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Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana - Fedagri ...

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L’iscrizione delle imprese cooperative presso l’Albo è un atto dovuto ed un requisito<br />

indispensabile per l’acquisizione dello status della “mutualità prevalente” che consente<br />

di poter godere degli specifici benefici fiscali e delle agevolazioni di altra natura<br />

riservati alla <strong>cooperazione</strong> (box 1.1).<br />

Box 1.1 – Cooperative a mutualità prevalente: tratti essenziali<br />

La Carta costituzionale 3 ed il Codice civile 4 identificano nella mutualità il tratto distintivo della<br />

<strong>cooperazione</strong>. La cooperativa è quindi una società che opera con scopo mutualistico, la cui prerogativa<br />

è “fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a<br />

condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato 5 ”.<br />

Di fatto la sussistenza del carattere mutualistico nelle cooperative è affidato al soddisfacimento<br />

di un complesso di requisiti che debbono essere enunciati nell’atto costitutivo della cooperativa.<br />

Accanto alle storiche clausole mutualistiche (limiti all’erogazione dei dividendi, divieto della distribuibilità<br />

delle riserve durante la vita della società, disposizione della devoluzione del patrimonio<br />

a Fondi mutualistici di promozione e sviluppo della <strong>cooperazione</strong> in caso di scioglimento delle<br />

cooperative), secondo la recente riforma del diritto societario devono anche essere richiamate<br />

le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica coerentemente con l’interesse dei soci, attraverso<br />

la definizione delle modalità di ripartizione dei ristorni e delle competenze degli organi<br />

sociali (criteri di ammissione di nuovi soci, limiti alle deleghe del consiglio di amministrazione).<br />

Particolare importanza infine riveste secondo la nuova dottrina l’osservanza del requisito della<br />

prevalenza mutualistica, così come enunciato dagli articoli del codice civile di seguito riportati. Le<br />

cooperative agricole si definiscono quindi “a mutualità prevalente” quando “ la quantità o il valore<br />

dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale<br />

dei prodotti” (articolo 2513, ultimo comma). Al riguardo l’art.111 septies secondo paragrafo rafforza<br />

tale concetto stabilendo che “le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’articolo<br />

2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni<br />

di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice”. Esse si avvantaggiano dello specifico regime<br />

fiscale previsto per la <strong>cooperazione</strong> ed in particolare delle agevolazioni ai fini dell’imposta sul<br />

reddito delle società. Le cooperative che non rispettano il requisito della prevalenza sono invece<br />

definite “diverse” e non possono fruire delle agevolazioni tributarie salvo per la quota del 30%<br />

degli utili netti annuali a condizione che tale quota sia destinata a riserva indivisibile prevista dallo<br />

statuto.<br />

La riforma del diritto cooperativo non ha coinvolto i consorzi agrari, le banche popolari e gli istituti<br />

della <strong>cooperazione</strong> bancaria, per i quali valgono ancora le norme precedenti alla riforma del<br />

diritto societario, che non impongono il rispetto del criterio della prevalenza.<br />

3 La Carta costituzionale recita all’Art. 45 “La Repubblica riconosce la funzione sociale della <strong>cooperazione</strong><br />

a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.<br />

4 L’Art. 2511 del Codice civile definisce che “le cooperative sono società a capitale variabile con scopo<br />

mutualistico”.<br />

5 Relazione del Ministero di Grazia e Giustizia al Codice civile del 1942 (n. 1025).<br />

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