PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale 1.1.2013<br />
1.5.2.2 Requisiti formali<br />
La comunità aziendale deve rispettare l’articolo 10 dell’Ordinanza sulla terminologia agricola.<br />
Il capoazienda dell’azienda precedentemente convenzionale deve frequentare nel corso del primo anno di<br />
conversione il corso d’introduzione prescritto nei principi di questo capitolo.<br />
Come nel caso della coltivazione di nuove superfici, le particelle mantengono lo stato di riconoscimento<br />
dell’azienda precedente. Le particelle della parte convenzionale vanno convertite normalmente (IC1, IC2).<br />
Dal piano delle particelle deve risultare chiaramente lo stato di riconoscimento delle singole particelle.<br />
Gli animali mantengono lo stato di riconoscimento dell’azienda precedente. Dal registro del patrimonio zootecnico<br />
deve risultare chiaramente lo stato di riconoscimento dei singoli animali.<br />
1.5.2.3 Commercializzazione dei prodotti<br />
I prodotti vegetali hanno lo stato di riconoscimento delle relative particelle. Nel caso di produzione parallela su<br />
particelle con uno stato di riconoscimento diverso, l’intera produzione dovrà essere venduta con lo stato di riconoscimento<br />
più basso (conformemente alla prescrizione «Coltivazione di nuove superfici» giusta il cap. 1.4).<br />
Per la commercializzazione dei prodotti animali fa stato la parte di foraggio in conversione nella razione,<br />
valgono le disposizioni del cap. 4.2.<br />
Gli animali mantengono il rispettivo stato di riconoscimento. Essi sono considerati animali bio se adempiono le<br />
condizioni del cap. 4.4 delle direttive.<br />
1.5.2.4 Scioglimento della comunità aziendale<br />
Lo scioglimento della CA va notificato immediatamente all’organizzazione di certificazione. Se la CA viene<br />
sciolta prima del termine di 4 anni senza cause esterne, la CMP deve verificare se si tratta di un caso di elusione<br />
del periodo di conversione e quindi dell’ottenimento di un maggior valore bio con l’inganno. A seconda<br />
del risultato sarà richiesto dalle aziende partecipi alla CA il rimborso in parti proporzionali del maggior valore<br />
acquisito.<br />
1.5.3 Comunità per la tenuta di animali (CTA)<br />
Contrariamente a una CA le aziende partner di una CTA sono sempre considerate due aziende indipendenti<br />
dal punto di vista del diritto in materia di controllo. Non è più possibile fondare una CTA tra un‘azienda<br />
Gemma e un‘azienda non biologica. Le aziende partner devono accordarsi per la stessa ditta di controllo.<br />
1.5.4 Altre forme di collaborazione<br />
Altre forme di collaborazione concernenti l’avvicendamento, l’allevamento, lo scambio di sostanze nutritive e le<br />
superfici di compensazione ecologica tra aziende Gemma e aziende convenzionali vanno notificate all’ente di<br />
certificazione all’inizio dell’anno di controllo allegando il relativo contratto per la valutazione e l’approvazione.<br />
Le forme di collaborazione tra aziende Gemma vanno notificate unicamente se la collaborazione interessa<br />
prescrizioni delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, della prova che le esigenze ecologiche sono soddisfatte e/o dell’Ordinanza<br />
<strong>Bio</strong>. La notifica deve avvenire entro il 1° gennaio. Non sono possibili comunità di superfici di compensazione<br />
ecologica. I contratti esistenti andavano adeguati entro il 31.12.2006.