PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche 1.1.2013<br />
5 Attività di raccolta<br />
Sull’attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:<br />
< procedimento di raccolta dalla pianificazione alla raccolta, all’immagazzinamento, alla trasformazione e<br />
alla vendita<br />
< rapporto della raccolta (raccoglitore, quantità, data)<br />
< qualificazione e formazione dei raccoglitori (conoscenza delle norme vigenti, dei confini dell’area, della<br />
tecnica di raccolta, dell’intensità di sfruttamento, del periodo di raccolta, ecc.)<br />
< identità dei responsabili principali della raccolta<br />
< nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte.<br />
Devono essere inoltre a disposizione i seguenti documenti inerenti all’attività di raccolta:<br />
< permesso di raccolta (se previsto dalla legge)<br />
< elenco dei raccoglitori.<br />
I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, il responsabile della raccolta deve informare<br />
in merito. La raccolta di piante protette è vietata.<br />
6 Trasformazione e immagazzinamento<br />
La trasformazione e l’immagazzinamento di piante selvatiche vanno descritti in modo completo. Valgono le<br />
prescrizioni nella parte III in queste direttive, in particolare i requisiti specifici dei prodotti nel capitolo 4 «Frutta,<br />
verdura, erbe, funghi e germogli».<br />
Se le piante selvatiche sono trasformate da terzi, il trasformatore per conto terzi deve essere controllato e certifi-<br />
cato secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />
7 Stabilità dell’habitat e biodiversità<br />
L’attività di raccolta dev’essere ecologicamente sostenibile. Essa è considerata tale se la stabilità dell’habitat e<br />
la biodiversità non sono pregiudicate.<br />
La valutazione della sostenibilità va effettuata di caso in caso. Per la valutazione della sicurezza ecologica<br />
devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:<br />
< Descrizione completa della zona;<br />
< Parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori, ecc.);<br />
< Intensità di sfruttamento nell’area di raccolta;<br />
< Altre attività di raccolta nella stessa area.<br />
Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente.<br />
8 Procedura di controllo<br />
L’area di raccolta nonché l’eventuale immagazzinamento e la trasformazione sono soggetti per analogia alla<br />
procedura di controllo giusta il capitolo 2 nella parte I delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />
Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati al punto 4–7.