PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
158<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />
1.11 Detergenti<br />
La scelta e l’impiego di detergenti vanno operati in modo da limitare al minimo i danni ambientali.<br />
1.12 Controllo degli organismi nocivi<br />
1.12.1 Introduzione<br />
Gli infestati del magazzino sono un problema con cui si vede confrontato chiunque trasformi o conservi generi<br />
alimentari. Giusta la legislazione sulle derrate alimentari ognuno è tenuto a vegliare affinché nella propria<br />
azienda queste non subiscano alcun deterioramento dovuto a organismi nocivi e se necessario ad adottare<br />
adeguati provvedimenti per eliminarli.<br />
La presente prescrizione disciplina:<br />
< quali aziende devono disporre di un sistema integrato per la lotta contro gli organismi nocivi<br />
< le misure di prevenzione da adottare per impedire un’infestazione nel magazzinaggio e nella trasformazione<br />
nell’azienda e in particolare dei prodotti Gemma<br />
< la lotta diretta contro gli organismi nocivi nella trasformazione e nel magazzinaggio di prodotti Gemma<br />
< la lotta contro gli organismi nocivi nei locali e negli impianti nei quali sono trasformati o immagazzinati<br />
prodotti Gemma<br />
< le misure che occorre adottare per escludere una contaminazione di prodotti Gemma<br />
La lotta contro gli organismi nocivi nelle aziende agricole Gemma è disciplinata nelle norme di attuazione della<br />
CMP (direttive, parte II, capitolo 2.6 e 4.1).<br />
Parassiti delle scorte nell’azienda agricola: i prodotti che figurano nell’elenco dei fattori di produzione possono<br />
essere impiegati senza permesso. Tutti gli altri prodotti non possono essere impiegati dal contadino, nemmeno<br />
per il trattamento locale. Questi trattamenti vanno eseguiti da una ditta riconosciuta e vanno autorizzati da <strong>Bio</strong><br />
<strong>Suisse</strong>. <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> tiene un elenco delle ditte autorizzate. (CMP 5/2006, 13.6.2006, p. 2.2)<br />
Il licenziatario è responsabile della lotta antiparassitaria nella sua azienda e presso le imprese per conto terzi<br />
da lui incaricate. Il licenziatario informa l’imprenditore per conto terzi e la ditta specializzata in lotta antiparassitaria<br />
in merito alla presente prescrizione e provvede affinché le ditte specializzate in lotta antiparassitaria<br />
rispettino la presente prescrizione nella sua azienda e nell’impresa per conto terzi.<br />
1.12.2 Sistemi di controllo degli organismi nocivi<br />
1.12.2.1 Chi necessita di quale sistema di controllo degli organismi nocivi?<br />
Ogni azienda deve disporre nel magazzinaggio e nella trasformazione di un sistema di controllo degli organismi<br />
nocivi adeguato alla situazione dell’azienda e documentarlo in modo completo. Vanno messi in atto i<br />
principi relativi alla lotta antiparassitaria (capitolo1).<br />
L’allegato 1 al presente capitolo offre un quadro generale dei sistemi necessari per le aziende. Le aziende con<br />
un elevato rischio di infestazione necessitano di un sistema di controllo degli organismi nocivi particolarmente<br />
esteso. Le seguenti aziende sono tenute a installare un sistema integrato per la lotta contro gli organismi nocivi<br />
(vedi art. 1.12.2.2):<br />
< aziende che eseguono estesi trattamenti contro gli organismi nocivi (vedi art. 1.12.4)<br />
< aziende che dispongono di una licenza per il magazzinaggio e/o la trasformazione di prodotti a base di<br />
cereali risp. prodotti essiccati (frutta secca, noci, spezie, erbe, tè, cacao, caffè, semi oleosi) (p. es. magazzini,<br />
mulini, panetterie).<br />
Le aziende che dispongono di condizioni alle quali gli organismi nocivi non possono svilupparsi (per esempio<br />
temperatura ambiente inferiore a 10 °C, sili sotto vetro di protezione) non sottostanno a questo obbligo.