PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali<br />
129<br />
5.7.1.4 Rimonte e conigli da ingrasso<br />
Gli animali da ingrasso propri e acquistati devono soddisfare tutti i requisiti contenuti negli art. 5.7.1 e 5.7.1.3<br />
di queste prescrizioni. Le rimonte vanno allevate come animali da ingrasso.<br />
Ogni impianto deve disporre di una zona di ritiro (contatto visivo interrotto) con pareti fisse in cui gli animali<br />
possono ritirarsi per riposare o in caso di disturbo.<br />
L’acquisto di rimonte da allevamento fino a 80 giorni d’età è ammesso fino al 31.12.2001. A partire da questa<br />
data entra in vigore il cap. 4.4 di queste direttive.<br />
Fino all’età di 60 giorni sono ammessi al massimo 60 animali per gruppo da ingrasso. Per conigli da ingrasso<br />
che oltrepassano questa età sono ammessi al massimo 15 animali per gruppo.<br />
5.7.1.5 Tenuta in conigliere convenzionali (allevamento in gabbie)<br />
L’allevamento di conigli in conigliere convenzionali in aziende bio Gemma non è più tollerato. Gli allevamenti<br />
di conigli destinati esclusivamente allo svago e al proprio consumo devono adempiere per analogia i requisiti<br />
SSRA. Ciò significa che per questi conigli è possibile costruire in una conigliera convenzionale, collegando due<br />
o più scompartimenti e inserendo una superficie rialzata, un sistema che adempie i requisiti. Le misure minime<br />
per animale definite all’art. 5.7.1.1 vanno tuttavia rispettate.<br />
I requisiti speciali dell’Ordinanza sulla protezione degli animali per i conigli in gabbie vanno rispettati come<br />
condizioni di tenuta minime. Le gabbie devono essere provviste di lettiera. Non vi sono termini di transizione.<br />
Le disposizioni generali del cap. 4.2 sul foraggiamento vanno rispettate. Gli animali devono avere a disposizione<br />
regolarmente, almeno una volta alla settimana, un luogo (sfogo all’aperto o coperto) per potersi muovere<br />
liberamente.<br />
Osservazione: presso l’Ufficio federale di veterinaria (www.bvet.ch/tierschutz) è ottenibile un opuscolo contenente<br />
preziose raccomandazioni sull’allevamento di conigli.<br />
5.7.2 Foraggiamento<br />
Tutti i conigli devono avere a disposizione in ogni momento sufficiente foraggio grezzo di buona qualità. Gli<br />
animali vanno foraggiati per principio unicamente con prodotti vegetali. Foraggio concentrato e miscele di<br />
foraggio devono corrispondere ai requisiti <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. I conigli devono sempre avere a disposizione acqua<br />
fresca e pulita.<br />
Le attrezzature di foraggiamento devono essere ben accessibili agli animali, di facile pulizia e sistemati in<br />
modo che possano difficilmente essere sporcati con feci o urina. Gli animali non devono potersi ferire.<br />
5.7.3 Misure zootecniche<br />
La castrazione dei conigli maschi non è ammessa per i gruppi da ingrasso.<br />
5.8 Pesci commestibili<br />
I principi generali della produzione animale (cap. 4) valgono per analogia anche per quanto riguarda<br />
l’allevamento di pesci commestibili, con particolare riferimento agli articoli in merito al foraggiamento, alla<br />
provenienza e la salute degli animali.<br />
Nella produzione di pesci occorre badare a non disturbare l’equilibrio ecologico, a non mettere in pericolo<br />
popolazioni naturali e a rispettare i principi di base della produzione sostenibile.<br />
Vanno rispettate le esigenze specifiche della specie dei pesci (stagno/impianto, struttura dell’ambiente vitale,<br />
densità di occupazione, qualità dell’acqua, ecc.).<br />
Durante l’allevamento, il trasporto e l’uccisione i pesci non vanno esposti a inutile stress.<br />
In linea di principio vanno allevate solo specie indigene adatte alle condizioni regionali. Le eccezioni richiedono<br />
un permesso speciale e sono vincolate a condizioni particolari. Non possono essere impiegati pesci<br />
modificati geneticamente o pesci triploidi. Sia i genitori sia gli avannotti non devono essere o essere stati trattati<br />
con antibiotici, stimolatori della crescita o ormoni.<br />
È ammesso nutrire i salmonidi e altre specie di pesci carnivori con farina e olio di pesce. La farina/l‘olio di<br />
pesce deve provenire da scarti della trasformazione di pesci commestibili o da pescicoltura e pesca di provata<br />
sostenibilità.<br />
L’intero impianto di piscicoltura deve produrre pesci biologici. La produzione parallela di pesci biologici e non<br />
biologici non è ammessa. Il capitolo 1 in questa parte sulla conversione e il capitolo 2 nella parte I di queste<br />
direttive sul controllo e riconoscimento vanno rispettati per analogia.