04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte V Direttive per l’importazione – 2 Prescrizioni produzione vegetale e allevamento di animali<br />

2.2.7 Protezione delle piante e prodotti fitosanitari<br />

Base: parte II, capitolo 2.6<br />

265<br />

2.2.7.1 Sostanze e misure<br />

Sono ammesse le sostanze e le misure giusta l’art. 2.6.4 nella parte II delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> che si differenzia<br />

dalla lista del Regolamento UE 834/2007 (allegato II) nei seguenti punti:<br />

< Non sono ammessi: piretroidi sintetici (anche nelle trappole), bioerbicidi, regolatori della crescita;<br />

< preparati a base di zolfo e di rame nella coltivazione di cereali, leguminose e sementi oleose.<br />

2.2.7.2 Impiego prescritto dallo Stato di prodotti fitosanitari chimici di sintesi<br />

Nel caso di impiego di prodotti prescritto dallo stato ai bordi delle strade vanno adempiuti i requisiti relativi<br />

al controllo della dispersione. L’impiego prescritto su una coltura comporta la revoca del riconoscimento della<br />

coltura interessata. In caso di esecuzione del trattamento da parte del capoazienda, l’intera azienda viene<br />

privata del riconoscimento.<br />

2.2.7.3 Impiego di rame<br />

Nel caso di primo riconoscimento è tollerato un superamento di al massimo il 20 per cento della quantità massima<br />

consentita da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, per il riconoscimento successivo valgono le quantità massime consentite da <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>. Se in un’azienda al primo riconoscimento viene coltivata una coltura per la quale non è stata inoltrata<br />

una domanda di riconoscimento <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, l’impiego di rame in questa coltura può essere superato del 100<br />

per cento al massimo.<br />

2.2.7.4 Impiego di etilene<br />

L’impiego di etilene per l’induzione della fioritura nelle colture di ananas è ammessa. Come fonti di etilene<br />

sono ammessi unicamente l’etilene puro ottenuto con procedimenti tecnici o l’etilene di provenienza naturale.<br />

L’impiego di etefon o di carburo di calcioetilene è vietato.<br />

2.2.7.5 Disinfezione del terreno<br />

La vaporizzazione superficiale e la «solarizzazione» del suolo per la disinfezione o la lotta contro le infestanti<br />

sono ammesse.<br />

2.2.7.6 Microorganismi effettivi<br />

Per l’impiego di microorganismi effettivi consentiti in agricoltura biologica occorre presentare una conferma del<br />

produttore attestante l’assenza di OGM.<br />

2.2.8 Debbiatura<br />

Base: parte II, capitolo 2.6<br />

I residui delle colture non possono essere bruciati e vanno compostati. Si possono invece bruciare i residui della<br />

potatura di piante ed arbusti. È inoltre vietata la debbiatura di superfici coltivate a canna da zucchero prima<br />

della raccolta.<br />

2.2.9 Inerbimento delle colture permanenti<br />

Base: parte II, capitolo 3<br />

In caso di condizioni pedoclimatiche molto diverse da quelle svizzere (p. es. regioni aride) l’inerbimento<br />

durante il periodo delle piogge può essere limitato a quattro mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente<br />

occorre seminare un sovescio.<br />

2.2.10 Impianti di alberi da frutta sparsi<br />

Base: parte II, capitolo 1<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> riconosce solo frutta di alberi sparsi provenienti<br />

< da aziende agricole interamente convertite al biologico che adempiono i requisiti <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />

< da gruppi di piccoli contadini che possono essere riconosciuti come tali<br />

< da alberi da frutto che possono essere classificati come selvatici (cfr. capitolo 4 «Prescrizioni per la raccolta<br />

di piante selvatiche»).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!