <strong>in</strong> genere solo per i ragazzi, ostacolavano la<br />

formazione <strong>di</strong> quella <strong>pubblica</strong>, ciononostante <strong>in</strong> molti comuni le scuole entrarono <strong>in</strong><br />

funzione. Gli alunni dei comuni <strong>di</strong> terza classe dovevano versare un carl<strong>in</strong>o al mese,<br />

quelli delle altre classi 12 grani (due grani erano accantonati per i salari agli istitutori<br />

giubilati). I comuni potevano esentare gli alunni <strong>in</strong><strong>di</strong>genti dal pagamento nella misura <strong>di</strong><br />

un qu<strong>in</strong>to quelli della terza classe e <strong>di</strong> un terzo quelli delle altre classi.<br />

In materia <strong>di</strong> <strong>assistenza</strong> alle vedove e a quelli che cessavano dal servizio, sia civili sia<br />

militari, furono emanate, all’<strong>in</strong>izio del 1807 109 , le norme che dovevano regolare<br />

l’assegnazione delle pensioni. Ai primi la pensione era accordata dopo almeno 20 anni<br />

cont<strong>in</strong>ui <strong>di</strong> attività e comunque dopo aver superato i 60 anni d’età nella misura <strong>di</strong> “un<br />

terzo del soldo, purché questo terzo non sia <strong>in</strong>feriore a ducati sessanta l’anno”. Ogni<br />

anno <strong>di</strong> servizio oltre il term<strong>in</strong>e fissato prima, avrebbe accresciuto la pensione <strong>di</strong> un<br />

sesto, ma non avrebbe potuto oltrepassare “l’<strong>in</strong>tero soldo”. Coloro che “per <strong>in</strong>fermità<br />

<strong>in</strong>curabili, sopravvenute nell’esercizio delle loro funzioni, fossero resi <strong>in</strong>abili a<br />

cont<strong>in</strong>uarle”, se lo stato <strong>di</strong> fortuna lo esigeva, potevano ottenere una pensione<br />

“proporzionata <strong>alla</strong> natura e durata delle funzioni esercitate, ed al genere delle loro<br />

<strong>in</strong>fermità”. La pensione non avrebbe potuto mai eccedere quella a cui avrebbero avuto<br />

<strong>di</strong>ritto dopo il servizio previsto le persone abili. I militari avevano <strong>di</strong>ritto al<br />

pensionamento dopo 30 anni <strong>di</strong> servizio effettivo, per i soldati <strong>di</strong> terra, e 25 per quelli <strong>di</strong><br />

mare, o prima, nel caso avessero subito ferite o fossero <strong>di</strong>ventati <strong>in</strong>abili per cause <strong>di</strong><br />

guerra. Era previsto, tra le altre norme, che gli anni <strong>di</strong> guerra avessero avuto un valore<br />

doppio. Le vedove e gli orfani dei militari avevano <strong>di</strong>ritto a una “pensione alimentaria”.<br />

I figli, <strong>in</strong> mancanza <strong>di</strong> patrimonio, avevano lo stesso <strong>di</strong>ritto delle vedove f<strong>in</strong>o all’età <strong>di</strong><br />

18 anni se maschi e f<strong>in</strong>o al matrimonio se donne. Era <strong>in</strong>oltre prevista la costituzione <strong>di</strong><br />

una Casa degli <strong>in</strong>vali<strong>di</strong> 110 nella quale mantenere e nutrire “tutti gli antichi militari non<br />

maritati, i quali per ferite, per età avanzata, per anzianità <strong>di</strong> servizio, e per mancanza <strong>di</strong><br />

mezzi, onde alimentarsi nelle proprie case, meriteranno <strong>di</strong> essere ammessi <strong>in</strong> questo<br />

stabilimento”.<br />

107<br />

ASN, Intendenza <strong>di</strong> Napoli, f.156, ff. 528, Comunicazione del m<strong>in</strong>istro Capecelatro<br />

all’Intendente <strong>di</strong> Napoli.<br />

108<br />

Sulla professionalizzazione degli <strong>in</strong>segnanti cfr. Anna Maria Rao (a cura <strong>di</strong>), Cultura e lavoro<br />

<strong>in</strong>tellettuale: istituzioni, saperi, cit. p. 27 e sgg.<br />

109<br />

Legge n. 6 del 5 gennaio 1807.<br />

110 Legge n. 7 del 6 gennaio 1807.

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