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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale<br />

2.1.4.2 Orticoltura<br />

In orticoltura il periodo di riposo colturale tra due colture principali della stessa famiglia deve essere di almeno<br />

24 mesi. Sono considerate colture principali le colture che occupano il campo per più di 14 settimane o diverse<br />

colture brevi della medesima famiglia nello stesso anno. Le colture brevi svernanti che in genere occupano il<br />

campo per meno di 14 settimane (p. es. spinaci, cicorino, formentino, specie di insalata) non sono considerate<br />

colture principali.<br />

2.1.5 Colture non interessate<br />

2.1.5.1 Colture pluriennali<br />

Le colture orticole pluriennali e la coltivazione di erbe e di piante ornamentali pluriennali non fanno parte della<br />

superficie coltiva, pertanto non sono prescritti requisiti relativi alla rotazione delle colture.<br />

2.1.5.2 Colture protette<br />

Per le colture protette non sono prescritti requisiti relativi alla rotazione delle colture.<br />

2.2 Materiale di moltiplicazione<br />

Il materiale di moltiplicazione deve provenire per principio da coltivazione biologica. Va data la preferenza a<br />

metodi di riproduzione naturali.<br />

Per la coltivazione vanno scelte specie e varietà adatte alle condizioni locali e regionali, che siano poco<br />

soggette a malattie e di buona qualità fisiologico-nutrizionale.<br />

Nell’agricoltura biologica è vietato l’uso di semenza modificata mediante ingegneria genetica. L’impiego di<br />

semente ibrida nella coltivazione di cereali (eccetto mais) non è ammesso.<br />

In primo luogo va impiegato materiale di partenza Gemma indigeno.<br />

È vietato l’uso di materiale di moltiplicazione trattato con sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura biologica.<br />

2.2.1 Definizioni<br />

2.2.1.1 Semente<br />

Materiale di moltiplicazione di piante, in particolare semi e frutti, ottenuto mediante riproduzione sessuale (per<br />

via generativa).<br />

2.2.1.2 Materiale vegetativo di moltiplicazione<br />

Materiale ottenuto da riproduzione asessuale (p. es. bulbi, gemme, marze, talee, piantoni, polloni radicali,<br />

micelio (su substrato di cereali), procedimenti ammessi della coltura tissulare). La nuova pianta così ottenuta è<br />

esteriormente e geneticamente identica alla pianta madre.<br />

2.2.1.3 Materiale di moltiplicazione (= piantine)<br />

Pianta coltivata generata da semi, solitamente annua, in una fase di sviluppo precoce.<br />

2.2.1.4 Denominazioni collettive<br />

Materiale di moltiplicazione: nella presente prescrizione la semente giusta l’art. 2.2.1.1 e il materiale vegetativo<br />

di moltiplicazione giusta l’art. 2.2.1.2 sono indicati con il termine generico «materiale di moltiplicazione».<br />

Materiale di base: nella presente prescrizione la semente giusta l’art. 2.2.1.1, il materiale vegetativo di moltiplicazione<br />

giusta l’art. 2.2.1.2 e il materiale di moltiplicazione giusta l’art. 2.2.1.3 sono indicati con il termine<br />

generico «materiale di base».<br />

2.2.2 Requisiti per l’uso di materiale di partenza<br />

Nell’agricoltura biologica è vietato l’uso di semenza modificata mediante ingegneria genetica e di piantine<br />

sottoposte a manipolazione genetica. Dall’1.1.2007 non è più ammesso l’impiego di semente ibrida nella<br />

coltivazione di cereali (eccetto mais).<br />

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