PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte V Direttive per l’importazione – 2 Prescrizioni produzione vegetale e allevamento di animali<br />
2.2.7 Protezione delle piante e prodotti fitosanitari<br />
Base: parte II, capitolo 2.6<br />
265<br />
2.2.7.1 Sostanze e misure<br />
Sono ammesse le sostanze e le misure giusta l’art. 2.6.4 nella parte II delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> che si differenzia<br />
dalla lista del Regolamento UE 834/2007 (allegato II) nei seguenti punti:<br />
< Non sono ammessi: piretroidi sintetici (anche nelle trappole), bioerbicidi, regolatori della crescita;<br />
< preparati a base di zolfo e di rame nella coltivazione di cereali, leguminose e sementi oleose.<br />
2.2.7.2 Impiego prescritto dallo Stato di prodotti fitosanitari chimici di sintesi<br />
Nel caso di impiego di prodotti prescritto dallo stato ai bordi delle strade vanno adempiuti i requisiti relativi<br />
al controllo della dispersione. L’impiego prescritto su una coltura comporta la revoca del riconoscimento della<br />
coltura interessata. In caso di esecuzione del trattamento da parte del capoazienda, l’intera azienda viene<br />
privata del riconoscimento.<br />
2.2.7.3 Impiego di rame<br />
Nel caso di primo riconoscimento è tollerato un superamento di al massimo il 20 per cento della quantità massima<br />
consentita da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, per il riconoscimento successivo valgono le quantità massime consentite da <strong>Bio</strong><br />
<strong>Suisse</strong>. Se in un’azienda al primo riconoscimento viene coltivata una coltura per la quale non è stata inoltrata<br />
una domanda di riconoscimento <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, l’impiego di rame in questa coltura può essere superato del 100<br />
per cento al massimo.<br />
2.2.7.4 Impiego di etilene<br />
L’impiego di etilene per l’induzione della fioritura nelle colture di ananas è ammessa. Come fonti di etilene<br />
sono ammessi unicamente l’etilene puro ottenuto con procedimenti tecnici o l’etilene di provenienza naturale.<br />
L’impiego di etefon o di carburo di calcioetilene è vietato.<br />
2.2.7.5 Disinfezione del terreno<br />
La vaporizzazione superficiale e la «solarizzazione» del suolo per la disinfezione o la lotta contro le infestanti<br />
sono ammesse.<br />
2.2.7.6 Microorganismi effettivi<br />
Per l’impiego di microorganismi effettivi consentiti in agricoltura biologica occorre presentare una conferma del<br />
produttore attestante l’assenza di OGM.<br />
2.2.8 Debbiatura<br />
Base: parte II, capitolo 2.6<br />
I residui delle colture non possono essere bruciati e vanno compostati. Si possono invece bruciare i residui della<br />
potatura di piante ed arbusti. È inoltre vietata la debbiatura di superfici coltivate a canna da zucchero prima<br />
della raccolta.<br />
2.2.9 Inerbimento delle colture permanenti<br />
Base: parte II, capitolo 3<br />
In caso di condizioni pedoclimatiche molto diverse da quelle svizzere (p. es. regioni aride) l’inerbimento<br />
durante il periodo delle piogge può essere limitato a quattro mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente<br />
occorre seminare un sovescio.<br />
2.2.10 Impianti di alberi da frutta sparsi<br />
Base: parte II, capitolo 1<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> riconosce solo frutta di alberi sparsi provenienti<br />
< da aziende agricole interamente convertite al biologico che adempiono i requisiti <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />
< da gruppi di piccoli contadini che possono essere riconosciuti come tali<br />
< da alberi da frutto che possono essere classificati come selvatici (cfr. capitolo 4 «Prescrizioni per la raccolta<br />
di piante selvatiche»).