04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 15 Mangimi<br />

227<br />

15.4.2 Mangimi singoli e materie prime<br />

I mangimi semplici e le materie prime contrassegnati con la Gemma devono essere costituiti nella misura del<br />

100 % da materie prime Gemma.<br />

15.4.3 Mangimi composti<br />

I mangimi composti contrassegnati con la Gemma «sostanze ausiliarie» devono essere costituiti nella misura del<br />

90 % almeno della sostanza organica da componenti di qualità Gemma.<br />

Per il calcolo della percentuale di componenti in riferimento alla sostanza organica vanno impiegati i valori di<br />

Agroscope Liebefeld Posieux, dell‘Istituto federale di ricerche per la produzione animale e lattiera, CH-1725<br />

Posieux (ALP). La stessa componente del foraggio non può essere impiegata contemporaneamente in qualità<br />

biologica e non biologica in un prodotto. Fanno eccezione quantità minime di componenti senza scopo di<br />

nutrizione in miscele già pronte.<br />

15.4.4 Materie prime di qualità biologica<br />

Se singoli prodotti agricoli non sono disponibili in qualità Gemma in quantità e qualità sufficienti, <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />

può permettere tramite un permesso speciale l‘impiego di prodotti (in seguito denominata qualità bio) che<br />

corrispondono all‘OrdB, al RegB-UE o a una qualità equivalente, ma non alle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />

Le componenti in qualità bio per il calcolo della percentuale della sostanza organica sono considerati prodotti<br />

Gemma.<br />

15.4.5 Prodotti da aziende in conversione<br />

Componenti singole provenienti da aziende in conversione possono essere impiegate in maniera illimitata.<br />

Sono riprese le limitazioni e le prescrizioni di dichiarazione dell‘Ordinanza federale sull‘agricoltura biologica<br />

per l‘impiego di prodotti da aziende in conversione.<br />

I prodotti provenienti da aziende in conversione per il calcolo della percentuale della sostanza organica sono<br />

considerati prodotti Gemma.<br />

15.4.6 Additivi per l‘alimentazione degli animali<br />

Gli additivi ammessi nell‘alimentazione degli animali sono elencati in modo esaustivo nel capitolo 5 «Additivi<br />

autorizzati (Lista positiva)».<br />

Gli additivi non devono contenere organismi geneticamente modificati (OGM) rispettivamente non devono<br />

essere stati prodotti con l‘aiuto di organismi geneticamente modificati (OGM). Sono da considerare in particolare<br />

le vitamine.<br />

Nel caso di aggiunta di vitamine e di sostanze minerali non devono essere superati i tenori massimi della lista<br />

dei foraggi <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>/ALP/FiBL.<br />

15.4.7 Mangimi complementari e minerali<br />

I mangimi che non hanno per scopo l’alimentazione (mangimi complementari, mangimi minerali) devono pure<br />

adempiere i requisiti dell’elenco dei mangimi <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>/ALP/FiBL e sono inseriti come lista positiva nell’elenco<br />

delle sostanze ausiliarie del FiBL.<br />

15.4.8 Mangimi per pesci<br />

Per motivi di qualità e sanitari il tenore di grasso del foraggio non deve superare il 15 %.<br />

Quali additivi coloranti del foraggio (trota salmonata) vanno impiegate sostanze naturali (p. es. gusci di<br />

gamberetti, lievito di phaffia). L’impiego di questi additivi va dichiarato alla vendita dei pesci.<br />

Per il resto per quanto riguarda il foraggio valgono i cap. 4.2 e 5.8 nella parte II di queste direttive. Per il<br />

foraggio «sostanze ausiliarie» vale la prescrizione corrispondente. La farina/l’olio di pesce corrispondente al<br />

cap. 5.8 è considerata parte Gemma. In compenso tutte le componenti vegetali del foraggio devono essere di<br />

qualità Gemma.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!