PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali<br />
111<br />
Se una giovenca Gemma o una vacca Gemma partorisce nell’azienda non biologica del commerciante di<br />
bestiame entro i 14 giorni, il vitello mantiene lo stato di riconoscimento bio se entro tale intervallo è venduto ad<br />
un’azienda Gemma. (CMP 8/2005)<br />
Commercio di bestiame da macello<br />
Gli animali Gemma acquistati da un commerciante di bestiame con licenza Gemma a mercati pubblici sorvegliati<br />
di animali da macello possono essere stabulati nella stalla del commerciante di bestiame o del mercato<br />
per al massimo 3 giorni (72 ore) senza essere privati dello stato di riconoscimento Gemma. Questa deroga<br />
vale solo per il bestiame grosso (vacche VK e RV, tori più vecchi MA, manze RG, tori MT, buoi OB), pecore e<br />
agnelli ma non per vitelli KV e per tutti gli animali bio non acquistati a mercati pubblici.<br />
L’azienda commerciale deve partecipare a un programma che vieta il foraggiamento OGM, p. es. GQ carne svizzera.<br />
Commercio di vacche non biologiche<br />
Vedi art. 1.1.5.2 nella prescrizione «Globalità aziendale».<br />
4.5 Salute degli animali<br />
In caso di ferimento o di malattia gli animali vanno curati. Sono da preferire rimedi naturali e metodi di cura<br />
della medicina complementare a condizione che sia empiricamente riscontrabile un effetto terapeutico reale<br />
sulla specie animale e il morbo di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento. Su ordine del veterinario è lecito<br />
ricorrere a cure allopatiche chimiche di sintesi (trattamenti con sostanze chimiche di sintesi che agiscono direttamente<br />
sull’agente patogeno) se i metodi della medicina complementare si rivelano inefficaci per combattere<br />
la malattia o trattare la ferita. Esse vanno iscritte chiaramente e in modo indelebile nel registro di stalla.<br />
Il periodo d’attesa fra l’ultima somministrazione di un medicamento allopatico chimico di sintesi e il ricavo di<br />
prodotti provenienti di un animale trattato, richiede di principio il doppio del periodo d’attesa prescritto dalla<br />
legge indicato sull’imballaggio.<br />
La somministrazione profilattica di medicamenti allopatici ottenuti per sintesi chimica, di antibiotici e di ormoni<br />
è vietata.<br />
Gli interventi di tipo zootecnico vanno limitati al minimo e vanno eseguiti all’età più appropriata degli animali<br />
da personale qualificato.<br />
4.5.1 Trattamenti preventivi<br />
I medicamenti chimici di sintesi possono essere impiegati unicamente d’intesa con il veterinario e vanno iscritti<br />
nel registro dei trattamenti. In particolare è vietata la somministrazione a titolo profilattico (per esempio aggiunta<br />
al foraggio). Per i cavalli in pensione il registro dei trattamenti veterinari non deve essere presentato.<br />
La vaccinazione contro la coccidiosi è ammessa nell’allevamento di pollame. L’impiego di coccidiostatici,<br />
l’iniezione profilattica di ferro ai suini nonché l’utilizzazione di ormoni o di sostanze analoghe per controllare la<br />
riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate. Tuttavia gli ormoni<br />
possono essere somministrati ad un singolo animale nell’ambito di un trattamento veterinario terapeutico. Su<br />
prescrizione del veterinario sono ammesse le cure vermifughe e le vaccinazioni con prodotti chimici di sintesi.<br />
Gli animali trattati devono essere in ogni momento chiaramente identificabili. Per la disinfezione dei capezzoli<br />
sono ammessi i prodotti che figurano nell’elenco ALP.<br />
Non è permesso nemmeno il trattamento profilattico degli animali sull’alpe. Il personale presente sull’alpe<br />
dovrà provare mediante il registro dei trattamenti che i trattamenti sono stati eseguiti solo su animali che hanno<br />
presentato dei problemi. La responsabilità del rispetto di questa disposizione spetta al proprietario degli animali.<br />
Il trattamento profilattico di tutti gli animali alpeggiati è contrario alle direttive.<br />
I prodotti per l’asciutta chimici di sintesi sono medicamenti contenenti antibiotici e pertanto non possono essere<br />
utilizzati a titolo profilattico; ciò significa che deve essere a disosizione un rapporto dell’analisi batteriolgica.<br />
Ciò vale anche per animali Gemma alpeggiati su alpi non gestite in regime biologico.<br />
L’uso di boli per la sverminazione a lungo termine è considerato somministrazione profilattica di un prodotto<br />
chemioteraopico e in linea di massima è vietato. I boli possono essere impiegati su alpi e pascoli comunitari<br />
laddove ciò è prescritto. La sverminazione è possibile in caso di verminosi se il veterinario attesta l’infestazione.<br />
4.5.2 Numero dei trattamenti<br />
Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno civile più di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari<br />
allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento terapeutico* se il loro ciclo<br />
di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere<br />
venduti come biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell’art. 4.4.3.