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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche 1.1.2013<br />

5 Attività di raccolta<br />

Sull’attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:<br />

< procedimento di raccolta dalla pianificazione alla raccolta, all’immagazzinamento, alla trasformazione e<br />

alla vendita<br />

< rapporto della raccolta (raccoglitore, quantità, data)<br />

< qualificazione e formazione dei raccoglitori (conoscenza delle norme vigenti, dei confini dell’area, della<br />

tecnica di raccolta, dell’intensità di sfruttamento, del periodo di raccolta, ecc.)<br />

< identità dei responsabili principali della raccolta<br />

< nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte.<br />

Devono essere inoltre a disposizione i seguenti documenti inerenti all’attività di raccolta:<br />

< permesso di raccolta (se previsto dalla legge)<br />

< elenco dei raccoglitori.<br />

I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, il responsabile della raccolta deve informare<br />

in merito. La raccolta di piante protette è vietata.<br />

6 Trasformazione e immagazzinamento<br />

La trasformazione e l’immagazzinamento di piante selvatiche vanno descritti in modo completo. Valgono le<br />

prescrizioni nella parte III in queste direttive, in particolare i requisiti specifici dei prodotti nel capitolo 4 «Frutta,<br />

verdura, erbe, funghi e germogli».<br />

Se le piante selvatiche sono trasformate da terzi, il trasformatore per conto terzi deve essere controllato e certifi-<br />

cato secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />

7 Stabilità dell’habitat e biodiversità<br />

L’attività di raccolta dev’essere ecologicamente sostenibile. Essa è considerata tale se la stabilità dell’habitat e<br />

la biodiversità non sono pregiudicate.<br />

La valutazione della sostenibilità va effettuata di caso in caso. Per la valutazione della sicurezza ecologica<br />

devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:<br />

< Descrizione completa della zona;<br />

< Parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori, ecc.);<br />

< Intensità di sfruttamento nell’area di raccolta;<br />

< Altre attività di raccolta nella stessa area.<br />

Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente.<br />

8 Procedura di controllo<br />

L’area di raccolta nonché l’eventuale immagazzinamento e la trasformazione sono soggetti per analogia alla<br />

procedura di controllo giusta il capitolo 2 nella parte I delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />

Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati al punto 4–7.

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