04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

44<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale 1.1.2013<br />

1.5.2.2 Requisiti formali<br />

La comunità aziendale deve rispettare l’articolo 10 dell’Ordinanza sulla terminologia agricola.<br />

Il capoazienda dell’azienda precedentemente convenzionale deve frequentare nel corso del primo anno di<br />

conversione il corso d’introduzione prescritto nei principi di questo capitolo.<br />

Come nel caso della coltivazione di nuove superfici, le particelle mantengono lo stato di riconoscimento<br />

dell’azienda precedente. Le particelle della parte convenzionale vanno convertite normalmente (IC1, IC2).<br />

Dal piano delle particelle deve risultare chiaramente lo stato di riconoscimento delle singole particelle.<br />

Gli animali mantengono lo stato di riconoscimento dell’azienda precedente. Dal registro del patrimonio zootecnico<br />

deve risultare chiaramente lo stato di riconoscimento dei singoli animali.<br />

1.5.2.3 Commercializzazione dei prodotti<br />

I prodotti vegetali hanno lo stato di riconoscimento delle relative particelle. Nel caso di produzione parallela su<br />

particelle con uno stato di riconoscimento diverso, l’intera produzione dovrà essere venduta con lo stato di riconoscimento<br />

più basso (conformemente alla prescrizione «Coltivazione di nuove superfici» giusta il cap. 1.4).<br />

Per la commercializzazione dei prodotti animali fa stato la parte di foraggio in conversione nella razione,<br />

valgono le disposizioni del cap. 4.2.<br />

Gli animali mantengono il rispettivo stato di riconoscimento. Essi sono considerati animali bio se adempiono le<br />

condizioni del cap. 4.4 delle direttive.<br />

1.5.2.4 Scioglimento della comunità aziendale<br />

Lo scioglimento della CA va notificato immediatamente all’organizzazione di certificazione. Se la CA viene<br />

sciolta prima del termine di 4 anni senza cause esterne, la CMP deve verificare se si tratta di un caso di elusione<br />

del periodo di conversione e quindi dell’ottenimento di un maggior valore bio con l’inganno. A seconda<br />

del risultato sarà richiesto dalle aziende partecipi alla CA il rimborso in parti proporzionali del maggior valore<br />

acquisito.<br />

1.5.3 Comunità per la tenuta di animali (CTA)<br />

Contrariamente a una CA le aziende partner di una CTA sono sempre considerate due aziende indipendenti<br />

dal punto di vista del diritto in materia di controllo. Non è più possibile fondare una CTA tra un‘azienda<br />

Gemma e un‘azienda non biologica. Le aziende partner devono accordarsi per la stessa ditta di controllo.<br />

1.5.4 Altre forme di collaborazione<br />

Altre forme di collaborazione concernenti l’avvicendamento, l’allevamento, lo scambio di sostanze nutritive e le<br />

superfici di compensazione ecologica tra aziende Gemma e aziende convenzionali vanno notificate all’ente di<br />

certificazione all’inizio dell’anno di controllo allegando il relativo contratto per la valutazione e l’approvazione.<br />

Le forme di collaborazione tra aziende Gemma vanno notificate unicamente se la collaborazione interessa<br />

prescrizioni delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, della prova che le esigenze ecologiche sono soddisfatte e/o dell’Ordinanza<br />

<strong>Bio</strong>. La notifica deve avvenire entro il 1° gennaio. Non sono possibili comunità di superfici di compensazione<br />

ecologica. I contratti esistenti andavano adeguati entro il 31.12.2006.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!