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Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro

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ecclesiastici posti sotto “l’imme<strong>di</strong>ata regia protezione”, viceversa era consentito che<br />

“fossero visitati dai soli ord<strong>in</strong>ari, “tanto nello spirituale, quanto nel temporale” i luoghi<br />

<strong>pii</strong> “amm<strong>in</strong>istrati e governati da sole persone ecclesiastiche” 25 .<br />

Varie furono le <strong>di</strong>sposizioni emanate nel corso degli anni riguardanti la gestione dei<br />

luoghi <strong>pii</strong>. Iniziamo da quelle concernenti le elezioni degli amm<strong>in</strong>istratori e dei<br />

razionali. Le Cappelle o gli altari eretti nelle chiese parrocchiali se non potevano<br />

<strong>di</strong>mostrare con vali<strong>di</strong> documenti che l’amm<strong>in</strong>istrazione spettava ai laici, erano<br />

considerati <strong>di</strong> pert<strong>in</strong>enza del parroco che poteva nom<strong>in</strong>are economi o amm<strong>in</strong>istratori<br />

scegliendoli anche tra i laici 26 . I sodalizi misti nel XVIII secolo ebbero particolare<br />

attenzione da parte del potere civile che mirava soprattutto a sottrarre queste<br />

associazioni all’autorità ecclesiastica. Pertanto “<strong>di</strong>spose che il clero non potesse più<br />

farne parte e che i religiosi già iscritti potessero svolgere soltanto l’esercizio del culto,<br />

abbandonando la gestione e l’amm<strong>in</strong>istrazione della confraternita” 27 . Fu <strong>di</strong>sposto che gli<br />

ecclesiastici che erano confratelli <strong>di</strong> sodalizi laicali e misti potevano godere solo delle<br />

<strong>in</strong>dulgenze e dei suffragi, ma erano privi <strong>di</strong> voce attiva e passiva 28 . Gli amm<strong>in</strong>istratori<br />

delle chiese e dei <strong>Luoghi</strong> <strong>pii</strong> laicali e misti erano soggetti sempre al Tribunale Misto 29 ,<br />

essi dovevano avere una cassa ove riporre i sol<strong>di</strong>; questa poteva essere aperta solo<br />

utilizzando contemporaneamente tre chiavi, che dovevano essere <strong>in</strong> possesso una degli<br />

amm<strong>in</strong>istratori, un’ altra dal s<strong>in</strong>daco del luogo e un’altra dall’ecclesiastico del luogo<br />

“più degno”. Nessuno poteva utilizzare somme sopravanzate senza l’autorizzazione del<br />

Tribunale Misto. Ogni amm<strong>in</strong>istratore doveva dar conto delle somme lasciate dal suo<br />

predecessore 30 .<br />

I <strong>Luoghi</strong> <strong>pii</strong> ogni anno dovevano eleggere dei razionali per il controllo dei conti<br />

presentati dagli amm<strong>in</strong>istratori. Se questi non erano approvati dai razionali, gli<br />

amm<strong>in</strong>istratori ne rispondevano al Tribunale misto 31 , dovevano, <strong>in</strong>oltre, <strong>in</strong>viare allo<br />

stesso un bilancio preventivo da loro pre<strong>di</strong>sposto. Dopo i controlli, effettuati <strong>alla</strong><br />

presenza degli amm<strong>in</strong>istratori, che <strong>in</strong> genere consistevano nel far co<strong>in</strong>cidere le uscite<br />

previste con le entrate, tagliando prevalentemente le spese della cera, dell’olio e delle<br />

feste, il bilancio <strong>di</strong>ventava Stato <strong>di</strong>scusso e ad esso avrebbero dovuto attenersi gli<br />

amm<strong>in</strong>istratori.<br />

L’elezione dei governatori doveva essere fatta dai confratelli, nel caso dei <strong>Luoghi</strong> <strong>pii</strong><br />

laicali e misti, dal popolo riunito <strong>in</strong> assemblea se l’elezione spettava all’Università e da<br />

privati se la chiesa o il luogo pio era stato fondato da una o più famiglie 32 . I confratelli<br />

che avevano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> eleggere i loro amm<strong>in</strong>istratori dovevano farlo nel rispetto delle<br />

regole statutarie 33 . Gli ecclesiastici associati erano privi della voce attiva e passiva<br />

25 Guido Lan<strong>di</strong>, op. cit. p. 896.<br />

26 Rescritto del 9 luglio 1746, cfr. Giliberti, op. cit., p. 132.<br />

27 Cfr. Enrica Delle Donne Robertazzi, op. cit. p. 140.<br />

28 Rescritto del 15 maggio 1762; cfr. Giliberti, op. cit., p. 133.<br />

29 Rescritto dell’8 luglio 1747, ivi, p. 133.<br />

30 Rescritto del 2 agosto 1782, cfr. Giliberti, op. cit., p. 133.<br />

31 Rescritto del 12 gennaio 1742, ivi, p. 133.<br />

32 Rescritto del 12 gennaio 1742, ivi, p. 134. Sulle modalità <strong>di</strong> elezione degli amm<strong>in</strong>istratori nelle<br />

confraternite napoletane settecentesche ve<strong>di</strong> Daniele Casanova, Le strutture <strong>di</strong> governo, le<br />

procedure e i meccanismi elettorali all’<strong>in</strong>terno delle confraternite settecentesche, <strong>in</strong> Daniele<br />

Casanova (a cura <strong>di</strong>), Mestieri e devozione, cit, pp. 39-74.<br />

33 Rescritto del 6 luglio 1755, Cfr. Giliberti, op. cit., p. 135.

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