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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 2 Latte e latticini 1.1.2013<br />

2.11 Burro, preparazioni al burro e frazioni del grasso di latte<br />

2.11.1 Procedimenti di trasformazione<br />

< termizzazione e pastorizzazione<br />

< impiego di colture adatte per l’acidificazione (fermenti) per la maturazione microbiologica della panna<br />

< maturazione fisica della panna (maturazione freddo-caldo-freddo)<br />

< aggiunta di sale (burro salato)<br />

< aggiunta di concentrato di acidi lattici ottenuto biologicamente dal latte per la fabbricazione di burro,<br />

burro da cucina («il burro») e burro industriale ma non per burro speciale e burro di qualità premium.<br />

< surgelazione di pani di burro per compensare fluttuazioni di produzione e di domanda: massimo 9 mesi.<br />

Il burro surgelato può essere impiegato ulteriormente solo come burro per trasformazione, burro da cucina<br />

e burro ma non per burro speciale e burro di qualità premium.<br />

< fusione, disidratazione (centrifugazione) e trattamento con vapore (deodorizzazione) per burro fuso, burro<br />

anidro, olio di burro, grasso di burro, grasso puro di burro, burro da arrostire<br />

< cristallizzazione frazionata (frazionamento termico) per la produzione di frazioni di burro<br />

Non sono ammessi: aggiunta di aromi distillati, conservazione del burro con antiossidanti<br />

2.11.2 Ingredienti di qualità Gemma<br />

< in generale tutti gli ingredienti che danno il nome al prodotto<br />

< panna<br />

< erbe<br />

< spezie<br />

< verdura<br />

< oli vegetali per preparazioni al burro<br />

< amidi per preparazioni al burro<br />

2.11.3 Ingredienti e additivi biologici (bio-CH, bio-UE o qualità equivalente)<br />

< miele<br />

2.11.4 Ingredienti e additivi di origine agricola non biologici (max. 5 %)<br />

< nessuno<br />

2.11.5 Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di<br />

origine non biologica<br />

< tutte le forme ottenibili di sale commestibile se l‘antiagglomerante contenuto (additivo riportato) non è più<br />

specificamente attivo<br />

< se l’antiagglomerante contenuto nel sale è ancora specificamente attivo possono essere impiegati solo i<br />

seguenti antiagglomeranti: carbonato di calcio [E 170] nonché carbonato di magnesio [E 504].<br />

< fermenti t<br />

2.11.6 Dichiarazione<br />

< il tipo di trattamento termico (termizzazione, pastorizzazione) della panna per la fabbricazione del burro<br />

va dichiarato così come un trattamento a caldo con effetto di termizzazione (per la centrifugazione).<br />

< la fabbricazione di burro con panna non pastorizzata è soggetta a dichiarazione.<br />

< Il burro ottenuto da pani di burro congelati va dichiarato con la menzione «contiene burro congelato» e<br />

la dichiarazione non deve fare riferimento a burro fresco o a burro speciale (ne è esclusa il burro industriale).<br />

< messa in evidenza di denominazioni specifiche e procedimenti di fabbricazione: un burro di panna acidula<br />

(tradizionale) deve essere ottenuto da panna acidula (l’aggiunta di concentrato di acidi lattici in caso<br />

di una tale dichiarazione non è ammessa). La trasformazione «nella zangola» può pure essere menzionata<br />

(se corrisponde al vero).<br />

2.11.7 Imballaggio<br />

I requisiti inerenti all‘imballaggio sono disciplinati nel capitolo 1.9 dei requisiti generali.

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