12.07.2015 Views

ACTA APOSTOLICAE SEDIS - Libr@rsi

ACTA APOSTOLICAE SEDIS - Libr@rsi

ACTA APOSTOLICAE SEDIS - Libr@rsi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

22 Acta Apostolicae Sedis - SupplementoRitenuta la opportunità di disciplinare su nuove basi il trattamentodi previdenza e di quiescenza del personale iscritto nel ruolo speciale ;Udito il parere del Consigliere generale dello Stato :ORDINAI oArt. 1. - Per i dipendenti iscritti nel ruolo speciale a far tempo dalgennaio 1954 il trattamento di previdenza e di quiescenza è stabilitocome appresso :a) assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti a mezzoiscrizione in Italia presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ;b) indennità di anzianità di servizio.Art. 2. - All'onere derivante dal trattamento previsto dal precedentearticolo, il dipendente concorre con un contributo pari al cinque percento della retribuzione mensile, esclusi gli assegni familiari.Art. 3. - L'indennità di anzianità di servizio è stabilita nella misura diuna retribuzione mensile, esclusi gli assegni familiari, goduta al momentodella cessazione del rapporto di lavoro, per ogni anno' di effettivoservizio prestato nel ruolo speciale.Le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolatein dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.Art. 4. - Se la cessazione dal servizio sia causata da licenziamentoa termini dell'art. 92 del Regolamento generale per i dipendenti dalloStato della Città del Vaticano, 20 giugno 1951, n. LXVI, l'indennitàdi anzianità non è corrisposta.Art. 5. - Ai dipendenti che, per ragione di età o per altri motivi,non possono essere assicurati presso l'Istituto Nazionale della PrevidenzaSociale, oltre l'indennità di anzianità di servizio è corrispostauna somma pari alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del cinqueper cento annuo, dei contributi assicurativi che si sarebbero dovutiversare al predetto Istituto.La somma è corrisposta per intero qualunque sia la causa che determinila cessazione del rapporto di lavoro.Art. 6. - Ai dipendenti iscritti nel ruolo speciale anteriormenteall'anno 1953, e per i quali sono state stipulate le polizze di assicurazionesulla vita e di capitalizzazione rispettivamente con l'Istituto Nazio-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!