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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali 1.1.2013<br />

4.5.2 Numero dei trattamenti<br />

Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno civile più di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari<br />

allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento terapeutico* se il loro ciclo<br />

di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere<br />

venduti come biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell’art. 4.4.3.<br />

Non sono considerati i trattamenti in caso di vaccinazioni, lotta antiparassitaria, anestesia per castrazione e<br />

applicazione di anelli (giusta art.4.5.4) nonché trattamenti nell’ambito della lotta contro le epizoozie prescritta<br />

dallo Stato.<br />

Numero massimo di trattamenti: un trattamento può comprendere diverse applicazioni per lo stesso caso. Più di<br />

tre trattamenti all’anno avranno conseguenze, il numero massimo di trattamenti senza limitazioni della commercializzazione<br />

è pertanto tre. Fa stato l’anno civile. In caso di ricaduta breve tempo dopo il primo trattamento,<br />

che richiede pertanto un nuovo trattamento, il primo trattamento e il trattamento della ricaduta possono essere<br />

considerati un solo trattamento. Nel singolo caso occorre, se necessario, verificare con il veterinario se si tratta<br />

di una ricaduta o meno.<br />

*Definizione di trattamento: un trattamento può includere diverse somministrazioni per uno stesso caso di<br />

malattia. La competenza di decidere che cosa è considerato un trattamento spetta al veterinario curante (lettera<br />

informativa UFAG 1/01 sull’attuazione dell’Ordinanza <strong>Bio</strong>).<br />

4.5.3 Termini d’attesa<br />

Sono esclusi dal doppio periodo d’attesa prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di<br />

un’affezione alla mammella. Prima dell’impiego di prodotti per l’asciutta va eseguita un’analisi batteriologica<br />

del latte.<br />

La commercializzazione del latte, una volta trascorso il periodo d’attesa semplice in caso di trattamenti, può<br />

essere convenzionale. Il latte può essere commercializzato come convenzionale anche durante il periodo<br />

d’attesa di animali provenienti da aziende non biologiche (p. es. 6 mesi per bovini che rientrano nel limite<br />

del 10 % per l’acquisto convenzionale). Se un’azienda commercializza come convenzionale l’intera quantità<br />

di latte può commercializzare il latte degli animali che devono rispettare un periodo d’attesa assieme al latte<br />

restante. Se la raccolta del latte avviene temporaneamente in regime convenzionale (p. es. a causa di eccedenza<br />

d’offerta), ma il latte viene fatturato come latte bio, vanno interamente rispettati tutti i periodi d’attesa.<br />

Ciò è necessario perché l’acquirente di latte bio può immettere il latte in ogni momento nel canale bio. (CMP<br />

8/2005)<br />

4.5.4 Provvedimenti zootecnici<br />

Gli interventi come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle<br />

ali del pollame, la castrazione di galli, la decornazione di animali adulti e l’utilizzazione di anelli nasali per<br />

suini sono vietati.<br />

In casi fondati sono ammesse le seguenti operazioni:<br />

< La decornazione di animali adulti per ragioni di sicurezza, per quanto sia effettuata a regola d’arte da un<br />

veterinario, sotto anestesia, e non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.<br />

Per determinati animali sono autorizzati gli interventi seguenti:<br />

< mozzare la coda, se per gli agnelli non possono essere evitati casi di diarrea dovuti al foraggiamento<br />

(alpeggio) e il taglio del pelo non si rivela sufficiente;<br />

< la decornazione sotto anestesia di giovani animali, se necessaria per ragioni di sicurezza;<br />

< la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti.<br />

Esperimenti pratici nel campo della vaccinazione contro l’odore di verro sono vietati nelle aziende <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />

4.5.5 Prodotti ammessi<br />

Impiego di prodotti liquidi applicati sul dorso degli animali (prodotti «pour on»): i prodotti ammessi figurano<br />

nell’elenco dei fattori di produzione del FiBL (elenco sostanze ausiliarie). L’impiego di altri prodotti per casi<br />

problematici è possibile solo su prescrizione del veterinario. L’iscrizione dei prodotti prescritti dal veterinario<br />

nel registro dei trattamenti è obbligatoria. (CMP 4/2000)<br />

L’impiego di latte in polvere non biologico a scopi terapeutici è ammesso a condizione che sia concordato con<br />

il veterinario per ogni singolo animale e che sia iscritto nel registro dei trattamenti. Al termine del trattamento<br />

i resti del latte in polvere non biologico non possono essere utilizzati per il normale foraggiamento. (CMP<br />

6/2011)

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