PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale 1.1.2013<br />
Per le attività non agricole non vi sono limitazioni. La trasformazione, risp. il commercio di prodotti agricoli<br />
non biologici nel quadro di un’attività accessoria nell’azienda Gemma è possibile. Le condizioni precise sono<br />
disciplinate nella parte III, cap. 17 «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta».<br />
1.1.7 Partecipazioni<br />
La direzione aziendale di un’azienda Gemma non deve avere una funzione direttiva in un’azienda agricola<br />
non biologica, in un’azienda con allevamento di bestiame industriale o in una parte di un’azienda non biologica<br />
(per funzione direttiva si intende diritto di partecipazione alle decisioni aziendali, competenze finanziarie<br />
o simili).<br />
La partecipazione puramente finanziaria della direzione aziendale di un’azienda Gemma (p. es. comunità<br />
ereditaria, SA, ecc.) a un’azienda non biologica non è vietata.<br />
1.1.8 Alpeggio ed estivazione<br />
1.1.8.1 Alpi comunitarie o cooperative<br />
Le aziende d’estivazione Gemma (secondo l’ordinanza sulla terminologia agricola) sono aziende comunitarie<br />
o cooperative e che quindi non sono attribuibili ad una singola azienda o ad una comunità aziendale.<br />
Le aziende di estivazione Gemma sono controllate annualmente. La cooperativa o la corporazione deve designare<br />
una persona responsabile (gestore dell’alpe) per ogni azienda di estivazione. Questa persona deve<br />
conoscere le direttive e seguire corsi di perfezionamento in materia di agricoltura biologica. Per le aziende di<br />
estivazione vale un periodo di conversione di due anni.<br />
Il contratto di produzione viene sempre stipulato con il gestore dell’azienda d’estivazione (secondo l’ordinanza<br />
sulla terminologia agricola). All’interno di una corporazione singole aziende d’estivazione possono essere<br />
convertite e altre no; esse devono tuttavia essere chiaramente separate.<br />
Annuncio aziende di estivazione<br />
Le aziende di estivazione indipendenti (alpi Gemma) possono essere annunciate entro il giorno di riferimento<br />
del rilevamento primaverile dei dati aziendali inerenti ai programmi di pagamenti diretti all’inizio di maggio.<br />
1.1.8.2 Aziende d’estivazione private<br />
Le aziende d’estivazione private sono considerate facenti parte dell’azienda agricola del gestore e controllate<br />
assieme ad essa. Esse vanno gestite in regime biologico (principio della conversione integrale dell’azienda).<br />
Un’azienda d’estivazione è considerata alpe privata quando gli edifici sono di proprietà o in affitto di<br />
un’azienda/ di una comunità aziendale o quando sulla scorta di altri diritti per un tempo indeterminato gli<br />
edifici e il terreno vengono usati esclusivamente da una determinata azienda.<br />
Per aziende d’estivazione con edifici privati o assegnati per un determinato periodo di tempo ad un gestore<br />
e con pascolo comunitario vale la seguente normativa: il gregge del malgaro può essere riconosciuto solo se<br />
sull’intero pascolo comunitario vige un divieto completo e stabilito per contratto di impiego di concimi chimici<br />
di sintesi e erbicidi. In caso di diritto di pascolo rotante, la CMP decide in merito allo stato di riconoscimento<br />
dei prodotti.<br />
Azienda pastorizia: se un contadino Gemma è obbligato per contratto a eseguire trattamenti pianta per pianta<br />
contro i romici sulle superfici di estivazione dei proprietari dell’alpe (p. es. cooperativa alpestre) ciò è tollerato.<br />
Nell’azienda Gemma del pastore tuttavia non possono essere depositati o addirittura impiegati prodotti fitosanitari<br />
non ammessi. Il proprietario deve acquistare e stoccare tali prodotti. (CMP 7/2005)