04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali<br />

129<br />

5.7.1.4 Rimonte e conigli da ingrasso<br />

Gli animali da ingrasso propri e acquistati devono soddisfare tutti i requisiti contenuti negli art. 5.7.1 e 5.7.1.3<br />

di queste prescrizioni. Le rimonte vanno allevate come animali da ingrasso.<br />

Ogni impianto deve disporre di una zona di ritiro (contatto visivo interrotto) con pareti fisse in cui gli animali<br />

possono ritirarsi per riposare o in caso di disturbo.<br />

L’acquisto di rimonte da allevamento fino a 80 giorni d’età è ammesso fino al 31.12.2001. A partire da questa<br />

data entra in vigore il cap. 4.4 di queste direttive.<br />

Fino all’età di 60 giorni sono ammessi al massimo 60 animali per gruppo da ingrasso. Per conigli da ingrasso<br />

che oltrepassano questa età sono ammessi al massimo 15 animali per gruppo.<br />

5.7.1.5 Tenuta in conigliere convenzionali (allevamento in gabbie)<br />

L’allevamento di conigli in conigliere convenzionali in aziende bio Gemma non è più tollerato. Gli allevamenti<br />

di conigli destinati esclusivamente allo svago e al proprio consumo devono adempiere per analogia i requisiti<br />

SSRA. Ciò significa che per questi conigli è possibile costruire in una conigliera convenzionale, collegando due<br />

o più scompartimenti e inserendo una superficie rialzata, un sistema che adempie i requisiti. Le misure minime<br />

per animale definite all’art. 5.7.1.1 vanno tuttavia rispettate.<br />

I requisiti speciali dell’Ordinanza sulla protezione degli animali per i conigli in gabbie vanno rispettati come<br />

condizioni di tenuta minime. Le gabbie devono essere provviste di lettiera. Non vi sono termini di transizione.<br />

Le disposizioni generali del cap. 4.2 sul foraggiamento vanno rispettate. Gli animali devono avere a disposizione<br />

regolarmente, almeno una volta alla settimana, un luogo (sfogo all’aperto o coperto) per potersi muovere<br />

liberamente.<br />

Osservazione: presso l’Ufficio federale di veterinaria (www.bvet.ch/tierschutz) è ottenibile un opuscolo contenente<br />

preziose raccomandazioni sull’allevamento di conigli.<br />

5.7.2 Foraggiamento<br />

Tutti i conigli devono avere a disposizione in ogni momento sufficiente foraggio grezzo di buona qualità. Gli<br />

animali vanno foraggiati per principio unicamente con prodotti vegetali. Foraggio concentrato e miscele di<br />

foraggio devono corrispondere ai requisiti <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. I conigli devono sempre avere a disposizione acqua<br />

fresca e pulita.<br />

Le attrezzature di foraggiamento devono essere ben accessibili agli animali, di facile pulizia e sistemati in<br />

modo che possano difficilmente essere sporcati con feci o urina. Gli animali non devono potersi ferire.<br />

5.7.3 Misure zootecniche<br />

La castrazione dei conigli maschi non è ammessa per i gruppi da ingrasso.<br />

5.8 Pesci commestibili<br />

I principi generali della produzione animale (cap. 4) valgono per analogia anche per quanto riguarda<br />

l’allevamento di pesci commestibili, con particolare riferimento agli articoli in merito al foraggiamento, alla<br />

provenienza e la salute degli animali.<br />

Nella produzione di pesci occorre badare a non disturbare l’equilibrio ecologico, a non mettere in pericolo<br />

popolazioni naturali e a rispettare i principi di base della produzione sostenibile.<br />

Vanno rispettate le esigenze specifiche della specie dei pesci (stagno/impianto, struttura dell’ambiente vitale,<br />

densità di occupazione, qualità dell’acqua, ecc.).<br />

Durante l’allevamento, il trasporto e l’uccisione i pesci non vanno esposti a inutile stress.<br />

In linea di principio vanno allevate solo specie indigene adatte alle condizioni regionali. Le eccezioni richiedono<br />

un permesso speciale e sono vincolate a condizioni particolari. Non possono essere impiegati pesci<br />

modificati geneticamente o pesci triploidi. Sia i genitori sia gli avannotti non devono essere o essere stati trattati<br />

con antibiotici, stimolatori della crescita o ormoni.<br />

È ammesso nutrire i salmonidi e altre specie di pesci carnivori con farina e olio di pesce. La farina/l‘olio di<br />

pesce deve provenire da scarti della trasformazione di pesci commestibili o da pescicoltura e pesca di provata<br />

sostenibilità.<br />

L’intero impianto di piscicoltura deve produrre pesci biologici. La produzione parallela di pesci biologici e non<br />

biologici non è ammessa. Il capitolo 1 in questa parte sulla conversione e il capitolo 2 nella parte I di queste<br />

direttive sul controllo e riconoscimento vanno rispettati per analogia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!