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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali 1.1.2013<br />

Se un animale non biologico acquistato partorisce in un’azienda bio durante il periodo d’attesa, il giovane<br />

animale acquisisce lo stato di riconoscimento bio. (CMP 7/2006)<br />

La vendita di animali con la Gemma di conversione prima della certificazione e del riconoscimento come<br />

azienda in conversione non è possibile.<br />

4.4.4 Contratti di allevamento, allevamento per conto terzi e allevamento in<br />

comunità aziendali settoriali<br />

Le aziende biologiche possono allevare per conto terzi animali della specie bovina provenienti da un’azienda<br />

non gestita in regime biologico. Questi animali tuttavia devono ritornare nell’azienda di provenienza dopo un<br />

periodo stabilito contrattualmente. La commercializzazione biologica di questi animali è in ogni caso esclusa.<br />

a) Aziende bio allevano animali di altre aziende bio: nessuna limitazione (verbale UFAG– <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, gruppo<br />

di lavoro allevamento di animali bio, 20.3.2001).<br />

b) Aziende bio allevano animali di aziende non biologiche: è possibile a condizione che sia garantito che gli<br />

animali non biologici ritornino nell’azienda gestita in regime non biologico. Deve essere a disposizione un<br />

contratto di allevamento che garantisce che l’animale ritorna nell’azienda non biologica e che non viene<br />

commercializzato come animale biologico. Per tutti gli animali presenti nell’azienda bio vanno rispettate<br />

le disposizioni dell’Ordinanza bio (salvo quelle relative alla provenienza) (verbale UFAG – <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>,<br />

gruppo di lavoro allevamento di animali bio, 12.11.2000). L’animale non ottiene lo stato di riconoscimento<br />

bio nemmeno se rimane nell’azienda bio durante due anni (verbale UFAG – <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, gruppo di lavoro<br />

allevamento di animali bio, 23.8.2001).<br />

c) Sperma di tori ET e sperma sessato: gli animali da allevamento non biologici che dopo un periodo stabilito<br />

rientrano nell’azienda non biologica possono essere inseminati con sperma di tori ET e con sperma sessato.<br />

(CMP 2/2009 e CMP 4/2010).<br />

d) Aziende bio fanno allevare i loro animali in aziende non biologiche: dopo il rientro dall’azienda gestita<br />

in regime non biologico gli animali sono considerati animali non biologici acquistati e devono compiere i<br />

periodi d’attesa giusta art. 4.4.3, indipendentemente se l’animale durante l’allevamento è rimasto di proprietà<br />

dell’azienda bio. La ripresa inoltre è possibile solo nel limite della norma del 10 % per giovani animali.<br />

e) Rientro di animali da allevamento non biologici nelle aziende in conversione: Gli animali di un’azienda in<br />

conversione possono rientrare nell’azienda in conversione da un’azienda di allevamento non biologica se<br />

sono soddisfatte le seguenti condizioni (cumulative):<br />

– Il contratto di allevamento è stato stipulato prima della notifica di conversione.<br />

– Gli animali sono stati trasferiti nell’azienda biologica per l’allevamento prima dell’inizio della conversione.<br />

– Gli animali devono rientrare nell’azienda entro il periodo di conversione.<br />

– I termini d’attesa devono essere rispettati. (CMP 1/2012)<br />

4.4.5 Assenza degli animali dall’azienda di base (alpeggio e estivazione)<br />

4.4.5.1 Assenza degli animali dall’azienda di base<br />

Gli animali bio sono spesso spostati in altre aziende per lo sfruttamento del pascolo. Fintanto che tutte le<br />

aziende interessate sono gestite secondo l’Ordinanza <strong>Bio</strong> o secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> questo è senz’altro<br />

possibile e dovrebbe anche essere la norma. Tuttavia in numerosi casi esistono relazioni con aziende non bio<br />

che durano da decenni e alle quali non è possibile rinunciare senz’altro, vuoi a causa delle condizioni di proprietà,<br />

vuoi per altri motivi. In tal caso vi sono incertezze in merito allo stato degli animali e allo stato di commercializzazione<br />

dei prodotti. Giusta l’art. 15b dell’Ordinanza <strong>Bio</strong> gli animali bio mantengono il proprio stato di<br />

riconoscimento se l’estivazione avviene in aziende che soddisfano le esigenze della sezione 4 dell’Ordinanza<br />

sui contributi di estivazione (OCEst). In generale si può dire che grazie alle norme di legge oggi in vigore la<br />

gestione dei pascoli di estivazione e dei pascoli comunitari è rispettosa della natura: i concimi azotati apportati<br />

sono vietati e il trattamento delle malerbe su tutta la superficie è soggetto ad autorizzazione. La maggior parte<br />

delle superfici di estivazione è gestita in modo estensivo.<br />

Disposizioni<br />

Le tabelle contenute nell’art. 4.4.5.1 descrivono le diverse forme delle aziende e dello sfruttamento dei pascoli<br />

e informano inoltre sullo stato di riconoscimento degli animali e sullo stato di riconoscimento per la commercializzazione<br />

dei prodotti.<br />

Per tutte le varianti elencate nel presente capitolo occorre osservare le seguenti condizioni:<br />

< Gli animali appartengono all’azienda biologica e fanno ritorno alla stessa.<br />

< Gli animali possono far ritorno all’azienda bio entro il termine di prova (9 giorni) in caso di vendita. Gli<br />

animali mantengono lo stato di riconoscimento che avevano prima di lasciare l’azienda bio.<br />

< In tutti gli altri casi non elencati, gli animali bio perdono il loro stato di riconoscimento.<br />

< Le presenti norme valgono sia per la produzione di latte che per la produzione di carne.

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